← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per ciascun OICVM italiano devono essere redatti: libro giornale giornaliero, relazione annuale (entro 4 mesi dalla chiusura), relazione semestrale (entro 2 mesi) e prospetto periodico del NAV.
  • Le relazioni annuali e semestrali sono pubblicate nelle forme previste dal regolamento o dallo statuto e fornite gratuitamente agli investitori su richiesta; devono essere accessibili sul sito internet e nella sede della società.
  • L’ultima relazione annuale e semestrale devono essere tenute a disposizione del pubblico anche nella sede del depositario e nelle sue succursali indicate nel regolamento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi informativi per gli OICVM italiani)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile , per ciascun OICVM italiano vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell’OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell’OICVM, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.))

2. ((I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società.))

3. ((L’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto)) . ((133))

Gli obblighi informativi periodici degli OICVM: il presidio della trasparenza

L’art. 39-decies TUF disciplina gli obblighi informativi periodici per gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani, in attuazione della direttiva UCITS e dei relativi regolamenti delegati della Commissione europea. Questi obblighi costituiscono il cuore del sistema di trasparenza informativa degli OICR aperti, garantendo ai partecipanti un flusso continuo e strutturato di informazioni sull’andamento del fondo e sulla composizione del portafoglio.

Le scritture contabili obbligatorie

In aggiunta alle scritture contabili ordinarie previste dal codice civile per tutte le imprese commerciali, per ciascun OICVM italiano devono essere tenuti: il libro giornale (con annotazione giornaliera di tutte le operazioni di gestione e di emissione/rimborso delle quote); la relazione annuale (da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o dalla distribuzione dei proventi); la relazione semestrale sui primi sei mesi dell’esercizio (da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo); il prospetto periodico con il valore unitario delle quote e il valore complessivo del fondo, con frequenza almeno pari all’emissione/rimborso delle quote.

La relazione annuale è il documento più rilevante per i partecipanti: contiene la situazione patrimoniale del fondo, il rendiconto di gestione, il prospetto dei proventi distribuiti, l’elenco degli strumenti finanziari in portafoglio e le altre informazioni richieste dalle norme di attuazione. La relazione semestrale offre un aggiornamento intermedio, fondamentale in un contesto di mercati volatili.

L’accessibilità delle informazioni

I documenti informativi periodici devono essere pubblicati nelle forme indicate nel regolamento o nello statuto e forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta. La gratuità è un elemento essenziale: i partecipanti non possono essere ostacolati nell’accesso alle informazioni che riguardano il proprio investimento. I documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia sul sito internet sia nella sede della società di gestione.

Il comma 3 aggiunge un ulteriore presidio: l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale devono essere tenute a disposizione del pubblico anche nella sede del depositario e nelle sue succursali indicate nel regolamento o nello statuto. Questo obbligo, apparentemente ridondante nell’era di Internet, garantisce un punto di accesso fisico alternativo per gli investitori che preferiscono o necessitano di una consultazione in presenza.

Domande frequenti

Entro quando deve essere pubblicata la relazione annuale di un fondo OICVM?

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o dal minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. Per i fondi con esercizio al 31 dicembre, la scadenza è il 30 aprile dell’anno successivo.

Un investitore in un OICVM può chiedere gratuitamente la relazione semestrale del fondo?

Sì. Il comma 2 prevede che le relazioni periodiche siano fornite gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, e devono essere accessibili sul sito internet e nella sede della società.

Il depositario del fondo è tenuto a mettere a disposizione i documenti informativi?

Sì, per le ultime relazioni annuale e semestrale: devono essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle sue succursali indicate nel regolamento o nello statuto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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