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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 55-quater TUPI elenca i casi tipizzati in cui si applica obbligatoriamente la sanzione del licenziamento disciplinare.
  • Tra le ipotesi: falsa attestazione di presenza, assenze ingiustificate prolungate, rifiuto del trasferimento, falsita documentali, condotte aggressive reiterate.
  • Si aggiungono le gravi violazioni del codice di comportamento e l'insufficiente rendimento documentato da valutazione negativa triennale.
  • Nei casi piu gravi (a, d, e, f) il licenziamento e senza preavviso.
  • La falsa attestazione in servizio accertata in flagranza comporta immediata sospensione cautelare senza stipendio, salvo assegno alimentare.
  • La responsabilita si estende anche a chi agevola la condotta fraudolenta del collega.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71) f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71) f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71) f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell' articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009 . (71)

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67)

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 . (71)

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a

3-quinquies. (71)

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. (67)

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma

4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma

4. (67)

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 , entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. (67) (73) ((98))

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. (67)

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma

4. (73)

L'art. 55-quater del TUPI rappresenta il cuore del sistema disciplinare nel pubblico impiego: una norma che tipizza i casi in cui il licenziamento e sanzione obbligatoria, eliminando margini di discrezionalita per l'amministrazione e introducendo un automatismo che la giurisprudenza ha progressivamente perimetrato attraverso il principio di proporzionalita. Per il giuslavorista pubblico, e la disposizione da padroneggiare prima di ogni altra quando si imposta o si contesta un procedimento disciplinare di massima gravita.

Le sei ipotesi tipiche di licenziamento

Il comma 1 elenca le condotte che fanno scattare la sanzione espulsiva: (a) falsa attestazione di presenza in servizio - alterazione dei badge, timbrature per conto altrui, certificazioni mediche false; (b) assenze ingiustificate superiori a tre giorni nel biennio o sette nel decennio, oppure mancata ripresa del servizio entro il termine fissato; (c) rifiuto ingiustificato del trasferimento per motivate esigenze; (d) falsita documentali commesse per l'assunzione o per progressioni di carriera; (e) reiterazione di condotte aggressive, moleste, minacciose, ingiuriose o lesive della dignita altrui; (f) condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici o estinzione del rapporto. Le lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies, aggiunte dalla riforma Madia, ampliano il catalogo a: gravi o reiterate violazioni del codice di comportamento, infrazioni dolose o gravemente colpose ex art. 55-sexies, reiterate violazioni che hanno gia comportato sospensioni superiori a un anno nel biennio, insufficiente rendimento con valutazione negativa triennale.

L'insufficiente rendimento (lett. f-quinquies)

E l'ipotesi piu innovativa e controversa: per la prima volta l'ordinamento del pubblico impiego ammette il licenziamento per scarso rendimento, ma con tre presidi rigorosi. Primo, deve trattarsi di reiterata violazione di obblighi della prestazione previsti da legge, regolamento, CCNL o atti dell'amministrazione. Secondo, occorre una costante valutazione negativa della performance per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa specificamente ex art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. 150/2009. Terzo, la valutazione deve avere caratteri di oggettivita e tracciabilita. Per il datore pubblico significa che il sistema di misurazione della performance non e piu un mero adempimento formale, ma uno strumento sanzionatorio dalle conseguenze massime; per il dipendente, e una leva difensiva poiche basta contestare la regolarita di una sola annualita per far cadere il presupposto triennale.

Licenziamento senza preavviso e proporzionalita

Il comma 3 stabilisce che nelle ipotesi a), d), e) e f) il licenziamento e senza preavviso: la condotta e considerata talmente grave da escludere il diritto al termine di preavviso e alla relativa indennita. Per le altre ipotesi vale la regola generale. La giurisprudenza, anche dopo la novella, ha confermato che il giudice puo sindacare la proporzionalita della sanzione: l'automatismo apparente del comma 1 non esclude il controllo sulla concreta gravita del fatto, sull'elemento soggettivo e sulla congruita rispetto al principio costituzionale di proporzionalita. Il comma 2-bis dell'art. 63 TUPI, in caso di annullamento per difetto di proporzionalita, consente al giudice di rideterminare la sanzione anziche annullare semplicemente.

Sospensione cautelare in flagranza

I commi 3-bis e seguenti, introdotti dalla L. 19/2016 (legge "furbetti del cartellino"), accelerano la risposta ai casi piu eclatanti: la falsa attestazione di presenza accertata in flagranza o tramite sistemi di sorveglianza determina sospensione cautelare immediata senza stipendio, fatto salvo l'assegno alimentare, senza preventiva audizione del dipendente. La sospensione e adottata dal responsabile della struttura o dall'ufficio competente che ne venga a conoscenza per primo. La norma estende la responsabilita anche a chi agevola la condotta - colleghi che timbrano per altri o coprono l'assenza - configurando una forma di concorso disciplinare.

Difesa del dipendente e adempimenti del datore

Sul versante difensivo, il dipendente puo contestare i fatti materiali (vizio di prova), l'elemento soggettivo (assenza di dolo o colpa grave), la proporzionalita (anche entro la cornice tipica del comma 1), il rispetto delle garanzie procedimentali (contestazione tempestiva, audizione, motivazione, termini ex art. 55-bis). Sul versante datoriale, e cruciale ricostruire la condotta con prove documentali certe (badge, immagini, registri), notificare la contestazione entro 20 giorni dall'acquisizione della notizia, concedere il termine difensivo di 20 giorni, motivare in modo specifico l'esistenza dei presupposti tipici e l'eventuale impossibilita di sanzione minore. La violazione di queste garanzie comporta nullita del licenziamento e reintegra ex art. 63, comma 2, TUPI.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

In quali casi e obbligatorio il licenziamento del dipendente pubblico?

Nelle sei ipotesi tipiche del comma 1 (falsa attestazione, assenze ingiustificate, rifiuto trasferimento, falsita documentali, condotte aggressive reiterate, condanna penale interdittiva) e nelle quattro ipotesi aggiuntive lett. f-bis/f-quinquies.

Quando il licenziamento e senza preavviso?

Nei casi a, d, e ed f del comma 1: falsa attestazione di presenza, falsita documentali, condotte aggressive reiterate e condanna penale con interdizione perpetua o estinzione del rapporto.

Cosa rischia il collega che timbra per un altro dipendente?

Risponde disciplinarmente alla pari, perche il comma 1-bis estende la responsabilita a chi agevola con condotta attiva od omissiva l'inganno; e prevista anche la sospensione cautelare in flagranza.

E possibile il licenziamento per scarso rendimento?

Si, ma solo se il dipendente ha ricevuto valutazione negativa della performance per ciascuno degli ultimi tre anni e la reiterata violazione di obblighi prestazionali e documentata.

Il giudice puo annullare un licenziamento sproporzionato anche se rientra nelle ipotesi tipiche?

Si, e in tal caso puo rideterminare la sanzione ex art. 63, comma 2-bis, TUPI applicando una sanzione conservativa proporzionata, in luogo del semplice annullamento con reintegra.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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