In sintesi
- Nelle società quotate con sistema dualistico, almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 149 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri del consiglio di sorveglianza)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.))
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Partecipazione del consiglio di sorveglianza alle riunioni del consiglio di gestione
L’art. 149-bis TUF introduce un obbligo procedurale specifico per le società quotate che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza). La norma impone la presenza di almeno un componente del consiglio di sorveglianza alle riunioni del consiglio di gestione, garantendo un flusso informativo diretto e continuo tra l’organo di controllo e quello gestionale. Si tratta di un meccanismo di integrazione che distingue il sistema dualistico delle quotate da quello previsto per le società di diritto comune, dove la comunicazione tra i due organi può avvenire in forme più indirette. La presenza fisica del componente del sorveglianza consente di raccogliere informazioni di prima mano sull’andamento gestionale, sulle operazioni in discussione e sulle motivazioni delle scelte strategiche, migliorando la qualità della vigilanza rispetto al solo esame dei verbali. Va coordinata con l’art. 150 TUF sugli obblighi di informazione degli amministratori verso l’organo di controllo.
Domande frequenti
In una quotata con sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza deve partecipare a tutte le riunioni del consiglio di gestione?
L’art. 149-bis TUF impone che almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione. Non è richiesta la presenza di tutti i sorveglianti, ma almeno uno deve essere presente.
La norma si applica anche alle società quotate con sistema monistico?
No. L’art. 149-bis TUF si riferisce specificamente al consiglio di sorveglianza, organo del sistema dualistico. Per il sistema monistico (CdA + comitato per il controllo sulla gestione) si applicano le disposizioni dell’art. 151-ter TUF.
Quanti componenti del consiglio di sorveglianza devono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione?
L’art. 149-bis TUF richiede la partecipazione di almeno un componente del consiglio di sorveglianza. Lo statuto o il regolamento interno possono prevedere la partecipazione di un numero maggiore o di specifici componenti (es. il presidente o i componenti del comitato controllo). Non è richiesta la partecipazione plenaria.