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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 55 quinquies TUPI punisce penalmente la falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico (c.d. assenteismo fraudolento).
  • La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, applicabile anche al medico e a chi concorre nel reato.
  • Il dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale (retribuzione percepita) e il danno d'immagine ex art. 55 quater, comma 3 quater.
  • La condanna comporta per il medico la radiazione dall'albo e il licenziamento o decadenza dalla convenzione SSN.
  • I CCNL devono individuare condotte e sanzioni per assenze ripetute attaccate al weekend o feste e per assenze collettive ingiustificate.
  • La fattispecie penale concorre con la responsabilità disciplinare e con il licenziamento per giusta causa ex art. 55 quater.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 quinquies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

1. Fermo quanto previsto dal codice penale , il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma

3-quater. (71)

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente ((, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,)) constatati né oggettivamente documentati. ((Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione)) .

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza. (71)

Inquadramento e ratio

L'art. 55 quinquies TUPI, introdotto dal D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta) e successivamente modificato dal D.Lgs. 116/2016 e dalla L. 53/2023 sulla telemedicina, costituisce la disposizione cardine della repressione dei c.d. assenteismi fraudolenti nel pubblico impiego. La norma risponde all'allarme sociale prodotto dai casi di timbratura del cartellino in vece d'altri o di certificati medici di compiacenza, e tipicizza una fattispecie penale autonoma collocata nel TUPI (e non nel codice penale) per esigenze di sistematicità organica.

Struttura del reato

Sotto il profilo oggettivo la condotta consiste nell'attestare falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento (badge timbrato da terzi, manomissione di lettori biometrici, fasi di entrata/uscita falsificate) o con altre modalità fraudolente, oppure nel giustificare l'assenza con certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Sono fattispecie alternative, ciascuna idonea a integrare il delitto. Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico (consapevolezza della falsità) e si configura come reato proprio del dipendente pubblico, ma con clausola estensiva al medico e a chiunque concorra (il collega che timbra il badge, ad esempio).

La pena (reclusione da 1 a 5 anni più multa) la colloca tra i delitti che consentono il giudizio immediato e che fanno scattare la sospensione cautelare obbligatoria nel pubblico impiego ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 97/2001 in caso di rinvio a giudizio. La consumazione si perfeziona con la presentazione del certificato falso all'amministrazione o con l'esito della timbratura fraudolenta.

Responsabilità risarcitoria e disciplinare

Il comma 2 sancisce un'autonoma obbligazione risarcitoria che si aggiunge alle pene: il dipendente deve restituire la retribuzione percepita nei periodi di mancata prestazione (danno patrimoniale puro) e risarcire il danno d'immagine quantificato secondo i criteri dell'art. 55 quater, comma 3 quater (di norma con riferimento allo stipendio annuo lordo moltiplicato per un coefficiente determinato dalla Corte dei conti). L'azione di responsabilità erariale è devoluta alla giurisdizione contabile (artt. 51 e ss. R.D. 1214/1934 e D.Lgs. 174/2016).

Sul piano disciplinare la fattispecie giustifica il licenziamento per giusta causa ex art. 55 quater, comma 1, lett. a) e b), TUPI con procedimento accelerato (sospensione cautelare immediata e licenziamento entro 30 giorni dalla contestazione, salvo casi particolari). Il dirigente che ometta il licenziamento risponde anch'esso disciplinarmente ai sensi dell'art. 55 sexies, comma 3.

Profili specifici per il medico

La norma prevede sanzioni rafforzate per il medico che rilasci certificazioni false: radiazione dall'albo e licenziamento per giusta causa o decadenza dalla convenzione SSN. La L. 53/2023 ha esteso la disciplina alla telemedicina, riconoscendo la possibilità di constatazione indiretta dei dati clinici tramite sistemi telematici ma sempre con obbligo di documentazione oggettiva. I casi e le modalità di telecertificazione sono definiti con accordo in Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute. Le sanzioni si applicano anche al medico che rilasci certificazioni con dati clinici non direttamente o indirettamente constatati, neppure attraverso strumenti di telemedicina, né documentati oggettivamente: si tratta di una norma che mira al cuore del fenomeno dei certificati di comodo rilasciati senza visita.

Assenze plurime e collettive

Il comma 3 bis demanda ai CCNL la disciplina delle condotte di ripetute e ingiustificate assenze in continuità con weekend, festivi e ferie, nonché di assenze collettive in periodi critici (estate, festività, picchi di domanda di servizi). I contratti collettivi del comparto Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca e Sanità hanno introdotto sanzioni progressive che possono arrivare al licenziamento dopo reiterazione. Il datore pubblico ha l'onere di monitorare i pattern sospetti tramite cruscotti HR e di attivare procedimenti disciplinari tempestivi.

Coordinamento con il licenziamento per giusta causa ex art. 55 quater

L'art. 55 quinquies si raccorda con l'art. 55 quater, comma 1, lett. a) (falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o registrazione degli accessi/presenze) e lett. b) (giustificazione assenza tramite certificazione falsa). Il procedimento disciplinare segue il rito accelerato dell'art. 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, con sospensione cautelare immediata, contestazione di addebito entro 48 ore e licenziamento entro 30 giorni. Il dirigente che ometta o ritardi senza giustificato motivo l'attivazione del procedimento disciplinare risponde a sua volta ex art. 55 sexies, comma 3, con sanzione disciplinare e potenziale responsabilità erariale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quale pena è prevista dall'art. 55 quinquies TUPI per la falsa attestazione di presenza in servizio?

La reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro. La medesima pena si applica al medico che rilascia certificazioni false e a chiunque concorra nella commissione del delitto, ad esempio il collega che timbra il badge per il dipendente assente.

Il dipendente condannato deve risarcire anche danni economici all'amministrazione?

Sì. Oltre alla responsabilità penale e disciplinare, il dipendente deve restituire la retribuzione percepita nei periodi di mancata prestazione (danno patrimoniale) e risarcire il danno d'immagine, quantificato secondo i criteri dell'art. 55 quater, comma 3 quater, con azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti.

Quali sono le conseguenze per il medico che rilascia un certificato falso ai sensi dell'art. 55 quinquies?

La sentenza definitiva di condanna comporta la radiazione dall'albo e, se il medico è dipendente di una struttura sanitaria pubblica o convenzionato, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione SSN, senza possibilità di sostituzione con sanzioni meno gravi.

Il dipendente arrestato per falsa attestazione di presenza viene sospeso?

Sì. Trattandosi di delitto contro la PA con pena edittale superiore a 3 anni, scatta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ai sensi della L. 97/2001 e del CCNL di comparto, in attesa della definizione del procedimento penale e disciplinare.

Cosa devono prevedere i CCNL per le assenze ripetute attaccate al weekend?

Il comma 3 bis impone ai CCNL di individuare le condotte di assenza ingiustificata in continuità con giornate festive e di riposo settimanale, nonché le assenze collettive ingiustificate, fissando sanzioni progressive che, in caso di reiterazione, possono arrivare al licenziamento per giusta causa.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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