← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I gestori di attivi comunicano annualmente agli investitori istituzionali con cui hanno concluso accordi di gestione come la propria strategia d'investimento rispetta tali accordi e contribuisce alla performance di lungo termine.
  • Le comunicazioni indicano come le decisioni di investimento tengono conto degli interessi a lungo termine degli investitori istituzionali.
  • Le informazioni possono essere rese pubbliche o comunicate solo agli investitori istituzionali interessati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasparenza dei gestori di attivi)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all’ articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE , con cui hanno concluso gli accordi di cui all’articolo 124-sexies, in che modo la loro strategia d’investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende: a) le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest’ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate; b) informazioni in merito all’eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari; c) informazioni in merito all’eventuale insorgenza di conflitti di interessi in connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.

3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.)) ((89))

La trasparenza dei gestori di attivi verso gli investitori istituzionali

L’art. 124-septies TUF disciplina gli obblighi di rendicontazione annuale dei gestori di attivi verso gli investitori istituzionali con cui hanno concluso accordi di gestione. La norma si inserisce nel più ampio sistema di accountability della Sezione IV-bis TUF: l’investitore istituzionale che delega la gestione del proprio portafoglio azionario a un gestore esterno ha il diritto di sapere come vengono prese le decisioni di investimento e come queste si relazionano con i propri obiettivi di lungo periodo.

Il contenuto delle comunicazioni annuali

La comunicazione annuale del gestore di attivi all’investitore istituzionale deve indicare:

- come la strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano gli accordi di gestione conclusi con l’investitore;

- come le decisioni di investimento contribuiscono alla performance di medio e lungo termine degli attivi gestiti;

- come le decisioni d'investimento tengono conto del profilo delle passività e della durata dell’orizzonte temporale degli investimenti dell’investitore istituzionale;

- il livello di turnover del portafoglio, i costi connessi e la politica di prestito titoli.

Questa disclosure dettagliata consente all’investitore istituzionale di verificare se il gestore sta effettivamente operando nel suo interesse a lungo termine o se, al contrario, sta privilegiando obiettivi di breve periodo (es. rendimento trimestrale) incompatibili con le esigenze strutturali di un fondo pensione o di una compagnia assicurativa.

La pubblicazione opzionale

Le comunicazioni possono essere rese pubbliche (es. pubblicate sul sito Internet del gestore) oppure trasmesse solo agli investitori istituzionali interessati. La scelta tra le due opzioni è del gestore, ma il mancato adempimento, in entrambe le modalità, costituisce violazione degli obblighi previsti dalla norma.

Domande frequenti

Un fondo pensione che ha delegato la gestione del proprio portafoglio azionario a una SGR ha diritto a ricevere informazioni sulle decisioni di investimento della SGR?

Sì. Ai sensi dell’art. 124-septies TUF, la SGR deve comunicare annualmente al fondo pensione come la propria strategia d'investimento rispetta gli accordi di gestione, come contribuisce alla performance di lungo termine e come tiene conto del profilo delle passività del fondo.

Con quale frequenza il gestore di attivi deve rendere conto delle proprie scelte d'investimento all’investitore istituzionale?

Con frequenza annuale, ai sensi dell’art. 124-septies TUF. La comunicazione annuale è il requisito minimo; accordi di gestione più stringenti tra le parti possono prevedere comunicazioni più frequenti.

Le informazioni che il gestore comunica all’investitore istituzionale devono essere rese pubbliche?

Non necessariamente. Il gestore può scegliere di rendere le informazioni pubbliche (es. sul proprio sito Internet) oppure di trasmetterle solo all’investitore istituzionale interessato. L’importante è che l’obbligo di comunicazione sia adempiuto nei confronti dell’investitore con cui ha concluso l’accordo di gestione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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