- L’intermediario esercita, in nome e per conto del titolare del conto, i diritti inerenti agli strumenti finanziari se riceve il relativo mandato.
- Rilascia certificazioni e effettua comunicazioni per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari, incluse le comunicazioni per la partecipazione alle assemblee.
- Registra le variazioni di titolarità degli strumenti finanziari e fornisce agli emittenti le informazioni necessarie per le operazioni societarie.
Art. 83 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Compiti dell’intermediario
In vigore dal 01/07/1998
1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; c) effettua, a richiesta dell’interessato, le comunicazioni previste dall’articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l’intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all’invio delle comunicazioni; d) segnala all’emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione; e) segnala altresì all’emittente, a richiesta dell’interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni, segnala all’emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; (73) g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all’emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell’articolo
83-octies. ((g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 4-bis.)) ((89))
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall’intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell’emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .
Il ruolo dell’intermediario come agente degli azionisti
L’art. 83-novies TUF disciplina i compiti operativi degli intermediari nel sistema di gestione accentrata. L’intermediario non si limita a custodire passivamente gli strumenti finanziari: svolge funzioni attive essenziali per consentire agli azionisti di esercitare i propri diritti sociali.
Esercizio dei diritti per mandato
La lettera a) prevede che l’intermediario possa esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari (diritto di voto, diritti patrimoniali) in nome e per conto del titolare, se questi gli ha conferito un mandato. Il mandato è tipicamente incluso nel contratto di custodia, ma può essere revocato o limitato dall’investitore. In pratica, molti investitori istituzionali (fondi, assicurazioni) delegano all’intermediario-custode il voto in assemblea tramite proxy.
Comunicazioni e certificazioni
Le lettere b) e c) disciplinano la funzione informativa dell’intermediario: su richiesta, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari (es. certificato di titolarità per la partecipazione all’assemblea) e trasmette all’emittente le comunicazioni per la partecipazione all’assemblea. La lettera c) consente al cliente di autorizzare l’intermediario a effettuare automaticamente le comunicazioni per tutte le assemblee di determinati emittenti, con un’unica autorizzazione di lunga durata.
Registrazione delle variazioni e comunicazioni agli emittenti
Le lettere successive disciplinano la funzione di registro dell’intermediario: registra le variazioni di titolarità degli strumenti finanziari, comunica agli emittenti le variazioni rilevanti (partecipazioni superiori alle soglie legali), fornisce le informazioni per l’aggiornamento del libro soci e segnala le partecipazioni per il calcolo dei diritti di voto nelle assemblee.
Domande frequenti
Gamma Banca può votare in assemblea per conto di Tizio senza chiederglielo ogni volta?
Sì, se Tizio ha conferito un mandato permanente a Gamma Banca per l’esercizio del diritto di voto. Il mandato è tipicamente previsto nel contratto di deposito titoli. Tizio può revocare il mandato o impartire istruzioni specifiche per singole assemblee.
Come ottiene Tizio la certificazione per partecipare all’assemblea di Delta Quotata?
Tizio richiede all’intermediario (es. Gamma Banca) la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies TUF. L’intermediario la effettua all’emittente (Delta Quotata) entro il termine di record date, attestando che Tizio detiene le azioni con diritto di partecipare all’assemblea.
Cosa succede se l’intermediario non comunica la partecipazione di Tizio all’assemblea nei termini?
Se la mancata comunicazione nei termini impedisce a Tizio di partecipare all’assemblea, l’intermediario è responsabile verso Tizio dei danni subiti ai sensi dell’art. 83-decies TUF. Tizio può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto di voto.