← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Alcune violazioni di minore gravità possono essere estinte mediante pagamento in misura ridotta (doppio del minimo edittale) entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.
  • Il pagamento ridotto non è ammesso se ricorrono circostanze aggravanti (recidiva, particolare offensività, profitto ingente).
  • La norma copre un catalogo tassativo di violazioni degli artt. 190, 191 e altri TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pagamento in misura ridotta

In vigore dal 01/07/1998

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative; (73) a-bis) dall’articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; (98) a-bis.1) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84 ; (98) a-ter) dall’articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, ((…)) e delle relative disposizioni attuative; (73) a-quater) dall’articolo 190.4, per la violazione dell’articolo 3, paragrafo 1; dell’articolo 6, paragrafo 1; dell’articolo 8, paragrafo 1; dell’articolo 10, paragrafo 1; dell’articolo 12, paragrafo 1; dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell’articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014 , e delle relative disposizioni attuative ((e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento)) ; (73) b) dall’articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall’articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell’articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative; c) dall’articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall’articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell’articolo 120; d) dall’articolo 194, comma 2, per la violazione dell’articolo 142, e dell’articolo 194, comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative. (73)

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata. (61) (84)

Il pagamento in misura ridotta nel sistema TUF

L’art. 194-quinquies TUF introduce un meccanismo deflattivo del contenzioso: il soggetto destinatario di una lettera di contestazione per determinate violazioni di minore gravità può estinguere il procedimento sanzionatorio pagando una somma pari al doppio del minimo edittale entro 30 giorni dalla notifica. Questo strumento consente una definizione rapida dei procedimenti per violazioni tipicamente procedurali o di disclosure, riducendo il carico lavorativo delle autorità e garantendo al soggetto violatore la certezza sulla chiusura del procedimento.

Le violazioni ammesse al pagamento ridotto

Il catalogo comprende alcune violazioni dell’art. 190 TUF (es. artt. 45 comma 1, 46 comma 1, 65 e relative disposizioni attuative), dell’art. 190.1 (violazioni di norme sui sistemi di liquidazione), dell’art. 193 e altre disposizioni specificate nella norma. Le violazioni più gravi, insider trading, manipolazione del mercato, violazioni dell’OPA obbligatoria, sono escluse, riservando il meccanismo ai soli illeciti procedurali e di comunicazione.

Le circostanze che escludono il pagamento ridotto

Il comma 2 dell’art. 194-quinquies TUF elenca le circostanze che impediscono l’accesso al pagamento ridotto: recidiva nelle medesime violazioni, entità del profitto conseguito che rende inadeguato il pagamento ridotto, particolare gravità della condotta. Anche in questi casi il procedimento ordinario prosegue secondo i canoni dell’art. 195 TUF.

Domande frequenti

Un intermediario che riceve una contestazione per una violazione procedurale può pagare subito per chiudere il procedimento?

Sì, se la violazione rientra nel catalogo dell’art. 194-quinquies TUF, il pagamento del doppio del minimo edittale entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione estingue il procedimento sanzionatorio, senza necessità di passare per il contraddittorio formale e l’eventuale ricorso alla corte d'appello.

Il pagamento ridotto è ammesso anche per le violazioni in materia di insider trading?

No, l’art. 194-quinquies TUF non include nel proprio catalogo le violazioni in materia di abusi di mercato (artt. 187-bis e 187-ter TUF). Per queste violazioni il procedimento deve seguire il percorso ordinario dell’art. 187-septies TUF, senza possibilità di estinzione con pagamento ridotto.

Se il soggetto ha già commesso la stessa violazione in passato può accedere al pagamento ridotto?

No, la recidiva nelle medesime violazioni è una delle circostanze che escludono l’accesso al pagamento in misura ridotta ex art. 194-quinquies, comma 2, TUF. In caso di recidiva, il procedimento segue il percorso ordinario e la sanzione può essere determinata in misura più elevata.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.