- Sanziona in via amministrativa (salve le sanzioni penali) le violazioni del divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’art. 14 del Regolamento MAR (UE) n. 596/2014.
- La sanzione pecuniaria va da 20.000 euro a 5 milioni di euro, aumentabile fino al triplo o fino a 10 volte il profitto quando le soglie edittali appaiono inadeguate.
- Il tentativo è equiparato alla consumazione.
Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’ articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 . ))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) . ((
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. ))
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. (12)
Il doppio binario sanzionatorio nel TUF
L’art. 187-bis TUF costituisce il presidio amministrativo contro l’abuso di informazioni privilegiate e la loro comunicazione illecita, in parallelo con la fattispecie penale dell’art. 184 TUF. Dopo il recepimento del Regolamento MAR (UE) n. 596/2014, la norma rinvia direttamente all’art. 14 del Regolamento per la definizione delle condotte vietate, realizzando un’integrazione tra diritto nazionale e diritto UE.
Sanzione pecuniaria e criteri di aumento
La sanzione base va da 20.000 euro a 5 milioni di euro. Tuttavia, il comma 5, sopravvissuto alle abrogazioni del 2018, prevede che le sanzioni possano essere aumentate fino al triplo oppure fino a dieci volte il profitto conseguito o le perdite evitate, quando le soglie edittali appaiono inadeguate anche se applicate al massimo. Questo meccanismo di neutralizzazione del profitto è fondamentale nei casi in cui l’autore abbia conseguito guadagni enormi rispetto alla sanzione massima ordinaria.
Equiparazione del tentativo alla consumazione
Il comma 6 dell’art. 187-bis TUF stabilisce che il tentativo è equiparato alla consumazione. Si tratta di una scelta di politica sanzionatoria che anticipa la punibilità: l’investitore che cerchi di sfruttare informazioni privilegiate senza riuscirvi pienamente è soggetto alla medesima sanzione di chi ha portato a termine l’operazione. Questo presidio rafforza la deterrenza anche nelle fasi preparatorie dell’illecito.
Coordinamento con il MAR e abrogazioni del 2018
I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 107/2018 di recepimento della Direttiva MAD II, che ha spostato la definizione delle condotte vietate direttamente nel Regolamento MAR. L’art. 187-bis TUF mantiene oggi la funzione di norma sanzionatoria di supporto al Regolamento, determinando il quantum edittale delle sanzioni amministrative che la Consob applica per le violazioni dell’art. 14 MAR.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l’art. 184 e l’art. 187-bis TUF in materia di insider trading?
L’art. 184 TUF è la norma penale: prevede reclusione fino a 12 anni e multa fino a 6 milioni di euro per chi commette insider trading. L’art. 187-bis TUF è la norma amministrativa: prevede sanzioni pecuniarie da 20.000 a 5 milioni di euro. Entrambe possono applicarsi allo stesso fatto (doppio binario), con coordinamento ex art. 187-terdecies TUF.
Cosa si intende per 'abuso di informazioni privilegiatè ai fini dell’art. 187-bis TUF?
Dopo le riforme del 2018, la definizione si trova nell’art. 14 del Regolamento MAR (UE) n. 596/2014: è vietato effettuare operazioni su strumenti finanziari avvalendosi di informazioni privilegiate, raccomandare ad altri di farlo o comunicare illecitamente tali informazioni. Il TUF rinvia direttamente al MAR per le condotte vietate.
Quando la sanzione può superare i 5 milioni di euro?
Il comma 5 dell’art. 187-bis TUF consente di aumentare la sanzione fino al triplo (15 milioni) o fino a dieci volte il profitto conseguito/le perdite evitate, se le sanzioni edittali appaiono inadeguate anche al massimo. Questo meccanismo è fondamentale quando i guadagni illeciti sono molto elevati.