In sintesi
- I soggetti che sottoscrivono il bilancio di società estere con sede in Stati non cooperativi (art. 165-quater TUF) sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa come per le società italiane.
- Le violazioni degli obblighi imposti dalla disciplina speciale sulle società estere sono sanzionate con le stesse norme applicabili agli emittenti italiani.
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Art. 193 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il perimetro delle società estere con sede in paradisi fiscali
L’art. 193-bis TUF disciplina la responsabilità dei soggetti coinvolti nella certificazione e revisione dei bilanci di società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria in modo equivalente all’ordinamento italiano (art. 165-quater TUF). Queste società, spesso domiciliate in giurisdizioni offshore, possono emettere titoli quotati sui mercati regolamentati italiani, ma la minore trasparenza del loro paese di origine impone presidi aggiuntivi.
Equiparazione agli standard italiani
Il comma 1 dell’art. 193-bis TUF stabilisce che chi sottoscrive il bilancio, le relazioni e i pareri prescritti dall’art. 165-quater e chi esercita la revisione di queste società è soggetto a responsabilità civile, penale e amministrativa «secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane». In sostanza, i soggetti coinvolti nella certificazione dei conti di questi emittenti esteri non possono avvalersi della minore responsabilità eventualmente prevista nel paese di origine.
Sanzioni per violazioni degli obblighi specifici
Il comma 2 sanziona con le norme applicabili agli emittenti italiani le violazioni degli obblighi specifici imposti alle società estere dall’art. 165-quater e seguenti TUF. Questa previsione chiude possibili lacune normative: la società estera che si sottrae agli obblighi informativi aggiuntivi non può invocare la propria diversa giurisdizione per evitare le sanzioni del TUF.
Domande frequenti
Un emittente con sede nelle Isole Cayman quotato a Piazza Affari è soggetto al TUF?
Sì, se le Isole Cayman rientrano tra gli Stati non cooperativi ai sensi dell’art. 165-quater TUF, la società è soggetta alla disciplina speciale del TUF e i soggetti che certificano i suoi conti rispondono secondo gli standard italiani ex art. 193-bis TUF.
Chi è responsabile se il bilancio di un emittente estero contiene informazioni false?
L’art. 193-bis TUF equipara la responsabilità dei sottoscrittori del bilancio e dei revisori a quella prevista per le società italiane: responsabilità civile (risarcimento del danno agli investitori), penale (false comunicazioni sociali) e amministrativa (sanzioni Consob).
La Consob ha poteri di vigilanza diretti sulle società estere quotate in Italia?
La Consob esercita i propri poteri di vigilanza sulle società estere emittenti strumenti quotati in Italia, applicando le disposizioni del TUF. L’art. 165-quater e seguenti TUF definiscono gli obblighi aggiuntivi imposti a queste società, e la violazione di tali obblighi è sanzionata secondo i criteri dell’art. 193-bis TUF.