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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 55-ter disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo di regola la prosecuzione anche in pendenza del processo penale.
  • Per infrazioni piu gravi (sanzione superiore a 10 giorni di sospensione) l'UPD puo sospendere il procedimento disciplinare in caso di particolare complessita istruttoria.
  • Se il procedimento disciplinare si conclude e sopraggiunge assoluzione irrevocabile, l'interessato puo chiedere la riapertura entro 6 mesi.
  • Se il procedimento disciplinare e archiviato e poi arriva condanna definitiva, l'UPD riapre d'ufficio per adeguare le determinazioni.
  • Il procedimento riaperto si svolge ex novo secondo l'art. 55-bis con nuova decorrenza dei termini.
  • La norma applica il principio di efficacia probatoria del giudicato penale ex art. 653 c.p.p.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.

165. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. ((, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 )) . (71)

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ((ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,)) l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. (71)

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. (71)

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell' articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale . (71)

Stesso numero, altri codici

L'art. 55-ter del TUPI disciplina uno dei nodi piu delicati del diritto del lavoro pubblico: il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale. La norma e stata introdotta dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) e successivamente affinata, in particolare dal D.Lgs. 75/2017 (cd. Riforma Madia), per rispondere a un'esigenza concreta: evitare che la lentezza della giustizia penale paralizzi l'esercizio del potere disciplinare, snaturando la funzione preventiva e sanzionatoria che gli e propria.

Inquadramento normativo e ratio

Storicamente vigeva la regola del «doppio binario rigido», secondo cui il procedimento disciplinare doveva attendere l'esito di quello penale (pregiudizialita penale). Questa impostazione produceva conseguenze paradossali: dipendenti rimasti per anni in servizio nonostante condotte gravi, perdita di efficacia deterrente delle sanzioni, prescrizione disciplinare. La riforma del 2009 ha rovesciato la regola: il procedimento disciplinare prosegue e si conclude anche in pendenza del penale. La norma e coerente con il principio di efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e con il principio di autonomia tra responsabilita disciplinare e responsabilita penale.

L'eccezione: sospensione facoltativa per casi complessi (comma 1)

La regola generale conosce un'eccezione: per le infrazioni piu gravi, sanzionabili con sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) puo sospendere il procedimento disciplinare nei casi di particolare complessita dell'accertamento del fatto, quando all'esito dell'istruttoria non disponga di elementi sufficienti per motivare l'irrogazione della sanzione. La sospensione e facoltativa, motivata, e non puo superare il termine di conclusione del procedimento penale. L'UPD puo poi riattivare il procedimento se sopravvengono elementi nuovi (anche un provvedimento giurisdizionale non definitivo). Resta sempre salva la possibilita di adottare la sospensione cautelare dal servizio nel frattempo, strumento diverso dal procedimento disciplinare ma funzionale a tutelare l'amministrazione e l'interesse pubblico durante l'accertamento.

L'efficacia del giudicato penale sopravvenuto (commi 2, 3 e 4)

Quando il procedimento disciplinare si e gia chiuso e sopravviene una sentenza penale irrevocabile, l'art. 55-ter prevede meccanismi di adeguamento. Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui il disciplinare si sia concluso con una sanzione e poi sopravvenga assoluzione irrevocabile perche il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o l'imputato non lo ha commesso (oppure declaratoria di estinzione per prescrizione): il dipendente puo chiedere, a pena di decadenza entro sei mesi, la riapertura del procedimento per modificare o confermare l'atto conclusivo. Il comma 3 opera in senso opposto: se il procedimento disciplinare e stato archiviato e sopravviene condanna penale definitiva, l'UPD riapre d'ufficio il procedimento per adeguarne le conclusioni; lo stesso vale se dalla condanna emerge che il fatto avrebbe meritato il licenziamento e invece era stata applicata una sanzione minore. Il comma 4 regola la procedura di riapertura: rinnovo della contestazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza (da parte della cancelleria del giudice) o dall'istanza di parte; il procedimento si svolge secondo l'art. 55-bis con nuova decorrenza integrale dei termini. Il riferimento all'art. 653 c.p.p. (efficacia del giudicato penale di assoluzione o condanna nel giudizio disciplinare) e centrale: il giudicato penale fa stato nel disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita penale e dell'attribuzione al dipendente.

Profili operativi per l'UPD

Per chi siede in un UPD, l'art. 55-ter impone scelte delicate. La sospensione del procedimento per complessita istruttoria deve essere motivata in modo puntuale: non basta richiamare la pendenza penale, occorre dimostrare perche l'amministrazione, allo stato, non dispone degli elementi per decidere. La riapertura del procedimento dopo il giudicato penale richiede particolare cura nella contestazione rinnovata e nel rispetto del diritto di difesa: il dipendente ha diritto a essere sentito ex novo, anche se i fatti sono i medesimi. La giurisprudenza amministrativa e di legittimita ha consolidato il principio per cui i termini di cui all'art. 55-bis ricominciano a decorrere integralmente; non si applicano le sanzioni di decadenza maturate nel procedimento originario.

Rischi e responsabilita

Per il dirigente che presieda l'UPD i rischi sono molteplici: i) mancata riapertura d'ufficio dopo condanna penale definitiva, con responsabilita disciplinare e amministrativo-contabile; ii) errata applicazione del termine di 60 giorni per la rinnovazione della contestazione, con possibile annullamento giurisdizionale della sanzione; iii) sospensione facoltativa non motivata, foriera di vizi del procedimento. Il dipendente, dal canto suo, deve essere consapevole che l'assoluzione penale non determina automaticamente la riapertura: occorre attivarsi con istanza entro sei mesi dall'irrevocabilita della sentenza. La consulenza di un legale esperto in diritto del lavoro pubblico e spesso decisiva.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Il procedimento disciplinare puo proseguire mentre e in corso il processo penale?

Si. La regola generale dell'art. 55-ter e che il disciplinare prosegue e si conclude anche in pendenza del penale, in coerenza con il principio di efficienza dell'azione amministrativa e con l'autonomia delle due forme di responsabilita.

In quali casi l'UPD puo sospendere il procedimento disciplinare?

Solo per le infrazioni piu gravi (sanzione superiore a 10 giorni di sospensione) e nei casi di particolare complessita dell'accertamento del fatto, quando l'istruttoria interna non sia sufficiente. La sospensione deve essere motivata e si concilia con la possibilita di adottare misure cautelari.

Cosa succede se vengo assolto in sede penale dopo essere stato sanzionato in via disciplinare?

Entro sei mesi dall'irrevocabilita della sentenza di assoluzione (perche il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o non lo ha commesso) si puo chiedere all'UPD la riapertura del procedimento per modificare o confermare la sanzione.

L'UPD deve riaprire il procedimento se dopo l'archiviazione disciplinare arriva una condanna penale?

Si, la riapertura e d'ufficio. L'UPD deve adeguare le conclusioni alla condanna penale definitiva, anche valutando se applicare la sanzione del licenziamento qualora il fatto lo richieda.

Quali sono i termini per la riapertura del procedimento disciplinare?

Sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice o dal ricevimento dell'istanza di parte. Il procedimento si svolge secondo l'art. 55-bis con nuova decorrenza integrale dei termini.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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