← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona le violazioni dei Regolamenti UE sui derivati OTC (EMIR 648/2012), sul finanziamento tramite titoli (SFTR 2015/2365) e sulla risoluzione delle controparti centrali (2021/23).
  • Le sanzioni variano in ragione del tipo di soggetto violatore (controparte centrale, gestore di sede di negoziazione, controparte finanziaria o non finanziaria) e della gravità della violazione.
  • Le sanzioni pecuniarie per le violazioni più gravi possono raggiungere i massimali previsti dagli artt. 190 e 190-bis TUF.
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Art. 193 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 193-quater

In vigore dal 01/07/1998

(( (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ) ))

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . (73)

1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 , le quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall’ articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . ((

1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall’articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 , per l’inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonché in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell’ articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . Per l’inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d’Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza. ))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . (61) (84)

2-bis. Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi ((1, 1-bis, 1-ter e 1-quater)) , nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365 .

2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. ((Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.))

3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all’articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell’IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma

1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 2019, N. 19 .

Il perimetro normativo: EMIR, SFTR, Reg. 2021/23

L’art. 193-quater TUF estende il sistema sanzionatorio alle violazioni di tre Regolamenti UE fondamentali per la stabilità dei mercati dei capitali: il Regolamento EMIR (Reg. UE 648/2012), che disciplina i derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e i repertori di dati sulle negoziazioni; il Regolamento SFTR (Reg. UE 2015/2365), che introduce obblighi di trasparenza per le operazioni di finanziamento tramite titoli (pronti contro termine, prestito titoli); il Regolamento 2021/23, che disciplina il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali.

I soggetti interessati

La norma si applica alle controparti centrali (CCP), ai gestori delle sedi di negoziazione, alle controparti finanziarie (banche, SIM, SGR, fondi) e alle controparti non finanziarie che superano le soglie di compensazione EMIR. Il sistema differenzia le sanzioni in ragione del tipo di soggetto e dell’obbligazione violata, tenendo conto della diversa capacità di adempimento e del diverso rischio sistemico che i vari operatori pongono al mercato.

Articolazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dall’art. 193-quater TUF seguono la struttura graduale già vista in altri articoli del Titolo V: dichiarazione pubblica, ordine di eliminare le infrazioni, sanzione pecuniaria. Per i casi più gravi, il massimale è allineato a quello degli artt. 190 e 190-bis TUF (fino al 10% del fatturato per gli enti, sanzioni individuali per gli esponenti). La Banca d'Italia e la Consob sono entrambe coinvolte, secondo le rispettive competenze istituzionali sui derivati e sui mercati finanziari.

Domande frequenti

Una banca che non compensa i derivati OTC attraverso una CCP viola EMIR?

Sì, l’obbligo di compensazione centralizzata per le categorie di derivati OTC soggetti all’obbligo è previsto dall’art. 4 del Regolamento EMIR. La violazione è sanzionata dall’art. 193-quater TUF, che prevede sanzioni pecuniarie fino ai massimali previsti dagli artt. 189-190 TUF.

I fondi di investimento sono soggetti agli obblighi EMIR e SFTR?

Sì, i fondi (gestiti da SGR) sono tipicamente 'controparti finanziariè ai sensi dell’art. 2 del Regolamento EMIR se superano determinate soglie di attività in derivati OTC. Come tali, sono soggetti agli obblighi di compensazione, segnalazione ai trade repository e gestione del rischio, la cui violazione è sanzionata dall’art. 193-quater TUF.

Qual è la competenza tra Consob e Banca d'Italia per l’applicazione dell’art. 193-quater?

La competenza si ripartisce secondo i rispettivi ambiti: la Banca d'Italia vigila sui soggetti bancari e sulle CCP con sede in Italia; la Consob vigila sui mercati, sui derivati negoziati su sede di negoziazione e sulle imprese di investimento non bancarie. Entrambe applicano le sanzioni dell’art. 193-quater TUF nei rispettivi perimetri di competenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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