Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 193 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 193-quater

In vigore dal 01/07/1998

(( (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ) ))

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . (73)

1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 , le quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall’ articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . ((

1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall’articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 , per l’inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonché in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . Per l’inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d’Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza. ))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)

2-bis. Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi ((1, 1-bis, 1-ter e 1-quater)) , nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365 .

2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. ((Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.))

3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all’articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell’IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma

1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 2019, N. 19 .

In sintesi

  • Sanziona le violazioni dei Regolamenti UE sui derivati OTC (EMIR 648/2012), sul finanziamento tramite titoli (SFTR 2015/2365) e sulla risoluzione delle controparti centrali (2021/23).
  • Le sanzioni variano in ragione del tipo di soggetto violatore (controparte centrale, gestore di sede di negoziazione, controparte finanziaria o non finanziaria) e della gravità della violazione.
  • Le sanzioni pecuniarie per le violazioni più gravi possono raggiungere i massimali previsti dagli artt. 190 e 190-bis TUF.
Indice dei contenuti

Il perimetro normativo: EMIR, SFTR, Reg. 2021/23

L’art. 193-quater TUF estende il sistema sanzionatorio alle violazioni di tre Regolamenti UE fondamentali per la stabilità dei mercati dei capitali: il Regolamento EMIR (Reg. UE 648/2012), che disciplina i derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e i repertori di dati sulle negoziazioni; il Regolamento SFTR (Reg. UE 2015/2365), che introduce obblighi di trasparenza per le operazioni di finanziamento tramite titoli (pronti contro termine, prestito titoli); il Regolamento 2021/23, che disciplina il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali.

I soggetti interessati

La norma si applica alle controparti centrali (CCP), ai gestori delle sedi di negoziazione, alle controparti finanziarie (banche, SIM, SGR, fondi) e alle controparti non finanziarie che superano le soglie di compensazione EMIR. Il sistema differenzia le sanzioni in ragione del tipo di soggetto e dell’obbligazione violata, tenendo conto della diversa capacità di adempimento e del diverso rischio sistemico che i vari operatori pongono al mercato.

Articolazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dall’art. 193-quater TUF seguono la struttura graduale già vista in altri articoli del Titolo V: dichiarazione pubblica, ordine di eliminare le infrazioni, sanzione pecuniaria. Per i casi più gravi, il massimale è allineato a quello degli artt. 190 e 190-bis TUF (fino al 10% del fatturato per gli enti, sanzioni individuali per gli esponenti). La Banca d'Italia e la Consob sono entrambe coinvolte, secondo le rispettive competenze istituzionali sui derivati e sui mercati finanziari.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Una banca che non compensa i derivati OTC attraverso una CCP viola EMIR?

Sì, l’obbligo di compensazione centralizzata per le categorie di derivati OTC soggetti all’obbligo è previsto dall’art. 4 del Regolamento EMIR. La violazione è sanzionata dall’art. 193-quater TUF, che prevede sanzioni pecuniarie fino ai massimali previsti dagli artt. 189-190 TUF.

I fondi di investimento sono soggetti agli obblighi EMIR e SFTR?

Sì, i fondi (gestiti da SGR) sono tipicamente 'controparti finanziariè ai sensi dell’art. 2 del Regolamento EMIR se superano determinate soglie di attività in derivati OTC. Come tali, sono soggetti agli obblighi di compensazione, segnalazione ai trade repository e gestione del rischio, la cui violazione è sanzionata dall’art. 193-quater TUF.

Qual è la competenza tra Consob e Banca d'Italia per l’applicazione dell’art. 193-quater?

La competenza si ripartisce secondo i rispettivi ambiti: la Banca d'Italia vigila sui soggetti bancari e sulle CCP con sede in Italia; la Consob vigila sui mercati, sui derivati negoziati su sede di negoziazione e sulle imprese di investimento non bancarie. Entrambe applicano le sanzioni dell’art. 193-quater TUF nei rispettivi perimetri di competenza.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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