- La fusione o scissione di OICR italiani richiede l’autorizzazione della Banca d'Italia (con comunicazione alla Consob), che verifica il progetto, l’attestazione dei depositari e l’idoneità dell’informativa ai partecipanti.
- Una relazione del depositario o di un revisore legale attesta la correttezza dei criteri di valutazione delle attività, del conguaglio e del rapporto di cambio alla data di riferimento.
- Per le Sicav e Sicaf, si applicano le norme civilistiche sulle fusioni/scissioni di S.p.A. in quanto compatibili, con previa autorizzazione della Banca d'Italia per il progetto e le eventuali modifiche assembleari.
- Le norme non si applicano ai FIA italiani riservati.
Art. 40 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Fusione e scissione di Oicr)
In vigore dal 01/07/1998
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1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell’operazione o al contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.
2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d’Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.
3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile , in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d’Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia. In assenza dell’autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni; b) l’individuazione della data di efficacia dell’operazione e i criteri di imputazione dei costi dell’operazione; c) l’informativa da rendere ai partecipanti; d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni; e) l’oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2; f) i diritti dei partecipanti.
5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati. ))
La fusione e scissione di OICR: il presidio autorizzativo
L’art. 40-bis TUF disciplina le operazioni straordinarie di fusione e scissione tra OICR italiani, introducendo un sistema di controllo preventivo da parte della Banca d'Italia che si affianca alle norme civilistiche applicabili. Queste operazioni, frequenti nel mercato del risparmio gestito, dove i gestori ricercano economie di scala e semplificazioni di gamma, hanno un impatto diretto sui partecipanti, che possono trovarsi investiti in un fondo con caratteristiche diverse da quelle originarie.
L’autorizzazione della Banca d'Italia è condizione necessaria per procedere. L’Autorità valuta il progetto di fusione o scissione, le attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e l’informativa predisposta per i partecipanti, che deve essere «idonea a consentire di pervenire a un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento». Questo standard qualitativo dell’informativa, più esigente della mera «adeguatezza», riflette la centralità della disclosure per la tutela degli investitori in operazioni che modificano strutturalmente il loro portafoglio.
La relazione di attestazione e il rapporto di cambio
Il comma 2 prevede una relazione specifica, redatta dal depositario o da un revisore legale, che attesta la correttezza dei criteri di valutazione delle attività e delle passività del fondo oggetto dell’operazione, dell’eventuale conguaglio in denaro e del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento. Questa relazione, analoga alla relazione degli esperti prevista per le fusioni di S.p.A., assicura che il rapporto di cambio delle quote non penalizzi i partecipanti di nessuno dei fondi coinvolti.
Il regime delle Sicav e Sicaf e le semplificazioni procedurali
Per le Sicav e Sicaf, si applicano, in quanto compatibili, le norme civilistiche sulle fusioni e scissioni di S.p.A. (libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III c.c.), con la particolarità che il progetto e le sue eventuali modifiche assembleari richiedono la previa autorizzazione della Banca d'Italia. L’iscrizione nel registro delle imprese è condizionata all’esistenza di tale autorizzazione.
La Banca d'Italia (sentita la Consob) può individuare con regolamento le ipotesi in cui l’autorizzazione è rilasciata in via generale, sulla base delle caratteristiche degli OICR coinvolti o del contenuto dell’informativa ai partecipanti: una semplificazione procedurale importante per operazioni standardizzate tra fondi con caratteristiche simili.
Domande frequenti
Due fondi comuni italiani possono fondersi senza chiedere autorizzazione alla Banca d'Italia?
No. La fusione di OICR italiani richiede obbligatoriamente l’autorizzazione della Banca d'Italia, che verifica il progetto, le attestazioni dei depositari e l’idoneità dell’informativa ai partecipanti.
I partecipanti vengono informati prima della fusione tra fondi?
Sì. La Banca d'Italia verifica che l’informativa predisposta per i partecipanti sia idonea a consentire un fondato giudizio sull’impatto della fusione sul loro investimento, incluse le caratteristiche del fondo risultante.
Chi garantisce che il rapporto di cambio delle quote sia equo in caso di fusione tra fondi?
Una relazione specifica del depositario o di un revisore legale attesta la correttezza dei criteri di valutazione, del conguaglio in denaro e del rapporto di cambio alla data di riferimento dell’operazione.
Un FIA riservato può fondersi con un altro FIA riservato senza seguire le norme dell’art. 40-bis?
Sì. L’art. 40-bis non si applica ai FIA italiani riservati, che hanno un regime procedurale più snello in ragione della sofisticazione degli investitori coinvolti.