Testo dell'articoloVigente
Art. 90 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
In vigore dal 01/07/1998
1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 90-quater del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) riconosce alle imprese di investimento e alle banche dell'Unione europea il diritto di accedere alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, su base transfrontaliera. La norma e espressione del principio di integrazione dei mercati finanziari europei e del relativo sistema di compensazione e regolamento, e mira a garantire che gli operatori autorizzati nell'Unione possano fruire, senza discriminazioni di carattere nazionale, delle infrastrutture di post-trading necessarie a finalizzare le operazioni su strumenti finanziari.
Il quadro dell'accesso transfrontaliero
La disposizione si colloca nel solco del processo di costruzione del mercato unico dei servizi finanziari, che ha progressivamente abbattuto le barriere all'operativita transfrontaliera degli intermediari. Le imprese di investimento e le banche autorizzate in uno Stato membro possono operare nell'intero spazio dell'Unione in virtu del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni. L'art. 90-quater estende questa logica al segmento delle controparti centrali, assicurando che l'accesso a tali infrastrutture, stabilite in Italia, sia aperto agli operatori UE alle stesse condizioni, in coerenza con il principio di non discriminazione.
I soggetti titolari del diritto di accesso
La norma individua i soggetti titolari del diritto di accesso nelle imprese di investimento UE e nelle banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita di investimento. Si tratta degli intermediari abilitati a operare sui mercati degli strumenti finanziari in virtu dell'autorizzazione conseguita nel proprio Stato membro. Il riconoscimento del diritto di accesso a tali soggetti completa il quadro delle liberta di cui essi godono nell'Unione: alla liberta di prestare servizi di investimento si accompagna la possibilita di accedere alle infrastrutture di post-trading necessarie per portare a compimento le operazioni concluse.
L'oggetto del diritto: la finalizzazione delle operazioni
Il diritto riconosciuto dalla norma ha per oggetto l'accesso, diretto o indiretto, alle controparti centrali per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. La finalizzazione e la fase conclusiva del ciclo di un'operazione, in cui questa viene compensata e regolata. L'accesso alle controparti centrali e essenziale perche queste infrastrutture si interpongono tra le parti, assumendo il rischio di controparte e garantendo il buon fine dell'operazione. Riconoscere agli operatori UE il diritto di accedervi significa consentire loro di completare il ciclo delle operazioni senza ostacoli legati alla localizzazione dell'infrastruttura.
Accesso diretto e accesso indiretto
La norma contempla sia l'accesso diretto sia quello indiretto. L'accesso diretto si ha quando l'operatore aderisce direttamente alla controparte centrale, divenendone partecipante; l'accesso indiretto si ha quando l'operatore fruisce dei servizi della controparte centrale attraverso un partecipante diretto. La previsione di entrambe le modalita garantisce flessibilita e tiene conto della diversa struttura e dimensione degli operatori, alcuni dei quali possono preferire una partecipazione diretta, altri un accesso mediato. In linea generale, entrambe le forme sono presidiate dal diritto riconosciuto dalla norma.
Il coordinamento con il regolamento EMIR
Il diritto di accesso e riconosciuto facendo salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, noto come EMIR. Questo regolamento detta la disciplina armonizzata delle controparti centrali, dei requisiti per la loro autorizzazione e operativita, e delle regole sull'accesso e sull'interoperabilita. La clausola di salvezza significa che il diritto di accesso riconosciuto dalla norma nazionale si esercita nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla disciplina europea. In linea generale, EMIR fissa i requisiti tecnici e prudenziali che presiedono all'accesso, mentre la norma interna ne afferma il principio in ambito nazionale.
La finalita di concorrenza e parita di accesso
La disposizione persegue obiettivi di apertura concorrenziale e di parita di accesso. Consentendo agli operatori UE di accedere alle controparti centrali italiane, la norma evita che la localizzazione dell'infrastruttura si traduca in un vantaggio competitivo a favore degli operatori nazionali o in un ostacolo per quelli di altri Stati membri. L'apertura transfrontaliera favorisce la concorrenza tra gli operatori, l'efficienza del sistema e l'integrazione dei mercati, in coerenza con gli obiettivi del mercato unico. La parita di accesso e dunque un valore presidiato dalla norma.
Il rapporto con la vigilanza sulle infrastrutture
Il diritto di accesso si inserisce in un sistema in cui le controparti centrali sono soggette a vigilanza, tanto sul piano nazionale quanto su quello europeo. L'apertura agli operatori UE non comprime le esigenze di stabilita e di contenimento del rischio, che restano presidiate dalle autorita competenti. In linea generale, l'accesso si esercita nel rispetto dei requisiti prudenziali e operativi previsti dalla disciplina applicabile, sicche il principio di apertura convive con quello di solidita delle infrastrutture. Il bilanciamento tra apertura e stabilita e un tratto caratteristico della disciplina del post-trading.
Rilievo sistematico e attualita
L'art. 90-quater testimonia il radicamento del diritto interno nella cornice europea dei servizi finanziari. La norma non crea una disciplina autonoma, ma afferma in ambito nazionale un principio di matrice europea, raccordandolo con il regolamento EMIR. La sua rilevanza pratica e notevole per gli operatori che svolgono attivita transfrontaliera, ai quali assicura la possibilita di accedere alle infrastrutture di post-trading italiane. In definitiva, la disposizione e un tassello dell'architettura del mercato unico, fondata sull'apertura, sulla parita di accesso e sull'integrazione delle infrastrutture finanziarie.
Casi pratici
Caso 1: accesso diretto dell'operatore UE
La banca UE Alfa, autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento nel proprio Stato membro, intende aderire direttamente a una controparte centrale stabilita in Italia. In linea generale, ai sensi dell'art. 90-quater TUF, Alfa ha diritto di accedere direttamente all'infrastruttura per finalizzare le proprie operazioni su strumenti finanziari, nel rispetto dei titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012.
Caso 2: accesso indiretto tramite partecipante
L'impresa di investimento UE Beta preferisce avvalersi dei servizi di una controparte centrale italiana attraverso un partecipante diretto. In linea generale, secondo l'art. 90-quater TUF, Beta ha diritto all'accesso indiretto per disporre la finalizzazione delle operazioni, alle medesime condizioni di apertura e parita previste dalla disciplina applicabile.
Domande frequenti
Chi ha diritto di accedere alle controparti centrali stabilite in Italia?
Secondo l'art. 90-quater TUF, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita di investimento hanno diritto di accedervi, direttamente o indirettamente.
A cosa serve l'accesso alle controparti centrali?
Serve a finalizzare o a disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari, cioe a portare a compimento il ciclo di compensazione e regolamento delle operazioni concluse.
Qual e la differenza tra accesso diretto e indiretto?
L'accesso diretto si ha quando l'operatore aderisce direttamente alla controparte centrale; quello indiretto quando fruisce dei suoi servizi tramite un partecipante diretto. La norma riconosce entrambe le modalita.
Come si coordina la norma con il regolamento EMIR?
Il diritto di accesso e riconosciuto facendo salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), sicche si esercita nel rispetto delle condizioni e dei requisiti posti dalla disciplina europea.
Qual e la finalita dell'art. 90-quater TUF?
Garantire l'apertura transfrontaliera e la parita di accesso alle controparti centrali, favorendo la concorrenza tra operatori autorizzati nell'Unione e l'integrazione dei mercati finanziari europei.