← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chi intende offrire al pubblico prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti deve pubblicare preventivamente un prospetto approvato dalla Consob.
  • Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile, le informazioni necessarie perché gli investitori possano valutare l’offerta.
  • La Consob approva il prospetto entro termini predefiniti e può richiedere modifiche o integrazioni prima dell’approvazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinchè possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell’emissione e del suo impatto sull’emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

2. Se il prospetto dell’offerta non è disciplinato ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma

1. 3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall’articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d’offerta definitivo o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, né siano presenti il prezzo massimo o la quantità massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell’accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l’articolo 94, commi 5, 6, 7 e

9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell’articolo

94. ))

L’obbligo di prospetto per prodotti finanziari non-titoli

L’art. 94-bis TUF disciplina l’obbligo di prospetto per le offerte al pubblico di prodotti finanziari che non rientrano nella categoria dei «titoli» ai sensi del regolamento prospetto (UE) 2017/1129 e non sono quote o azioni di OICR aperti (che seguono la disciplina degli artt. 98-ter ss. TUF). Si tratta tipicamente di prodotti finanziari strutturati, polizze assicurative a contenuto finanziario, certificati e altri strumenti offerti al pubblico retail.

Il comma 1 prevede l’obbligo per l’offerente di presentare alla Consob la domanda di approvazione del prospetto allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob, che verificherà la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute. Questa preventiva approvazione riflette il modello di vigilanza ex ante tipico del mercato primario, dove l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è massima.

Il contenuto del prospetto

Il prospetto deve contenere «in una forma facilmente analizzabile e comprensibile» le informazioni necessarie per consentire agli investitori di valutare in modo appropriato la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati, le prospettive dell’offerente e dei garanti, e i diritti connessi agli strumenti finanziari offerti. La formula «facilmente analizzabile» rispecchia l’evoluzione del diritto europeo verso standard di leggibilità sempre più elevati: il regolamento prospetto ha introdotto il requisito della «divulgazione adeguata» e il concetto di prospetto accessibile anche agli investitori retail.

Il procedimento di approvazione Consob

La Consob approva il prospetto entro i termini previsti dal regolamento Consob attuativo, verificando completezza, coerenza e comprensibilità del documento. Può richiedere all’offerente di integrare o modificare la bozza prima dell’approvazione. In caso di approvazione, l’offerente può procedere alla pubblicazione e all’avvio dell’offerta. Il potere della Consob si concentra sull’esame formale del documento, non sulla valutazione del merito dell’investimento: la Consob non garantisce la bontà dell’operazione, ma solo che le informazioni rilevanti siano adeguatamente rappresentate.

Domande frequenti

Quale tipo di prodotti finanziari rientra nell’art. 94-bis TUF?

I prodotti finanziari diversi dai titoli (azioni, obbligazioni ecc.) e dalle quote o azioni di OICR aperti: tipicamente prodotti strutturati, polizze assicurative a contenuto finanziario, certificati e strumenti analoghi offerti al pubblico retail.

Quando può essere pubblicato il prospetto ai sensi dell’art. 94-bis TUF?

Solo dopo l’approvazione da parte della Consob. L’offerente deve presentare la bozza alla Consob e attendere l’approvazione formale prima di pubblicare il prospetto e avviare l’offerta al pubblico.

L’approvazione del prospetto da parte della Consob garantisce che l’investimento sia sicuro?

No. La Consob verifica la completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, non il merito dell’investimento. L’approvazione non costituisce una raccomandazione all’acquisto né una garanzia sulla solidità dell’emittente o del prodotto offerto.

Quali informazioni deve contenere il prospetto dell’art. 94-bis?

Le informazioni necessarie per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’offerente, i risultati, le prospettive e i diritti connessi agli strumenti offerti, presentate in forma facilmente analizzabile e comprensibile, ai sensi del regolamento Consob attuativo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.