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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Nel presente titolo si intendono per: a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell’ articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 ; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti. ))
Vedi anche
→TUF art. 79-novies - Art. 79 novies TUF - Poteri di vigilanza→TUF art. 79-undecies - Art. 79 undecies TUF - Individuazione delle autorità nazionali co…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 68 ter TUF – (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle po…→Art. 68 bis TUF – (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni i…→Art. 68 TUF – Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci→Art. 67 ter TUF – Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazio…→Art. 67 bis TUF – Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato…→Art. 67 TUF – Criteri generali di accesso degli operatori→Art. 66 quinquies TUF – (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercat…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 79-decies del Testo Unico della Finanza appartiene alla categoria delle norme definitorie, quelle disposizioni che non dettano regole di condotta ma fissano il significato dei termini impiegati nel testo. La sua funzione e tecnica ma tutt'altro che marginale: le definizioni delimitano l'ambito di applicazione delle norme sostanziali e assicurano coerenza interpretativa, evitando che concetti chiave assumano significati variabili. Collocato nel titolo dedicato alla gestione accentrata e al regolamento degli strumenti finanziari, l'articolo fornisce le nozioni di autorita rilevanti e di intermediari, due figure centrali nell'architettura della post-negoziazione.
La funzione delle norme definitorie nel TUF
Il Testo Unico della Finanza fa largo uso di disposizioni definitorie collocate all'apertura di titoli e sezioni. La ragione e di tecnica legislativa: anziche ripetere ogni volta la descrizione di un soggetto o di un'entita, il legislatore lo definisce una volta e poi vi rinvia. Cio rende il testo piu snello e, soprattutto, garantisce univocita. L'art. 79-decies svolge esattamente questo ruolo per il titolo in cui e inserito, circoscrivendo il perimetro applicativo delle norme che seguono.
Il rinvio al regolamento europeo sui depositari centrali
La definizione di autorita rilevanti e costruita per rinvio al regolamento (UE) n. 909/2014, il provvedimento europeo che disciplina il miglioramento del regolamento titoli e i depositari centrali di titoli. Questa tecnica del rinvio mobile alla fonte europea e tipica delle materie in cui la normativa nazionale si innesta su una cornice sovranazionale: il diritto interno non riscrive le definizioni gia presenti nel regolamento, ma vi si aggancia, assicurando coerenza tra i due livelli. Le autorita rilevanti sono cosi quelle individuate dal regolamento europeo nel contesto della vigilanza e del funzionamento dei depositari centrali.
La nozione di intermediari
L'articolo definisce gli intermediari come i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti. La definizione coglie il ruolo funzionale di questi soggetti nel sistema di detenzione e circolazione dematerializzata dei titoli: sono coloro che tengono i conti su cui gli strumenti finanziari risultano registrati e attraverso i quali avvengono i trasferimenti. Si tratta di una figura essenziale nella catena che collega l'investitore finale all'emittente, in un sistema in cui i titoli non circolano piu in forma cartacea ma mediante registrazioni contabili.
Il contesto della gestione accentrata e dematerializzata
Per comprendere la portata delle definizioni occorre tenere presente il contesto in cui si collocano: quello della gestione accentrata degli strumenti finanziari e della loro circolazione mediante scritturazioni contabili. In questo sistema gli strumenti finanziari sono registrati presso depositari centrali e intermediari, e il loro trasferimento avviene attraverso movimentazioni di conto. Le definizioni dell'art. 79-decies sono funzionali a far operare le regole che governano questo meccanismo, individuando i soggetti chiamati a custodire i conti e le autorita competenti alla vigilanza.
