In sintesi
- L’art. 79-decies definisce due concetti fondamentali per il titolo: «autorità rilevanti» (quelle indicate nell’art. 12 del Regolamento CSDR - Reg. UE 909/2014) e «intermediari» (i soggetti abilitati alla tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari).
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Art. 79 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Nel presente titolo si intendono per: a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell’ articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 ; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Definizioni nel contesto del Regolamento CSDR
L’art. 79-decies TUF è una norma definitoria che stabilisce il significato di termini chiave per il titolo relativo al Regolamento CSDR (Central Securities Depositories Regulation, Reg. UE 909/2014). La norma rinvia alla definizione di «autorità rilevanti» dell’art. 12 del Regolamento CSDR, che comprende le autorità competenti dei depositari centrali, delle controparti centrali e degli altri soggetti coinvolti nel regolamento delle operazioni in strumenti finanziari.
Gli «intermediari» nel sistema dematerializzato
La definizione di «intermediari» è centrale per il sistema italiano di gestione dematerializzata degli strumenti finanziari: sono i soggetti, banche, SIM, altri intermediari abilitati, che tengono i conti titoli per conto dei propri clienti e registrano i trasferimenti di strumenti finanziari. L’intermediario è l’anello essenziale tra il depositario centrale (Monte Titoli/Euroclear Italy) e l’investitore finale.
Rilevanza per il sistema di regolamento
Le definizioni dell’art. 79-decies sono operative per gli articoli successivi del titolo, che disciplinano la gestione accentrata degli strumenti finanziari, i diritti degli azionisti, il pagamento dei dividendi e l’identificazione degli azionisti. La precisione definitoria è necessaria perché questi meccanismi coinvolgono una catena di soggetti (depositario centrale, intermediari di primo livello, sub-custodian) con responsabilità diverse.
Domande frequenti
Chi sono gli 'intermediari' ai sensi dell’art. 79-decies TUF?
Sono i soggetti abilitati a tenere conti titoli su cui vengono registrati strumenti finanziari e i loro trasferimenti. In pratica: banche, SIM e altri intermediari finanziari che offrono servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari ai propri clienti.
Cos'è il Regolamento CSDR e perché richiede definizioni nel TUF?
Il Regolamento CSDR (UE) 909/2014 disciplina i depositari centrali di strumenti finanziari (come Monte Titoli/Euroclear Italy) e il regolamento delle operazioni in titoli. Il TUF definisce i termini per l’attuazione nazionale del CSDR, specificando le autorità competenti e i soggetti coinvolti nel sistema di regolamento italiano.
Perché il TUF ha introdotto un articolo definitorio specifico per il CSDR?
L’art. 79-decies TUF è necessario perché il Regolamento CSDR utilizza terminologia tecnica specializzata (depositario centrale, intermediario, account provider) che va raccordata con i termini già presenti nel TUF (gestore di sistema, intermediario abilitato). La norma definitoria evita ambiguità interpretative nell’applicazione concorrente dei due testi.