- La giurisdizione tributaria è generale e copre tutti i tributi di ogni genere, sanzioni, interessi e accessori (statali, regionali, provinciali, comunali, contributo SSN).
- Restano fuori solo gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella (competenza giudice ordinario).
- Sono incluse le controversie catastali su classamento, rendita, estensione e intestazione dei terreni.
- Il giudice tributario può risolvere in via incidentale ogni questione pregiudiziale, tranne querela di falso e stato/capacità delle persone.
- Il riparto giudice tributario/ordinario è materia di costante intervento delle Sezioni Unite.
Art. 2 Cont. Trib. – Oggetto della giurisdizione tributaria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresí alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’at- tribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie […] attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
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L'articolo 2 disegna i confini della giurisdizione tributaria: una clausola generale ("tutti i tributi di ogni genere e specie") più una clausola di esclusione (atti dell'esecuzione post-cartella). È uno degli articoli più dibattuti del decreto, perché il riparto con il giudice ordinario è terreno di continue dispute, risolte spesso dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La nozione di tributo: chi decide
Il punto cruciale è capire cosa è tributo. La Corte costituzionale (sent. 64/2008) ha individuato tre indici: (i) doverosità della prestazione, (ii) collegamento a una pubblica spesa, (iii) imposizione coattiva senza nesso sinallagmatico. Quando la natura tributaria è dubbia (es. canoni, contributi, diritti) il giudice deve qualificare l'atto e attribuirsi o declinare la giurisdizione di conseguenza. Sono pacificamente tributi: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, registro, IMU, TARI, bolli, accise, dazi.
L'esclusione dell'esecuzione forzata
Una volta notificata la cartella, gli atti successivi (pignoramento, fermo amministrativo "pre-esecutivo" diverso da quello catastale, opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) competono al giudice ordinario. Attenzione però: il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) e l'iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR 602/1973), pur essendo misure cautelari riscossive, sono espressamente attribuite alla giurisdizione tributaria dall'art. 19 lett. e-bis ed e-ter del D.Lgs. 546/1992. Le Sezioni Unite hanno avallato questa scelta legislativa.
La materia catastale
Il comma 2 attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie catastali (intestazione, classamento, rendita, estimo) pur essendo materia tecnica. È una scelta legata al fatto che la rendita è presupposto di numerosi tributi (IMU, registro, successioni). Sono di competenza dei tribunali ordinari, invece, le controversie sui confini civili o sui diritti reali.
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
Il comma 3 attribuisce al giudice tributario una cognizione piena incidenter tantum sulle questioni pregiudiziali (es. validità di un contratto, esistenza di un rapporto societario), salvo due eccezioni: la querela di falso (riservata al giudice ordinario) e le questioni di stato e capacità delle persone (escluse anch'esse). La capacità di stare in giudizio, invece, può essere risolta in proprio dal giudice tributario.
Casi pratici frequenti
Per il professionista, gli errori tipici da evitare sono: (1) impugnare in tribunale ordinario un fermo amministrativo (va in CT); (2) impugnare in CT un pignoramento esattoriale (va in tribunale ordinario); (3) confondere TOSAP/canone unico patrimoniale (oggi natura non sempre tributaria) con la TARI (tributo). In caso di dubbio sulla natura dell'atto, conviene proporre ricorso in entrambe le sedi entro i termini, evitando preclusioni.
Domande frequenti
Posso impugnare un pignoramento dell'Agente della riscossione davanti alla corte tributaria?
No. Una volta notificata la cartella di pagamento, gli atti dell'esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi) competono al giudice ordinario tramite opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. La corte tributaria conserva giurisdizione solo se si fa valere la mancata notifica della cartella sottostante.
Il fermo amministrativo dell'auto va impugnato in corte tributaria o davanti al giudice di pace?
Se il fermo è iscritto ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973 per crediti tributari, va impugnato davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (art. 19 lett. e-ter, D.Lgs. 546/1992). Se il fermo deriva da crediti extra-tributari (multe, contributi previdenziali esclusi), va davanti al giudice ordinario competente per la pretesa sottostante.
La controversia sul classamento catastale della mia casa va in corte tributaria?
Sì. Le controversie su rendita catastale, classamento, categoria e consistenza delle unità immobiliari urbane appartengono alla giurisdizione tributaria (art. 2, comma 2). Il ricorso va proposto contro l'avviso di rettifica notificato dall'Agenzia delle entrate – Territorio entro 60 giorni dalla notifica.
Cosa succede se sbaglio giurisdizione?
Il giudice adito dichiara con sentenza il difetto di giurisdizione e indica quello competente. È prevista la translatio iudicii (art. 59 L. 69/2009): il processo prosegue davanti al giudice corretto se il ricorso è riassunto entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, inclusa la tempestività del ricorso.
Il giudice tributario può decidere se un contratto è valido?
Solo in via incidentale, cioè per decidere la controversia tributaria di cui è investito (art. 2, comma 3). La pronuncia non fa giudicato fuori dal processo tributario. Se invece la validità del contratto è oggetto principale della lite (es. azione di nullità), va davanti al giudice ordinario. Sempre escluse: querela di falso e questioni di stato e capacità.