In sintesi
- La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti in Italia.
- La competenza copre l’accesso da parte di partecipanti, emittenti e altri depositari centrali ai sensi del regolamento CSDR.
- La Consob esercita le proprie competenze sentita la Banca d'Italia.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, ((sentita la Banca d’Italia)) , le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell’ articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 ; b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento; c) depositari centrali, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’individuazione dell’autorità nazionale competente per l’accesso ai depositari centrali
L’art. 90-bis TUF individua la Consob come autorità nazionale competente (NCA) in materia di accesso ai depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti nel territorio italiano, in attuazione del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR). Questa norma risponde all’esigenza di designare, a livello nazionale, i soggetti responsabili dell’applicazione delle disposizioni europee sull’accesso ai CSD, che operano come infrastrutture critiche del mercato finanziario.
Le categorie di soggetti che possono richiedere l’accesso
La norma distingue tre categorie di soggetti che possono richiedere accesso ai depositari centrali italiani:
a) Partecipanti, ai sensi dell’art. 33, paragrafo 3, del CSDR: si tratta di istituti di credito, imprese di investimento, banche centrali e altri soggetti che partecipano direttamente al sistema di regolamento gestito dal CSD. Il diritto di accesso dei partecipanti è fondamentale per garantire la concorrenza tra intermediari nell’utilizzo delle infrastrutture di mercato.
b) Emittenti, ai sensi dell’art. 49, paragrafo 4, del CSDR: gli emittenti di strumenti finanziari hanno il diritto di accedere ai servizi dei depositari centrali scelti dall’emittente per la registrazione dei propri titoli. Anche qui la Consob funge da arbitro dei reclami.
c) Altri depositari centrali, ai sensi dell’art. 52, paragrafo 2, del CSDR: la norma prevede anche il caso di un CSD che intenda accedere ai servizi di un altro CSD (interoperabilità tra depositari centrali).
Il ruolo della Banca d'Italia e il coordinamento
La Consob esercita le proprie competenze sentita la Banca d'Italia, coerentemente con la ripartizione di competenze tra le due autorità nel settore finanziario: la Consob è competente per i profili di trasparenza e tutela degli investitori, mentre la Banca d'Italia supervisiona la stabilità del sistema finanziario e le infrastrutture di mercato. La norma riflette un modello di vigilanza integrata, in cui le decisioni in materia di accesso ai CSD richiedono il coordinamento tra le due autorità.
Domande frequenti
Qual è il ruolo della Consob nell’accesso ai depositari centrali italiani?
La Consob è l’autorità nazionale competente a ricevere i reclami relativi all’accesso ai CSD stabiliti in Italia, in applicazione del regolamento CSDR europeo. Decide sentita la Banca d'Italia per i profili di stabilità finanziaria.
Chi può richiedere accesso a un depositario centrale italiano e presentare reclamo alla Consob?
Tre categorie: i partecipanti al sistema (banche, SIM ecc.), gli emittenti di strumenti finanziari, e altri depositari centrali (CSD) che intendano accedere ai servizi del CSD italiano per finalità di interoperabilità.
Perché la norma richiede che la Consob senta la Banca d'Italia prima di esercitare le sue competenze?
Perché l’accesso ai depositari centrali può avere implicazioni sia per la tutela degli investitori (competenza Consob) sia per la stabilità del sistema finanziario (competenza Banca d'Italia). Il modello di vigilanza integrata richiede coordinamento tra le due autorità.