- I gestori di MTF (sistemi multilaterali di negoziazione), oltre ai requisiti dell’art. 65-bis, devono applicare regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini.
- Devono disporre di procedure di risk management, risorse finanziarie sufficienti e meccanismi di sospensione delle negoziazioni.
- La Consob può stabilire requisiti aggiuntivi specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione.
Art. 65 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 65-bis, dispone di: a) regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema; b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere il funzionamento del sistema e misure efficaci per attenuare tali rischi; c) risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il funzionamento ordinato, tenuto conto della tipologia di operazioni concluse sul mercato e dei relativi volumi, nonché della portata e del grado di rischio al quale il sistema è esposto.
2. Gli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, non si applicano alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all’impiego del sistema multilaterale di negoziazione. I membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano detti obblighi nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.)) ((73))
Le specificità degli MTF rispetto agli OTF
L’art. 65-ter TUF introduce requisiti specifici per i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF), che si aggiungono a quelli generali previsti dall’art. 65-bis. Il tratto distintivo degli MTF rispetto agli OTF è l’obbligo di operare con regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini: il gestore di un MTF non può intervenire discrezionalmente nell’abbinamento degli ordini, ma deve applicare automaticamente le regole predeterminate del sistema.
Regole non discrezionali
La lettera a) impone regole non discrezionali per l’esecuzione: il sistema deve abbinare gli ordini secondo criteri oggettivi e predeterminati (prezzo, tempo, priorità), senza possibilità per il gestore di favorire determinati ordini o operatori. Questo requisito è fondamentale per garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato e per prevenire abusi da parte del gestore.
Risk management e risorse finanziarie
Le lettere b) e c) richiedono procedure di risk management adeguate e risorse finanziarie sufficienti per il funzionamento ordinato del sistema. L’adeguatezza finanziaria è parametrata alla tipologia e ai volumi delle operazioni: un MTF che negozia strumenti ad alta volatilità o grandi volumi deve disporre di riserve maggiori di uno che negozia strumenti a bassa volatilità.
Meccanismi di sospensione
La lettera d) impone meccanismi di sospensione delle negoziazioni in caso di violazione delle regole del sistema o di circostanze che possano pregiudicarne il funzionamento ordinato. Questi meccanismi, analoghi ai circuit breaker dei mercati regolamentati, devono essere calibrati sulle caratteristiche degli strumenti negoziati e comunicati alla Consob.
Domande frequenti
Perché un MTF deve avere regole non discrezionali mentre un OTF no?
MiFID II ha costruito una distinzione intenzionale: l’MTF è pensato per funzionare come un mercato automatico con regole trasparenti e uniformi, mentre l’OTF copre i mercati OTC tradizionali dove la discrezionalità del broker nel trovare la controparte migliore è un servizio a valore aggiunto. L’art. 65-ter riflette questa scelta normativa europea.
Euronext Growth Milan (EGM) come MTF deve rispettare l’art. 65-ter?
Sì. Euronext Growth Milan, essendo un MTF ai sensi del TUF, deve soddisfare i requisiti dell’art. 65-bis e quelli aggiuntivi dell’art. 65-ter, incluse le regole non discrezionali di esecuzione e le procedure di risk management specifiche.
Un gestore di MTF può sospendere le negoziazioni a propria discrezione?
Può e deve sospendere le negoziazioni nelle ipotesi previste dal regolamento del sistema (es. circuit breaker, violazioni delle regole), ma non arbitrariamente. I meccanismi di sospensione devono essere predeterminati e comunicati alla Consob, e il gestore deve comunicare immediatamente le decisioni di sospensione.