In sintesi
- Le disposizioni del Capo III TUF (partecipazioni rilevanti e patti parasociali) si applicano alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o UE.
- L’ambito si estende, salvo diversa specificazione, a tutte le società con azioni quotate indipendentemente dal mercato UE di quotazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ambito di applicazione
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni del presente capo di applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea (società con azioni quotate).
Stesso numero, altri codici
- Art. 119 Codice Civile: Interdizione
- Articolo 119 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto
- Articolo 119 Codice della Strada: Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
- Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione
- Articolo 119 Codice di Procedura Penale: Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’ambito di applicazione delle norme sulle partecipazioni rilevanti
L’art. 119 TUF definisce il perimetro soggettivo delle disposizioni del Capo III della Parte IV TUF, che disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 TUF) e la disciplina dei patti parasociali (artt. 122-123 TUF). Il criterio adottato è semplice e chiaro: le norme si applicano alle «società con azioni quotate», ossia alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi UE.
La coerenza con la definizione utilizzata per altri istituti della Parte IV (es. bilancio consolidato art. 117, obbligo di OPA) garantisce uniformità dell’ambito applicativo e semplicità nella determinazione delle norme applicabili a ciascuna società.
La clausola «salvo che sia diversamente specificato»
La norma precisa che le disposizioni si applicano «salvo che sia diversamente specificato» all’interno del Capo III. Questa clausola di riserva è rilevante perché alcune norme del Capo III (es. quella sulla disciplina delle partecipazioni reciproche) hanno un ambito più ristretto o prevedono soglie diverse. In tali casi, la norma speciale prevale sulla disposizione generale di cui all’art. 119.
Rilevanza per gli investitori istituzionali
La disciplina del Capo III è particolarmente rilevante per gli investitori istituzionali (fondi comuni, SGR, compagnie assicurative, fondi pensione) che detengo partecipazioni significative in società quotate italiane: ogni volta che superano le soglie di comunicazione previste dall’art. 120 TUF devono effettuare le notifiche obbligatorie alla Consob e all’emittente. L’art. 119 fissa l’ambito entro cui questi obblighi si applicano.
Domande frequenti
Le regole sulle partecipazioni rilevanti si applicano anche a società italiane quotate solo su mercati esteri UE?
Sì. L’art. 119 TUF si riferisce alle «società con azioni quotate» in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi UE. Una società italiana con azioni quotate solo a Euronext Amsterdam è soggetta alla disciplina italiana delle partecipazioni rilevanti.
Un fondo lussemburghese che acquista azioni di una società italiana quotata è soggetto agli obblighi di comunicazione TUF?
Sì, dal lato dell’acquirente (il fondo) che supera le soglie di comunicazione previste dall’art. 120 TUF. La disciplina delle partecipazioni rilevanti si applica a tutti i soggetti che acquisiscono partecipazioni significative in società italiane quotate, indipendentemente dalla loro nazionalità.
La disciplina del Capo III si applica anche alle società con sole obbligazioni quotate?
No. L’art. 119 TUF fa riferimento alle «società con azioni quotate». Le società che hanno solo obbligazioni quotate (ma non azioni) non rientrano nell’ambito di applicazione del Capo III.