- I provvedimenti sanzionatori del TUF sono pubblicati senza ritardo e per estratto nel sito internet di Banca d'Italia o Consob.
- In caso di ricorso giudiziario, le autorità aggiornano la pubblicazione indicando l’avvio del contenzioso e il suo esito.
- La pubblicazione può avvenire in forma anonima se la pubblicazione nominativa è sproporzionata o compromette la stabilità dei mercati.
Art. 195 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Pubblicazione delle sanzioni)
In vigore dal 01/07/1998
1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia o la Consob menzionano l’avvio dell’azione giudiziaria e l’esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d’Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d’Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del (( regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 )) , la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
3-bis. La Banca d’Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell’Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo
194-quater. (61) (84)
La pubblicazione delle sanzioni come strumento di trasparenza
L’art. 195-bis TUF introduce l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di Banca d'Italia e Consob nel rispettivo sito internet. La pubblicazione deve avvenire senza ritardo e almeno per estratto, in conformità alla normativa europea di riferimento (in particolare MiFID II e MAR, che richiedono la pubblicazione come deterrente aggiuntivo). La pubblicazione svolge una triplice funzione: informativa (il mercato conosce le sanzioni irrogate), deterrente (la stigmatizzazione pubblica scoraggia comportamenti analoghi) e reputazionale (il track record dell’intermediario diventa accessibile).
L’aggiornamento in caso di contenzioso
Se avverso il provvedimento viene avviata un’azione giudiziaria, Banca d'Italia o Consob sono tenute a menzionare nel sito l’avvio del procedimento e a riportarne l’esito a margine della pubblicazione originaria. Questo aggiornamento garantisce che il pubblico non tragga conclusioni definitive da pubblicazioni relative a provvedimenti poi annullati o ridotti dalla corte d'appello.
Pubblicazione anonima e casi di deroga
Le autorità possono pubblicare la sanzione in forma anonima in tre situazioni: (a) quando la pubblicazione nominativa è sproporzionata rispetto alla gravità della violazione; (b) quando la pubblicazione potrebbe mettere a rischio la stabilità del sistema finanziario; (c) quando è necessario per ragioni di riservatezza del soggetto sanzionato (es. persona fisica). La deroga all’anonimato è quindi limitata a casi specifici e valutati caso per caso.
Domande frequenti
Dove si possono trovare le sanzioni irrogate dalla Consob agli intermediari?
Le sanzioni sono pubblicate nel sito internet della Consob senza ritardo e per estratto, ai sensi dell’art. 195-bis TUF. Il sito Consob mantiene una sezione dedicata ai provvedimenti sanzionatori, aggiornata con le nuove irrogazioni e gli esiti dei ricorsi giudiziari.
Se la corte d'appello annulla la sanzione Consob, la pubblicazione viene rimossa dal sito?
Non necessariamente rimossa, ma le autorità sono tenute ad aggiornare la pubblicazione riportando l’esito del contenzioso giudiziario a margine della pubblicazione originaria. Questo aggiornamento garantisce che il pubblico sia informato dell’annullamento o riduzione della sanzione.
Un intermediario può chiedere che la propria sanzione non venga pubblicata?
L’art. 195-bis TUF prevede la pubblicazione come regola generale, con possibili deroghe verso la forma anonima (non verso la non pubblicazione). L’intermediario può rappresentare alle autorità le circostanze che giustificano la pubblicazione in forma anonima, ma non ha diritto a impedire la pubblicazione tout court.