← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le società di gestione UE (gestori autorizzati in altri Stati UE ai sensi della direttiva UCITS) possono stabilire succursali in Italia o operare in libera prestazione di servizi, previo procedimento di notifica tra autorità competenti.
  • Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano devono rispettare le disposizioni del capo II TUF e le norme attuative della Banca d'Italia.
  • Le società di gestione UE con succursali in Italia rispettano le norme di condotta italiane ex art. 35-decies TUF e sono soggette ai poteri informativi di Banca d'Italia e Consob.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Società di gestione UE

In vigore dal 01/07/1998

1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d’Italia e la Consob siano informate dall’autorità competente dello Stato di origine.

3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonché le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell’articolo 37 ((o lo statuto della Sicav in gestione esterna ai sensi dell’articolo 38)) a condizione che: ((133)) a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma; b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

4. Qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare l’approvazione del regolamento del fondo o ((dello statuto)) della Sicav di cui al comma 3, consulta l’autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE. ((133))

5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di ((servizi. La Banca d’Italia disciplina altresì il contenuto dell’accordo)) tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c). ((133))

6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all’articolo

35-decies. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle società di gestione UE, anche per il tramite di queste ultime. (73)

L’accesso al mercato italiano delle società di gestione UE

L’art. 41-bis TUF disciplina le modalità con cui le società di gestione UE, ossia i gestori di OICVM autorizzati in altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi della direttiva UCITS, possono accedere al mercato italiano del risparmio gestito. Si tratta del versante «in entrata» del passport europeo, speculare all’art. 41 che disciplina l’operatività «in uscita» delle SGR italiane.

Il comma 1 prevede che le società di gestione UE possano stabilire succursali in Italia previo procedimento di notifica: l’autorità competente dello Stato di origine comunica alla Banca d'Italia e alla Consob l’intenzione del gestore straniero di insediarsi, e la succursale può avviare l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Il comma 2 consente l’operatività in libera prestazione di servizi (senza succursali) a condizione che Banca d'Italia e Consob siano informate dall’autorità competente dello Stato di origine.

La gestione di OICVM italiani da parte di gestori esteri

Il comma 3 regola il caso più delicato: la società di gestione UE che intende gestire un OICVM italiano (un fondo con sede e regolamento in Italia) deve rispettare le disposizioni del capo II TUF e le norme attuative della Banca d'Italia, in particolare quelle relative alla valutazione degli attivi. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav a condizione che: il fondo o la Sicav rispetti le norme italiane applicabili; la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe; esista un accordo tra la società di gestione UE e il depositario italiano che garantisca la disponibilità delle informazioni necessarie. Se la Banca d'Italia intende rifiutare l’approvazione, deve preliminarmente consultare l’autorità dello Stato di origine del gestore estero.

Le norme di condotta e i poteri di vigilanza

Le società di gestione UE con succursali in Italia sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall’art. 35-decies TUF (regole di comportamento verso i partecipanti), nel rispetto del principio per cui le norme di condotta del mercato ospitante si applicano alle attività svolte nel territorio di quel mercato. Banca d'Italia e Consob possono esercitare nei confronti delle società di gestione UE i poteri informativi di richiesta di dati, notizie e documenti, e possono chiedere informazioni al loro personale anche tramite i gestori stessi.

Domande frequenti

Una SGR francese può gestire fondi italiani in Italia?

Sì, se autorizzata in Francia ai sensi della direttiva UCITS. Deve rispettare le disposizioni del capo II TUF, e la Banca d'Italia deve approvare il regolamento del fondo italiano, verificando la capacità del gestore e l’accordo con il depositario italiano.

Una società di gestione tedesca deve aprire una filiale in Italia per distribuire fondi italiani?

Non necessariamente. Può operare sia tramite succursale (previa notifica tra autorità) sia in libera prestazione di servizi (senza presenza fisica), a condizione che Banca d'Italia e Consob siano informate dall’autorità tedesca competente.

Una società di gestione UE con succursale in Italia deve rispettare le regole di comportamento italiane?

Sì. Le società di gestione UE con succursali in Italia rispettano le norme di condotta previste dall’art. 35-decies TUF, che disciplina i doveri di comportamento verso i partecipanti agli OICR.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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