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Testo dell'articoloVigente
Art. 193 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1))
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 193-bis del Testo Unico della Finanza completa, sul versante della responsabilita e delle sanzioni, la disciplina dei rapporti con societa estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. La norma reagisce a un rischio specifico: quello che, attraverso l'interposizione di entita collocate in giurisdizioni opache, si eludano gli obblighi di informazione e di controllo posti a tutela del mercato e degli investitori. Per contrastare questo rischio il legislatore estende ai soggetti coinvolti nella formazione e revisione dei documenti contabili della societa estera lo stesso regime di responsabilita previsto per le societa italiane, e presidia con sanzioni la violazione dei poteri attribuiti alla CONSOB.
Il contesto: la disciplina delle societa estere opache
L'articolo si inserisce in un gruppo di disposizioni, comprese tra gli artt. 165-quater e 165-septies, dedicate ai rapporti con societa estere che hanno sede in Stati che non assicurano la trasparenza societaria. La preoccupazione del legislatore e che la struttura del gruppo possa essere impiegata per sottrarre informazioni rilevanti al mercato. Le norme richiamate impongono specifici obblighi documentali e informativi; l'art. 193-bis ne costituisce il completamento sanzionatorio, assicurando che la violazione di tali obblighi non resti priva di conseguenze.
L'estensione della responsabilita ai soggetti coinvolti
Il primo comma estende la responsabilita civile, penale e amministrativa a coloro che sottoscrivono il bilancio della societa estera, nonche le relazioni e i pareri previsti dalle disposizioni richiamate, e a chi esercita la revisione dei relativi documenti. Il meccanismo e quello dell'equiparazione: questi soggetti rispondono secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa italiane. In tal modo il legislatore impedisce che la collocazione estera della societa diventi uno schermo per attenuare le responsabilita di chi attesta o controlla la correttezza dell'informazione contabile.
La logica dell'equiparazione
L'equiparazione realizzata dalla norma risponde a un'esigenza di parita di trattamento: chi assume responsabilita in ordine ai documenti contabili di una societa estera collocata in una giurisdizione opaca non puo godere di un regime piu favorevole rispetto a chi opera per una societa italiana. La responsabilita abbraccia i tre piani classici, civile, penale e amministrativo, a seconda della natura della violazione e degli interessi lesi. Il riferimento alla disciplina delle societa italiane consente di mutuare l'apparato di regole gia collaudato, estendendone la portata.
Il presidio sanzionatorio sui poteri della CONSOB
Il secondo comma introduce una sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'art. 165-septies, comma 1. La clausola di riserva, salvo che il fatto costituisca reato, individua il rapporto con la materia penale: la sanzione amministrativa opera quando la condotta non integri una fattispecie di reato. La misura della sanzione e determinata per rinvio all'art. 193, comma 1, che fissa il regime sanzionatorio amministrativo in materia di informazione societaria.
Il rapporto con i poteri di vigilanza
La norma rafforza l'effettivita dei poteri di vigilanza della CONSOB. L'art. 165-septies attribuisce all'autorita poteri di acquisizione informativa e di controllo anche nei confronti delle societa estere interessate; l'art. 193-bis assicura che l'inosservanza degli obblighi conseguenti a tali poteri sia sanzionata. Si crea cosi un sistema integrato in cui al potere di vigilanza corrisponde un presidio sanzionatorio, condizione necessaria perche il controllo sia effettivo e non meramente formale.
La finalita di tutela degli investitori e del mercato
L'obiettivo ultimo della disposizione e la tutela degli investitori e l'integrita del mercato. La trasparenza societaria e un valore centrale del diritto dei mercati finanziari, perche consente agli investitori di assumere decisioni informate. Quando una societa ha sede in uno Stato che non garantisce tale trasparenza, il rischio di asimmetrie informative aumenta. La norma reagisce responsabilizzando chi forma e controlla i documenti contabili e sanzionando le violazioni, cosi colmando il deficit di trasparenza derivante dalla collocazione estera. Senza un presidio di questo tipo, l'interposizione di una societa in una giurisdizione opaca offrirebbe una via per attenuare i controlli e diluire le responsabilita, a danno proprio di chi investe facendo affidamento sulla correttezza dell'informazione.
L'articolazione su tre piani di responsabilita
La scelta di richiamare congiuntamente la responsabilita civile, penale e amministrativa risponde a una logica di completezza dei rimedi. Ciascun piano presidia interessi e funzioni diverse: la responsabilita civile mira al ristoro del danno subito da chi ha fatto affidamento sui documenti; quella penale colpisce le condotte di maggiore disvalore, secondo le fattispecie previste per i documenti contabili societari; quella amministrativa assicura un presidio sanzionatorio piu agile, affidato all'autorita di vigilanza. L'equiparazione al regime delle societa italiane comporta che questo articolato sistema di responsabilita si applichi integralmente anche in relazione ai documenti delle societa estere considerate, senza zone d'ombra derivanti dalla collocazione oltre confine.
La clausola di sussidiarieta penale
Particolare attenzione merita la clausola con cui il secondo comma fa salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Si tratta di una clausola di sussidiarieta che regola il rapporto tra la sanzione amministrativa e la materia penale: la prima opera soltanto quando la condotta non integri una fattispecie di reato. In tal modo si evita la sovrapposizione tra i due ordini di sanzioni per il medesimo fatto, riservando alla risposta penale i comportamenti di maggiore gravita e attribuendo alla sanzione amministrativa una funzione di chiusura per le violazioni che non raggiungono quella soglia. La determinazione della sanzione per rinvio all'art. 193, comma 1, assicura coerenza con il regime sanzionatorio generale in materia di informazione societaria.
Indicazioni operative
Per i soggetti coinvolti nella sottoscrizione o revisione dei documenti di societa estere riconducibili a queste fattispecie, la norma impone particolare diligenza: assumere tali responsabilita significa esporsi al medesimo regime previsto per le societa italiane. E quindi essenziale verificare la completezza e la correttezza dell'informazione contabile, documentare i controlli svolti e cooperare con le richieste della CONSOB, posto che l'inosservanza degli obblighi conseguenti ai poteri dell'autorita e autonomamente sanzionata. La consapevolezza dell'estensione del regime di responsabilita dovrebbe indurre chi opera in questi contesti a un'analisi preventiva accurata della struttura del gruppo e della trasparenza delle entita estere coinvolte.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 364/1999
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 193-bis del TUF?
Disciplina la responsabilita e le sanzioni nei rapporti con societa estere aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, estendendo ai soggetti coinvolti il regime previsto per le societa italiane.
Chi risponde secondo questa norma?
Rispondono coloro che sottoscrivono il bilancio, le relazioni e i pareri della societa estera previsti dalle norme richiamate, e coloro che ne esercitano la revisione.
Quale responsabilita e prevista?
La responsabilita civile, penale e amministrativa, secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa italiane, in un'ottica di equiparazione di trattamento.
Cosa accade se si violano gli obblighi verso la CONSOB?
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dai poteri attribuiti alla CONSOB dall'art. 165-septies, comma 1, e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 193, comma 1.
Qual e la finalita della disposizione?
Rafforzare la trasparenza societaria e la tutela degli investitori, evitando che la collocazione di una societa in una giurisdizione opaca attenui le responsabilita di chi forma e controlla l'informazione contabile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate