← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia autorizza le persone giuridiche stabilite in Italia allo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di CCP, ai sensi del Regolamento EMIR.
  • Consob e Banca d'Italia svolgono congiuntamente la vigilanza sulle CCP italiane, ciascuna per la propria sfera di competenza; la Consob presiede il collegio dei supervisori europeo.
  • Le modifiche significative dell’attività e dell’organizzazione della CCP richiedono l’approvazione delle autorità.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’ articolo 17 o dall’ articolo 17-bis del regolamento (UE) n. 648/2012 . La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del medesimo regolamento. Si applica l’articolo 79-octiesdecies.

2. La Banca d’Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell’adozione di un parere comune negativo sull’autorizzazione di una controparte centrale all’AESFEM, come disposto dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma

1. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d’Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all’AESFEM, al collegio di autorità di cui al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento di cui al comma

1. 5. La Banca d’Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d’intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

6. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob individuano e rendono pubblico l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

6-bis. ((In conformità al regolamento di cui al comma 1 e alle relative disposizioni attuative, le controparti centrali mantengono su base continuativa un’adeguata autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di compensazione centralizzata da esse prestati.))

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo

13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia o dalla Consob.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.

9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

11-bis. La Banca d’Italia può adottare, d’intesa con la Consob, le disposizioni previste dall’articolo 4-undecies, comma

4. (73)

12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

13. La Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell’ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di emergenza, all’adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, più in generale, all’esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23 , nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

Il procedimento di autorizzazione delle CCP

L’art. 79-sexies TUF disciplina l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali italiane. La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di compensazione, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento EMIR, seguendo la procedura prevista dall’art. 17 o dall’art. 17-bis EMIR (che prevede il coinvolgimento del College). La revoca dell’autorizzazione avviene nei casi dell’art. 20 EMIR (gravi irregolarità, mancato avvio dell’attività, rinuncia).

La vigilanza congiunta

Banca d'Italia e Consob esercitano congiuntamente la vigilanza sulle CCP italiane, ciascuna per la propria sfera: la Banca d'Italia per la stabilità prudenziale, la solidità patrimoniale e la gestione del rischio; la Consob per l’integrità del mercato, la correttezza operativa e i rapporti con i partecipanti e i clienti. Le due autorità si coordinano attraverso meccanismi di cooperazione formalizzati.

Le modifiche significative

Le modifiche significative dell’attività, dell’organizzazione o dei servizi offerti dalla CCP richiedono l’approvazione preventiva delle autorità competenti. Questo controllo preventivo sulle modifiche strutturali assicura che eventuali cambiamenti al modello di gestione del rischio della CCP vengano valutati ex ante, prima che possano generare rischi sistemici.

Il college dei supervisori europeo

EMIR richiede che per ogni CCP sia istituito un collegio di supervisori europeo, composto dalle autorità dei Paesi UE dove la CCP opera. La Consob presiede questo collegio per le CCP italiane, coordinando il dialogo con le autorità di Francia, Germania, Olanda e degli altri Paesi europei dove la CCP fornisce servizi transfrontalieri.

Domande frequenti

Chi autorizza una nuova CCP in Italia?

La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di compensazione come CCP, ai sensi degli artt. 14 e 15 EMIR. La procedura coinvolge il college dei supervisori europeo (presieduto dalla Consob) e include la valutazione di un’ampia gamma di requisiti tecnici, patrimoniali e organizzativi.

Quante CCP operano in Italia?

La principale CCP italiana è CC&G (Cassa di Compensazione e Garanzia), ora incorporata nel gruppo LCH SA (Euronext). Opera i servizi di clearing per i mercati gestiti da Euronext Milan. Alcune CCP estere (LCH Ltd, Eurex Clearing) offrono servizi transfrontalieri in Italia per le proprie categorie di strumenti.

La CCP può modificare il proprio modello di gestione del rischio senza chiedere il permesso?

No. Le modifiche significative all’organizzazione, ai servizi e al modello di gestione del rischio richiedono l’approvazione preventiva di Banca d'Italia e Consob. Modifiche minori possono essere effettuate con procedura di notifica semplificata, ma le autorità mantengono la facoltà di opporsi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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