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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I GEFIA UE (gestori di FIA autorizzati in altri Stati UE) possono operare in Italia in libera prestazione o tramite succursale, previa notifica della Banca d'Italia da parte dell’autorità del Paese di origine.
  • Per gestire un FIA italiano, il GEFIA UE deve rispettare le disposizioni del capo II TUF, avere autorizzazione per FIA analoghi nel proprio Paese e stipulare un accordo con il depositario italiano.
  • I GEFIA UE con succursali italiane rispettano le norme di condotta ex art. 35-decies TUF e le regole sui conflitti di interesse; sono soggetti ai poteri informativi di Banca d'Italia e Consob.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – GEFIA UE

In vigore dal 01/07/1998

1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d’Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato di origine. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni: a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia; b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. La Banca d’Italia ((…)) disciplina con regolamento il contenuto dell’accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b). ((133))

4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall’articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma

2-bis. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi. (73)

Il passport europeo dei GEFIA UE in Italia

L’art. 41-ter TUF recepisce le disposizioni della direttiva AIFMD sul passport europeo per i GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi) autorizzati in altri Stati UE che intendono operare in Italia. La norma è speculare all’art. 41 TUF che disciplina l’operatività transfrontaliera dei gestori italiani verso altri Paesi UE.

Il comma 1 stabilisce la regola generale: i GEFIA UE possono operare in Italia in libera prestazione di servizi o tramite succursale, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall’autorità competente dello Stato di origine. La notifica avviene tra Autorità, senza oneri procedurali a carico del gestore straniero, e la Banca d'Italia informa tempestivamente la Consob del contenuto della comunicazione ricevuta. I GEFIA UE che operano in libera prestazione non devono richiedere alcuna autorizzazione italiana aggiuntiva, purché rimangano nei limiti del proprio passport europeo.

La gestione di FIA italiani da parte di GEFIA UE

Il comma 2 disciplina il caso più rilevante per il mercato italiano: il GEFIA UE che intende gestire un FIA italiano. Devono essere soddisfatte tre condizioni: il rispetto delle disposizioni del capo II TUF (che disciplina l’intera struttura dei fondi italiani) e delle norme attuative della Banca d'Italia; l’autorizzazione a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli italiani che intende istituire; la stipula di un accordo con il depositario italiano che garantisca a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per svolgere il proprio incarico.

Questo sistema garantisce che i FIA italiani gestiti da gestori stranieri, spesso strutturalmente identici agli analoghi gestiti da SGR italiane, siano soggetti alle medesime norme di tutela dei partecipanti, indipendentemente dalla nazionalità del gestore.

Le norme di condotta e i poteri di vigilanza

I GEFIA UE con succursali in Italia rispettano le norme di condotta dell’art. 35-decies TUF e le regole sui conflitti di interesse. Banca d'Italia e Consob possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri informativi di richiesta di dati e documenti, nonché richiedere informazioni al loro personale anche tramite i gestori stessi. Queste previsioni assicurano che la vigilanza italiana possa operare efficacemente anche nei confronti dei gestori esteri che operano nel territorio nazionale.

Domande frequenti

Un gestore di FIA lussemburghese può istituire e gestire un fondo immobiliare italiano?

Sì, se autorizzato in Lussemburgo a gestire FIA con caratteristiche analoghe. Deve rispettare le disposizioni del capo II TUF, e stipulare un accordo con il depositario italiano. La Banca d'Italia è informata dall’autorità lussemburghese.

I gestori di FIA europei devono richiedere un’autorizzazione italiana per operare in Italia?

No. Il passport europeo previsto dalla direttiva AIFMD consente ai GEFIA UE di operare in Italia in libera prestazione o tramite succursale con una semplice notifica tra autorità. Non è richiesta una nuova autorizzazione italiana.

Quali regole di condotta deve rispettare la succursale italiana di un GEFIA irlandese?

Le norme di condotta previste dall’art. 35-decies TUF e le regole sui conflitti di interesse adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Il principio è che le norme di condotta dello Stato ospitante si applicano alle attività svolte nel territorio italiano.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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