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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le disposizioni del TU si applicano agli atti pubblici, giudiziari e privati autenticati formati dall'entrata in vigore.
  • Le disposizioni più favorevoli al contribuente si applicano retroattivamente agli atti anteriori in contenzioso o ancora accertabili.
  • Rimborsi solo per controversie pendenti o domande già presentate all'entrata in vigore.
  • Disciplina speciale per la prima proroga dei contratti registrati ex D.P.R. 634/72.
  • Sostanziale clausola transitoria dell'attuale impianto in vista della riforma 2027.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 Imp. Reg. – Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l’anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l’anno 1985.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all’art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l’anno di registrazione dell’atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l’anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell’art. 55. Per gli stessi atti e scritture i termini per l’accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l’entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell’art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell’art. 12 del presente testo unico.

4. L’imposta prevista dall’art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all’entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell’art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.

L'articolo 79 TUR è una norma transitoria storica: disciplina il passaggio dal regime previgente (D.P.R. 634/1972) all'attuale Testo Unico entrato in vigore nel 1986. Sebbene oggi i casi pratici siano sostanzialmente esauriti, la norma resta significativa come precedente strutturale e come chiave di lettura per la prossima transizione (riforma 2027 D.Lgs. 123/2025).

Principio temporale generale

Il comma 1 stabilisce la regola classica del diritto transitorio tributario: le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, e alle scritture private autenticate a partire dall'entrata in vigore del TU (1° luglio 1986). Stesso regime per le scritture private non autenticate e le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data. È il principio tempus regit actum applicato in modo rigoroso al momento della formazione dell'atto.

Favor rei: la retroattività della norma più favorevole

Eccezione importante: le disposizioni più favorevoli al contribuente, inclusa quella dell'art. 52 comma 4 (valore catastale come limite invalicabile per gli immobili abitativi a persone fisiche), si applicano retroattivamente agli atti anteriori al 1986 se: 1) sia pendente controversia alla data di entrata in vigore; oppure 2) non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione finanziaria. È il principio del favor rei tributario, riconosciuto poi in via generale dall'art. 3 D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni.

Limite ai rimborsi

I rimborsi delle imposte già pagate sono ammessi solo se alla data di entrata in vigore del TU pendeva controversia o era stata presentata domanda di rimborso. Norma di salvaguardia del bilancio dello Stato che ha consolidato i prelievi già definitivi e protetto solo le posizioni ancora attive. Principio replicato in numerose riforme successive.

Coefficienti catastali per il 1986

Per l'anno 1986, in via transitoria, per atti relativi a terreni si applicano i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi per l'anno 1985. Norma tecnica di raccordo con la disciplina catastale, oggi obsoleta ma indicativa della complessità della transizione.

Procedura di adeguamento per atti pendenti

Il comma 2 disciplina una procedura particolare di adeguamento: per gli atti relativi a beni indicati nell'art. 52 comma 4 (immobili abitativi a persone fisiche), presentati per la registrazione anteriormente alla pubblicazione del TU, i contribuenti potevano adeguare il valore dichiarato a quello catastale rivalutato presentando dichiarazione integrativa entro 3 mesi dall'entrata in vigore, senza applicazione della pena pecuniaria ex art. 71. È un'anticipazione del moderno istituto del ravvedimento operoso e del concordato preventivo biennale.

Prima proroga locazioni: comma 3

La prima proroga (anche tacita) dei contratti di locazione e affitto di immobili registrati ex art. 16-bis D.P.R. 634/72 intervenuta dopo l'entrata in vigore del TU richiedeva nuova richiesta di registrazione ex art. 12 del nuovo testo. Norma di coordinamento tra le due discipline che evitava buchi di registrazione nelle locazioni pluriennali a cavallo della riforma.

Conversione di obbligazioni in azioni: comma 4

Norma di favore per le società emittenti: l'imposta prevista dall'art. 4 n. 6 tariffa Parte I per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella già pagata anteriormente in dipendenza del collocamento delle obbligazioni. È la classica clausola anti doppia imposizione per operazioni multistadio.

Effetti dal 1973: comma 5

La disposizione del comma 4 prima parte dell'art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973. Si tratta di un effetto retroattivo per ragioni di coerenza sistematica con il D.P.R. 634/72 entrato in vigore in quella data.

Lezione attuale: la transizione 2027

L'art. 79, pur storicamente esaurito, fornisce il modello operativo per la prossima transizione al D.Lgs. 123/2025. Le imprese e gli operatori del diritto che gestiscono operazioni complesse con esecuzione differita dovranno applicare il principio tempus regit actum al momento della formazione dell'atto, salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli del nuovo TU. La gestione del cavallo 2026/2027 sarà tema centrale per la consulenza fiscale del prossimo biennio.

Domande frequenti

Le norme del TU del 1986 si applicano anche agli atti formati prima?

Solo se più favorevoli al contribuente e se alla data di entrata in vigore (1° luglio 1986) era pendente controversia o non era decorso il termine di decadenza. È il principio del favor rei tributario, anticipato dall'art. 79 TUR e poi generalizzato dall'art. 3 D.Lgs. 472/97.

Quando entrerà in vigore il nuovo TU imposte indirette?

Il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 ha previsto entrata in vigore dal 1° gennaio 2027. Fino al 31.12.2026 si applica l'attuale D.P.R. 131/86. Per gli atti a cavallo della transizione, il principio sarà quello dell'art. 79 attuale: tempus regit actum sulla data di formazione dell'atto.

Posso chiedere rimborso di imposte di registro pagate decenni fa?

Solo se all'epoca della riforma 1986 (o di qualsiasi modifica favorevole successiva) era pendente controversia o era stata presentata domanda di rimborso. L'art. 79 comma 1 esclude espressamente la riapertura di posizioni già consolidate, salvo specifiche disposizioni retroattive successive.

Le locazioni registrate prima del 1986 erano valide dopo la riforma?

Sì. L'art. 79 comma 3 ha coordinato i due regimi disponendo che la prima proroga (anche tacita) intervenuta dopo l'entrata in vigore del TU richiedeva nuova richiesta di registrazione ex art. 12. Norma transitoria di raccordo, oggi sostanzialmente esaurita.

Conversione obbligazioni in azioni: pago il registro due volte?

No. L'art. 79 comma 4 stabilisce che l'imposta per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella già pagata in dipendenza del collocamento delle obbligazioni. È una clausola anti doppia imposizione per operazioni di emissione e conversione successive.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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