← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le società italiane quotate possono deliberare, con assemblea straordinaria, l’acquisto totalitario delle proprie azioni da parte di un soggetto individuato dall’organo amministrativo.
  • Il corrispettivo è determinato esclusivamente in denaro e corrisponde al prezzo equo determinato secondo le modalità previste dalla norma.
  • La procedura prevede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Le società italiane quotate possono decidere, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, di far acquistare a un soggetto individuato dall’organo amministrativo la totalità delle azioni della società stessa secondo la procedura prevista dal presente articolo.))

2. ((Nel caso di cui al comma 1, il corrispettivo, esclusivamente in denaro, non può essere inferiore alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che precedono la comunicazione di cui al comma 3 o all’eventuale maggiore prezzo pagato dall’acquirente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo per acquisti intervenuti nel medesimo periodo.))

3. ((L’organo amministrativo, valutato l’interesse della società su conforme parere di un comitato di amministratori indipendenti, individua il potenziale acquirente sulla base di una proposta di acquisto vincolante e irrevocabile e a parità di condizioni per tutti i possessori dei medesimi titoli, dandone senza indugio comunicazione alla Consob e al pubblico.))

4. ((L’organo amministrativo redige una relazione illustrativa contenente ogni dato utile per l’apprezzamento della proposta di acquisto, le proprie valutazioni e il parere motivato degli amministratori indipendenti sulla proposta e sulla congruità del corrispettivo. La relazione illustrativa è notificata, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, alla Consob, che ne verifica la conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 7, lettera a). Decorso il termine di quindici giorni dalla notifica, la relazione è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste nel regolamento di cui al comma

7. Tra la data della pubblicazione della relazione illustrativa e l’assemblea straordinaria non possono decorrere meno di trenta giorni. In ogni caso, nell’ipotesi in cui, per l’acquisto totalitario, la normativa di settore richieda autorizzazioni delle autorità competenti, l’assemblea straordinaria non può adottare la deliberazione di cui al comma 5 se non constino le predette autorizzazioni.))

5. ((L’assemblea straordinaria delibera la cessione di cui al comma 1 con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea. La deliberazione richiede, altresì, il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’emittente, presenti in assemblea, diversi:)) a) ((dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, se già azionisti della società;)) b) ((dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore a un decimo del capitale sociale.))

6. ((Le limitazioni al diritto di voto previste nei patti parasociali non hanno effetto nelle assemblee chiamate a deliberare ai sensi del comma

5. La deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile . Il trasferimento delle azioni ha effetto con l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o alla diversa data stabilita nella deliberazione stessa, previa comunicazione dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste nello statuto e nei patti parasociali non hanno effetto nei confronti dell’acquirente.))

7. ((La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo. In particolare, la Consob disciplina con regolamento:)) a) ((il contenuto della comunicazione e del parere degli amministratori indipendenti di cui al comma 3, il contenuto della relazione illustrativa di cui al comma 4 e le relative modalità di pubblicazione;)) b) ((le garanzie di esatto adempimento che devono essere fornite dall’acquirente;)) c) ((le ipotesi in cui tra la data della comunicazione di cui al comma 3 e il giorno antecedente l’assemblea straordinaria sia promossa un’offerta pubblica di acquisto sulle medesime azioni della società;)) d) ((i presidi di correttezza e di trasparenza delle operazioni sulle azioni oggetto di cessione;)) e) ((gli effetti sul corrispettivo della proposta degli acquisti di azioni che ne sono oggetto, effettuati dall’acquirente o dalle persone che agiscono di concerto con esso dalla comunicazione di cui al comma 3.))

8. ((In pendenza della procedura di vendita totalitaria la Consob può:)) a) ((sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme regolamentari;)) b) ((sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio informato sulla proposta;)) c) ((dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).))

9. ((La Consob può imporre che l’acquisto avvenga a un prezzo superiore a quello determinato nella proposta anche se formulata ai sensi del comma 2, quando vi sia stata collusione tra il potenziale acquirente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più soci della società le cui azioni formano oggetto dell’acquisto, oppure nei casi in cui vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.))

10. ((Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme regolamentari si applica l’articolo 187-octies.))

11. ((In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse tra il pubblico in merito a una possibile procedura di vendita totalitaria e di irregolarità nell’andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali acquirenti si applica l’articolo 114, commi 5 e

6. In particolare, la Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale acquirente deve rendere nota la decisione di formulare una proposta di acquisto. In caso di silenzio o di diniego, il potenziale acquirente non può presentare una proposta avente oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi sei mesi.))

12. ((Fermo restando quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli acquirenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dal comma 3, e fino a sei mesi dal trasferimento delle azioni.)) ((133))

L’acquisto totalitario autorizzato dall’assemblea: il delisting volontario

L’art. 112-bis TUF introduce un meccanismo alternativo di uscita dalla quotazione per le società italiane quotate: il cosiddetto «acquisto totalitario su autorizzazione dei soci», che consente di procedere al delisting della società senza necessità di un’OPA lanciata dall’esterno. Si tratta di un meccanismo deliberato dall’assemblea straordinaria della stessa società, che decide di uscire dal mercato regolamentato tramite l’acquisto di tutte le proprie azioni da parte di un soggetto designato dall’organo amministrativo.

Questa procedura può essere utilizzata, ad esempio, quando il management o un gruppo di azionisti di riferimento vuole effettuare un management buyout (MBO), acquistando tutte le azioni della società per trasformarla da quotata in non quotata, oppure quando un azionista di controllo vuole procedere al delisting con il consenso della maggioranza qualificata degli azionisti.

Le garanzie per gli azionisti di minoranza

La norma prevede garanzie significative per gli azionisti che non sono favorevoli all’operazione:

Quorum rafforzato: la delibera assembleare richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, garantendo che l’operazione abbia il sostegno di una maggioranza qualificata.

Corrispettivo in denaro: il corrispettivo è esclusivamente in denaro (non in azioni di altra società o in altri strumenti finanziari), garantendo agli azionisti la liquidità della propria partecipazione.

Prezzo equo: il corrispettivo corrisponde al prezzo equo determinato secondo le modalità previste dalla norma (tipicamente con il coinvolgimento di un esperto indipendente e il controllo della Consob).

Diritto di recesso: i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di esercitare il recesso, ricevendo il valore della propria partecipazione liquidato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile.

Domande frequenti

Cosa permette di fare l’art. 112-bis TUF?

Consente alle società italiane quotate di deliberare, con assemblea straordinaria, l’acquisto totalitario delle proprie azioni da parte di un soggetto designato dall’organo amministrativo, come alternativa all’OPA esterna per procedere al delisting.

Quanti voti servono per deliberare l’acquisto totalitario ai sensi dell’art. 112-bis?

I due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Si tratta di un quorum rafforzato rispetto alle delibere assembleari ordinarie, che garantisce il consenso di una maggioranza qualificata degli azionisti.

Un azionista che vota contro l’acquisto totalitario ex art. 112-bis può uscire dalla società ottenendo il rimborso delle proprie azioni?

Sì. I soci dissenzienti o assenti hanno diritto di esercitare il recesso dalla società, ottenendo la liquidazione della propria partecipazione al valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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