- Quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono essere eseguite più iscrizioni o rinnovazioni, è soggetta a imposta proporzionale una sola formalità.
- Per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa (€200 in tariffa).
- Procedura per le formalità da eseguirsi in più uffici: presentazione di altrettante copie certificate di conformità, ciascuna con visto dell'ufficio dove si è pagata l'imposta proporzionale.
- Le stesse regole valgono per le annotazioni soggette ad imposta proporzionale (comma 3).
- Norma chiave per ipoteche su immobili dislocati in più circoscrizioni territoriali.
Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta relativa a più formalità
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l’imposta fissa.
2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all’ufficio presso il quale si paga l’imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l’ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all’originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all’art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 4 Codice Civile: Commorienza
- Articolo 4 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 4 Codice del Consumo: Educazione del consumatore
- Articolo 4 Codice della Strada: Delimitazione del centro abitato
- Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 4 Codice di Procedura Penale: Regole per la determinazione della competenza
L'art. 4 evita la duplicazione del tributo proporzionale quando il medesimo credito, in virtù dello stesso atto costitutivo, è garantito da iscrizioni o rinnovazioni in più registri immobiliari (perché gli immobili oggetto dell'ipoteca sono dislocati in più circoscrizioni territoriali). È un correttivo di equità tributaria e di efficienza pratica, perché altrimenti il debitore pagherebbe l'imposta proporzionale tante volte quanti sono gli uffici interessati.
Il principio dell'unica imposta proporzionale
Il comma 1 fissa la regola: una sola imposta proporzionale, anche se le iscrizioni o rinnovazioni sono molteplici, purché due condizioni siano soddisfatte: 1) stesso credito (identità soggettiva del creditore e del debitore, identità della pretesa creditoria, identità delle garanzie sostanziali); 2) stesso atto (unico titolo costitutivo dell'ipoteca, tipicamente un mutuo unico). Tutte le altre formalità eseguite negli ulteriori uffici scontano l'imposta fissa (€200 in tariffa, aliquota di iscrizione).
L'esempio classico: mutuo unico, più immobili in province diverse
Un imprenditore stipula un mutuo da €1 mln garantito da ipoteca su un capannone a Milano, un magazzino a Pavia e un appartamento a Lodi. Senza la regola dell'art. 4 dovrebbe pagare l'imposta proporzionale del 2% × €1,5 mln di iscrizione (= €30.000) tre volte. Grazie all'art. 4 paga €30.000 una sola volta nell'ufficio dove esegue la prima iscrizione (o quella prescelta), più €200 fissi per ciascuno degli altri due uffici. Risparmio: €59.600.
La procedura operativa: comma 2
Il comma 2 detta la procedura per concretizzare il beneficio. Il richiedente presenta all'ufficio dove paga l'imposta proporzionale: 1) la nota di iscrizione ordinaria; 2) tante copie quante sono le altre formalità da ripetere. L'ufficio appone su ciascuna copia il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità (richiamando l'art. 14 c. 2). Le copie così vidimate sono restituite al richiedente, che le presenta agli altri uffici per le iscrizioni «collegate» con imposta fissa. In alternativa (seconda parte del comma 2) può presentare una copia notarile autenticata della nota recante la certificazione di eseguita formalità.
Dematerializzazione e telematica
Con la generalizzazione della trasmissione telematica delle note di trascrizione/iscrizione (modello unico informatico, MUI), la procedura del comma 2 si è semplificata: la nota è unica e digitale, l'Agenzia delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare smista internamente le formalità ai vari uffici di competenza. Il notaio o il pubblico ufficiale richiedente fornisce le coordinate degli immobili e il sistema applica automaticamente l'imposta proporzionale una sola volta e l'imposta fissa per le altre. Resta comunque la regola sostanziale: una sola proporzionale, fisse per le altre.
Estensione alle annotazioni: comma 3
Il comma 3 estende il beneficio anche alle annotazioni soggette a imposta proporzionale (tipicamente le annotazioni di cessione del credito ipotecario, di subentro del nuovo creditore in surrogazione legale, di restrizione). Se la stessa annotazione deve essere eseguita in più uffici per immobili dislocati, si paga la proporzionale solo in uno e la fissa negli altri. La logica è identica: il fatto economico è uno solo, il frazionamento territoriale non deve generare moltiplicazione del tributo.
Profili di accertamento e contenzioso
L'Agenzia ha talvolta contestato l'applicazione dell'art. 4 quando il creditore ha tentato di ricondurvi situazioni con titoli formalmente distinti ma sostanzialmente unitari (es. due mutui «contestuali» a garanzia del medesimo affare). La giurisprudenza richiede rigorosa identità del credito e del titolo: in mancanza, le iscrizioni sono autonome e ciascuna sconta la proporzionale. Per i mutui di consolidamento o di rifinanziamento, il professionista deve curare la corretta qualificazione del rapporto sottostante.
Coordinamento con il sistema tavolare
Nei territori con sistema tavolare (Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Udine parziale), la pubblicità immobiliare segue il regime dei libri fondiari (RD 499/1929, ferma per espresso rinvio dell'art. 20 TU 347/1990). Le iscrizioni tavolari su immobili dislocati in più comuni-circoscrizioni tavolari ricadono nella stessa logica del'art. 4: imposta proporzionale una sola volta, fissa per le altre.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
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Domande frequenti
Se l'ipoteca grava su immobili in più province pago il 2% in ogni ufficio?
No: paghi la proporzionale del 2% una sola volta nell'ufficio prescelto e €200 di imposta fissa per ciascuna delle altre iscrizioni. La regola dell'art. 4 si applica purché credito e atto costitutivo siano gli stessi.
Cosa si intende per «stesso credito»?
Identità soggettiva (stesso creditore, stesso debitore), identità della pretesa creditoria (importo, scadenze, interessi) e identità delle garanzie. Due mutui distinti, anche contestuali, non sono lo stesso credito.
Come funziona oggi con il MUI telematico?
Il modello unico informatico trasmesso dal notaio gestisce automaticamente lo smistamento alle conservatorie competenti. L'imposta proporzionale è calcolata una sola volta, le fisse per ciascun ufficio aggiuntivo. La procedura cartacea del comma 2 resta vigente per i casi residuali.
La regola vale anche per le rinnovazioni?
Sì. Decorsi vent'anni dall'iscrizione l'ipoteca cessa (art. 2847 c.c.); la rinnovazione, se interessa più immobili in più uffici, applica l'art. 4 esattamente come la prima iscrizione: una sola proporzionale, fisse per le altre.
E per le annotazioni?
Il comma 3 estende la regola alle annotazioni soggette a imposta proporzionale (cessione del credito ipotecario, restrizione su più immobili). Stessa logica: una proporzionale, fisse per le altre.