← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chiunque, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, espone false informazioni od occulta dati in prospetti per offerte pubbliche o ammissioni alla quotazione, o in documenti per OPA/OPS, ingannando i destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Falso in prospetto)

In vigore dal 01/07/1998

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al pubblico di prodotti finanziari )) o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Falso in prospetto: fattispecie e bene tutelato

L’art. 173-bis TUF punisce il cd. «falso in prospetto», reato di grande rilevanza nel mercato dei capitali che protegge gli investitori che si affidano all’informativa contenuta nei prospetti informativi per assumere decisioni di investimento. Le condotte punite sono: l’esposizione di false informazioni e l’occultamento di dati o notizie, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari, nei prospetti per offerte pubbliche di prodotti finanziari, nei documenti per ammissioni alla quotazione e nei documenti per OPA/OPS. La fattispecie richiede il dolo specifico (scopo di conseguire un ingiusto profitto) e l’idoneità ingannatoria della condotta: non è sufficiente la falsa dichiarazione in sé, ma è necessario che questa sia concretamente idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto. La pena, reclusione da uno a cinque anni, è significativa e riflette il rilevante danno patrimoniale che le false informazioni nei prospetti possono causare agli investitori al dettaglio.

Domande frequenti

Un emittente che pubblica previsioni economiche false nel prospetto di quotazione rischia il carcere?

Sì, se le false informazioni sono idonee a trarre in inganno gli investitori e sono esposte allo scopo di conseguire un ingiusto profitto. L’art. 173-bis TUF punisce con la reclusione da uno a cinque anni.

Il falso in prospetto si applica anche ai documenti OPA?

Sì. L’art. 173-bis TUF si applica espressamente anche ai documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio (OPA/OPS).

Un’omissione (silenzio su un fatto rilevante) nel prospetto può integrare il reato?

Sì. Il reato si può commettere anche occultando dati o notizie (non solo esponendo false informazioni), purché l’occultamento sia idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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