Il raccordo tra fonte nazionale e fonte europea
L'articolo esprime con chiarezza il modello del diritto dei mercati finanziari contemporaneo, in cui la disciplina nazionale e profondamente integrata con quella dell'Unione. Il rinvio al regolamento (UE) n. 909/2014 non e un mero richiamo formale: esso incorpora nel TUF le nozioni e i criteri elaborati a livello europeo, assicurando che il sistema italiano di regolamento dei titoli operi in armonia con il quadro comune. Questo raccordo e indispensabile in un mercato dei capitali integrato, dove le infrastrutture di post-negoziazione operano in dimensione transfrontaliera. Il regolamento richiamato, dedicato al miglioramento del regolamento titoli e ai depositari centrali, costituisce uno dei pilastri della disciplina europea delle infrastrutture di mercato, e il suo richiamo nella definizione interna assicura che i concetti impiegati dal TUF restino allineati a quelli del sistema sovranazionale.
La tecnica del rinvio mobile e i suoi effetti
Il rinvio operato dalla norma alla fonte europea merita un approfondimento per le sue implicazioni interpretative. Quando il legislatore nazionale definisce un concetto richiamando una disposizione europea, fa propri i contenuti di quest'ultima e li integra nel testo interno. Cio significa che l'interprete del TUF non puo fermarsi al dato letterale della norma nazionale, ma deve risalire alla fonte richiamata per ricostruire il significato pieno dei termini. Questa tecnica garantisce uniformita, ma impone un onere di lettura coordinata: la definizione di autorita rilevanti vive concretamente nel regolamento europeo, e solo attraverso di esso ne emerge l'esatto perimetro. Trascurare questo passaggio condurrebbe a una ricostruzione incompleta della disciplina.
Il ruolo degli intermediari nella catena di detenzione
La definizione di intermediario assume rilievo se calata nel concreto funzionamento del sistema di detenzione dei titoli. Tra l'emittente e l'investitore finale si interpone, di regola, una catena di soggetti che tengono i conti su cui gli strumenti finanziari sono registrati. Gli intermediari, in questo schema, sono gli anelli che custodiscono i conti e che eseguono le movimentazioni corrispondenti ai trasferimenti. La loro funzione e essenziale per il corretto funzionamento del mercato: e attraverso le loro registrazioni che si realizza la circolazione dematerializzata dei titoli e si assicura la corrispondenza tra le posizioni contabili e i diritti incorporati negli strumenti. La definizione, pur sintetica, individua con precisione questa figura, agganciandola alla funzione di tenuta dei conti.
Implicazioni applicative
Sebbene si tratti di una norma definitoria, le sue ricadute pratiche sono rilevanti. L'esatta individuazione di chi sia intermediario e di quali siano le autorita rilevanti incide sull'applicazione delle norme sostanziali del titolo, in tema di obblighi, vigilanza e responsabilita. Gli operatori del settore devono quindi leggere queste definizioni in combinato con il regolamento europeo richiamato, per ricostruire con precisione il perimetro dei propri obblighi e delle proprie facolta.
Indicazioni per l'interprete
Chi si confronta con questa disposizione deve evitare di leggerla isolatamente: la definizione di autorita rilevanti rinvia al regolamento europeo, e la nozione di intermediari va calata nel concreto funzionamento del sistema di detenzione dei titoli. Una corretta ricostruzione richiede di tenere insieme la fonte nazionale e quella sovranazionale, ricostruendo il quadro complessivo entro cui le definizioni operano e producono i loro effetti.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 79-decies del TUF?
E una norma definitoria: fissa il significato dei termini autorita rilevanti e intermediari ai fini del titolo del TUF dedicato alla gestione accentrata e al regolamento degli strumenti finanziari.
Chi sono le autorita rilevanti?
Sono le autorita indicate dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al quale la norma rinvia per la loro individuazione.
Chi sono gli intermediari ai sensi della norma?
Sono i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Perche la norma rinvia a un regolamento europeo?
Perche la materia del regolamento titoli e dei depositari centrali e disciplinata a livello europeo: il rinvio assicura coerenza tra la normativa nazionale e la cornice dell'Unione.
Una norma di definizioni ha effetti pratici?
Si: l'esatta individuazione dei soggetti e delle autorita definiti incide sull'applicazione di tutte le norme sostanziali del titolo, quanto a obblighi, vigilanza e responsabilita.
Fonti consultate: 1 fonte verificate