← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sanziona le violazioni del Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (European Green Bond Standard) e delle relative norme tecniche.
  • Sanzione da 5.000 a 500.000 euro per enti (o 0,5% del fatturato); per persone fisiche da 5.000 a 200.000 euro.
  • Sanzioni accessorie applicabili ai sensi dell’art. 191-bis TUF in caso di violazioni gravi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 191 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631 )

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall’ articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 , delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.))

2. ((Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.))

3. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).))

4. ((Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell’articolo 93.1.))

5. ((La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall’ articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 , può disporre l’applicazione delle misure di cui all’ articolo 49, paragrafo 4, lettere a) , b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631 , anche in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all’ articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631 , si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.))

6. ((Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

Il Green Bond Standard nel perimetro sanzionatorio TUF

L’art. 191-quater TUF estende il sistema sanzionatorio del TUF alle violazioni del Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (European Green Bond Standard, EuGBS), entrato in vigore nel 2024. Il Regolamento EuGBS introduce requisiti specifici per i titoli che si fregiano del label «European Green Bond», comprese la taxonomia degli investimenti ammissibili, la rendicontazione e la revisione esterna.

Le soglie sanzionatorie ridotte

Le sanzioni dell’art. 191-quater sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle delle norme sanzionatorie ordinarie del TUF: da 5.000 a 500.000 euro per enti e società (o 0,5% del fatturato) e da 5.000 a 200.000 euro per le persone fisiche. Questa scelta riflette la natura prevalentemente informativa e di rendicontazione degli obblighi del Regolamento EuGBS: le violazioni di disclosure ambientale, per quanto gravi dal punto di vista reputazionale, hanno un impatto finanziario diretto sull’investitore tipicamente inferiore rispetto alle violazioni delle regole di condotta degli intermediari.

Sanzioni accessorie

Per le violazioni più gravi commesse da persone fisiche, l’art. 191-quater rimanda al regime di sanzioni accessorie dell’art. 191-bis TUF: la Consob può disporre interdizioni temporanee da funzioni apicali. Questo collegamento garantisce la coerenza del sistema sanzionatorio anche per il nuovo strumento finanziario sostenibile.

Domande frequenti

Un emittente che usa impropriamente il label 'European Green Bond' a quale sanzione va incontro?

L’art. 191-quater TUF prevede sanzioni da 5.000 a 500.000 euro per le società violatrici, o fino allo 0,5% del fatturato. Se la violazione è commessa da persone fisiche, la sanzione va da 5.000 a 200.000 euro.

Qual è l’autorità competente per sanzionare le violazioni del Regolamento Green Bond in Italia?

La Consob, in qualità di autorità competente per i mercati finanziari e i valori mobiliari, è l’autorità designata per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/2631 in Italia e quindi per irrogare le sanzioni ex art. 191-quater TUF.

Le sanzioni per violazioni del Green Bond Standard sono le stesse di quelle per violazioni del Regolamento Prospetto?

No, le sanzioni dell’art. 191-quater TUF sono inferiori rispetto a quelle dell’art. 191 TUF (violazioni del Regolamento Prospetto, fino a 5 milioni o 3% del fatturato). La differenza riflette la diversa gravità dei rischi per gli investitori legati alle due categorie di violazioni.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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