- I soggetti abilitati che prestano servizi di investimento tengono gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei clienti separati dal proprio patrimonio (separazione patrimoniale).
- Gli strumenti finanziari e le somme dei clienti non possono essere utilizzati nell’interesse del soggetto abilitato né per soddisfare i creditori dell’intermediario in caso di insolvenza.
- I clienti sono creditori privilegiati rispetto al patrimonio tenuto in separazione; la separazione è opponibile a tutti i creditori dell’intermediario.
Art. 22 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Separazione patrimoniale
In vigore dal 01/07/1998
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall’impresa di investimento UE, dall’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr ((autorizzata)) , dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. (73) ((133))
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell’intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l’impresa di investimento UE, l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr ((autorizzata)) , la società di gestione UE, il GEFIA UE, l’intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l’impresa di investimento UE, l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr ((autorizzata)) , la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo. (73) ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli
- Articolo 22 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 22 Codice del Consumo: Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
- Articolo 22 Codice della Strada: Accessi e diramazioni
- Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie
- Articolo 22 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
Il principio di separazione patrimoniale
L’art. 22 TUF sancisce il principio cardine di tutela degli investitori nel rapporto con gli intermediari finanziari: la separazione patrimoniale tra i beni dei clienti (strumenti finanziari e liquidità) e il patrimonio dell’intermediario. Questo principio, recepito dalla Direttiva MiFID II (art. 16, par. 8-10), garantisce che i beni affidati dai clienti alle SIM, SGR e alle banche che prestano servizi di investimento non vengano «confusi» con il patrimonio dell’intermediario e non siano aggredibili dai creditori dell’intermediario stesso in caso di crisi o insolvenza.
Come funziona la separazione
In pratica, Alfa SIM che gestisce portafogli per i propri clienti deve: tenere le liquidità dei clienti in conti bancari segregati, intestati a ciascun cliente o in conti omnibus riservati ai clienti; registrare gli strumenti finanziari dei clienti in conti titoli segregati distinti dal portafoglio proprietario della SIM; mantenere sistemi contabili che consentano di identificare in ogni momento chi siano i titolari dei beni detenuti. L’intermediario non può fare uso delle somme dei clienti per i propri bisogni di liquidità o per garantire propri debiti.
Opponibilità ai creditori e in caso di insolvenza
La separazione patrimoniale è opponibile a tutti i terzi, inclusi i creditori dell’intermediario. In caso di fallimento o liquidazione coatta della SIM, i beni dei clienti non entrano nella massa fallimentare e vengono restituiti prioritariamente ai clienti, a prescindere dallo stato patrimoniale dell’intermediario. Questo meccanismo distingue i «titolari» dei beni (i clienti) dai semplici creditori dell’intermediario.
Eccezioni e gestione dei conti omnibus
La legge prevede la possibilità di utilizzare conti omnibus (pooled accounts) in cui le liquidità o i titoli di più clienti sono detenuti in un unico conto intestato all’intermediario ma con registrazioni individuali. In questo caso, la separazione è garantita dalla contabilità dell’intermediario, non dall’intestazione del conto. La Consob e la Banca d'Italia disciplinano le modalità di tenuta dei conti omnibus e i requisiti di riconciliazione periodica.
Domande frequenti
Se la mia SIM fallisce, perdo i miei titoli depositati?
No, ai sensi dell’art. 22 TUF i titoli e le liquidità dei clienti sono separati dal patrimonio della SIM e non entrano nella massa fallimentare. Vengono restituiti prioritariamente ai clienti, indipendentemente dallo stato di insolvenza dell’intermediario.
Una SIM può usare le liquidità dei clienti per finanziare la propria operatività?
No, art. 22 TUF vieta agli intermediari di utilizzare le somme dei clienti nell’interesse proprio. Le liquidità devono essere tenute in conti segregati e disponibili esclusivamente per le finalità del cliente.
Cosa è un conto omnibus e come tutela il cliente?
È un conto in cui le liquidità o i titoli di più clienti sono detenuti insieme, ma con registrazioni contabili individuali che identificano la posizione di ciascun cliente. La separazione è garantita dalla contabilità, non dall’intestazione del conto. La Consob disciplina i requisiti di riconciliazione.
La separazione patrimoniale vale anche per le somme depositate in banca da parte della SIM per conto dei clienti?
Sì, le somme dei clienti devono essere depositate in conti bancari separati, intestati ai clienti o in conti omnibus appositamente designati. La banca depositaria non può compensare questi conti con i propri crediti verso la SIM.
Come faccio a verificare che la mia SIM rispetti la separazione patrimoniale?
La Consob vigila sulla corretta tenuta dei conti separati e sulla riconciliazione periodica. Il revisore legale della SIM verifica annualmente la corretta separazione. Il cliente ha diritto a ricevere rendiconto periodico della propria posizione individuale.