- L'Art. 65 D.P.R. 131/1986 disciplina divieto per pubblici ufficiali di utilizzare atti non registrati.
- Norma rilevante per notai, commercialisti e operatori che curano la registrazione di atti soggetti al tributo.
- Dal 2027 la disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico imposte indirette (D.Lgs. 1.8.2025 n. 123).
- Si applica il principio di alternatività IVA-Registro (art. 40) quando l'atto è soggetto a IVA.
Art. 65 Imp. Reg. – Divieti relativi agli atti non registrati
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, nè ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 66.
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini della registrazione d’ufficio.
4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all’iscrizione di società nell’anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l’atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.
5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nè per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura della cancelleria presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dal- la data di pubblicazione degli stessi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge
- Articolo 65 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze
- Articolo 65 Codice della Strada: Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode
- Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito
L'art. 65 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 disciplina divieto per pubblici ufficiali di utilizzare atti non registrati. Si tratta di una norma che il professionista – commercialista, consulente fiscale o notaio – deve maneggiare con sicurezza ogni volta che assiste un cliente nella formazione, registrazione o riqualificazione di un atto rilevante ai fini del tributo. La sua corretta applicazione incide direttamente sul costo dell'operazione, sulla tempistica degli adempimenti e sulla certezza dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate.
Struttura della norma e ratio
La disposizione si inserisce nell'impianto generale del Testo Unico dell'imposta di registro, che combina regole sostanziali (presupposto, base imponibile, aliquota) e regole procedurali (termini, ufficio competente, modalità di pagamento). Nel caso dell'art. 65, la ratio è garantire la corretta tassazione di divieti relativi agli atti non registrati, prevenendo elusioni e assicurando un trattamento uniforme tra contribuenti che si trovino in situazioni analoghe. Per il cliente SRL o per la parte notarile il messaggio operativo è duplice: rispettare la lettera della norma e, allo stesso tempo, valutare con il consulente se esistano scelte di pianificazione legittime che minimizzino l'onere fiscale complessivo.
Aspetti operativi per il consulente
In sede operativa l'art. 65 richiede di prestare attenzione ai seguenti profili: individuazione esatta del presupposto applicativo, qualificazione dell'atto secondo la tariffa (Parte I o Parte II), rispetto dei termini di richiesta della registrazione previsti dagli artt. 13-14 e – in caso di operazioni complesse – coordinamento con l'imposta sul valore aggiunto secondo il principio di alternatività dell'art. 40. Il commercialista che assiste una SRL nella stipula di contratti rilevanti, o il notaio chiamato a rogare l'atto, deve documentare in modo tracciabile la scelta interpretativa adottata, anche in vista di un possibile controllo formale o sostanziale dell'Agenzia.
Contenuto tecnico dell'articolo
Il testo dell'art. 65 prevede sinteticamente: «1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, nè ricevere in deposito, nè assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. 2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 66. 3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’ufficio dell’Agenzia delle…». È fondamentale leggere la norma in combinato disposto con il resto del Testo Unico: in particolare con gli articoli che disciplinano la base imponibile, la liquidazione, la riscossione e le sanzioni, oltre che con la tariffa allegata. Solo una lettura sistematica consente di applicare correttamente l'imposta principale, suppletiva o complementare nei diversi contesti operativi.
Prospettiva 2027 e riordino normativo
Il D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, attuativo della delega per la riforma fiscale, riordina la disciplina delle imposte indirette diverse dall'IVA: dal 2027 la materia qui regolata confluirà in un unico Testo Unico delle imposte indirette, con possibili affinamenti formali ma sostanziale continuità della disciplina. Il professionista è chiamato fin d'ora a presidiare il monitoraggio dei decreti correttivi, dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e delle prime istruzioni operative, così da accompagnare i clienti nella transizione senza soluzione di continuità.
Raccomandazioni operative
Per la SRL e per il professionista che ne cura gli adempimenti è opportuno: (i) verificare in via preventiva la qualificazione dell'atto rispetto all'art. 65; (ii) calendarizzare i termini di registrazione e i relativi pagamenti; (iii) conservare prova della registrazione e degli estremi (data, numero, ufficio) per esibirli in caso di controlli; (iv) valutare l'eventuale opzione per regimi alternativi (cedolare secca, prezzo-valore, regimi agevolati prima casa o piccola proprietà contadina) quando consentita dalla natura dell'operazione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 65 del D.P.R. 131/1986?
L'art. 65 disciplina divieto per pubblici ufficiali di utilizzare atti non registrati. Si tratta di una norma del Testo Unico dell'imposta di registro che incide sulla qualificazione fiscale dell'atto, sulla base imponibile e sui termini di registrazione, ed è di applicazione quotidiana per notai e commercialisti.
Come si applica concretamente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate?
In pratica il contribuente o il pubblico ufficiale richiedono la registrazione dell'atto nei termini previsti (di regola 20 o 30 giorni dalla data dell'atto ai sensi degli artt. 13-14), liquidano l'imposta secondo la tariffa allegata e versano contestualmente il tributo tramite F24/F23 o piattaforme telematiche. In caso di divieto di menzione in atti pubblici, è consigliabile coordinarsi con il consulente per evitare errori di qualificazione che possano determinare imposta complementare o sanzioni.
Quali novità introduce il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 per il 2027?
Il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 riordina le imposte indirette diverse dall'IVA in un nuovo Testo Unico applicabile dal 2027; la disciplina dell'art. 65 confluisce nella corrispondente disposizione del nuovo TU con sostanziale continuità di contenuto. Resta opportuno monitorare i decreti correttivi e i provvedimenti dell'Agenzia per i necessari adeguamenti operativi.