- La Consob può esercitare poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi o tramite succursale, in caso di violazioni delle norme TUF.
- In caso di urgenza, la Consob può adottare misure cautelari senza previa comunicazione all’autorità dello Stato membro d'origine.
- Le misure ingiuntive sono comunicate all’autorità competente dello Stato membro d'origine e all’AESFEM.
- Se le irregolarità persistono, la Consob può vietare l’operatività in Italia all’intermediario UE.
Art. 7 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE
In vigore dal 01/07/1998
1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all’Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. L’autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l’altra autorità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando: a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato in cui l’intermediario ha sede legale; b) risultano violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall’autorità che li ha adottati all’autorità competente dello Stato UE in cui l’intermediario ha sede legale.
4. Se vi è fondato sospetto che un’impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob informano l’autorità competente dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’intermediario persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d’Italia o la Consob procedono sentita l’altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.
5. ((Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte:)) a) ((di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia;)) b) ((di società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia. In tale caso: 1) la Consob informa la Banca d’Italia e l’AESFEM; 2) la Banca d’Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS.)) ((132))
6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell’impresa d’investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine. (73)
La vigilanza sugli intermediari UE in Italia
L’art. 7-quater TUF disciplina l’esercizio dei poteri ingiuntivi della Consob nei confronti delle imprese di investimento dell’Unione europea che operano in Italia in forza del passaporto europeo (libera prestazione di servizi o succursale). Il principio generale del sistema MiFID è che la vigilanza prudenziale spetti allo Stato membro d'origine (home country control), mentre la vigilanza sul rispetto delle norme di condotta italiane spetta alla Consob in quanto autorità dello Stato ospitante (host country supervision).
La procedura standard: comunicazione all’autorità d'origine
In caso di irregolarità, la Consob segue un iter bifasico: (1) comunicazione all’autorità competente dello Stato membro d'origine dell’intermediario UE, chiedendole di adottare i provvedimenti necessari; (2) se le misure adottate dall’autorità d'origine risultano inadeguate o i comportamenti irregolari persistono, la Consob interviene direttamente con misure ingiuntive, comunicando all’AESFEM e all’autorità d'origine le misure adottate. Questo meccanismo di escalation rispetta il principio di primazia dell’home country control.
Poteri cautelari d'urgenza
In caso di urgenza, ad esempio, se un intermediario UE operante in Italia sta eseguendo operazioni che danneggiano acutamente gli investitori, la Consob può adottare misure cautelari immediate senza il previo passaggio informativo con l’autorità d'origine. L’urgenza deve essere motivata e la comunicazione all’autorità estera e all’AESFEM avviene comunque in contemporanea o immediatamente dopo l’adozione della misura.
Il divieto di operatività in Italia
La misura più grave, il divieto di operatività in Italia, può essere adottata dalla Consob quando le irregolarità persistono nonostante le misure dell’autorità d'origine e la Consob stessa non riesce a porvi rimedio con misure meno invasive. Il divieto può essere temporaneo o definitivo e deve essere proporzionato alla gravità della situazione. Viene comunicato all’AESFEM per le opportune valutazioni a livello europeo.
Domande frequenti
Una SIM francese che opera in Italia può essere soggetta ai poteri della Consob?
Sì. La Consob può esercitare poteri ingiuntivi sulle imprese di investimento UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi o tramite succursale, in caso di violazione delle norme di condotta italiane (art. 7-quater TUF).
La Consob deve prima avvisare l’autorità francese prima di agire su una SIM parigina?
In via ordinaria sì: la Consob comunica all’autorità d'origine (es. AMF francese) le irregolarità riscontrate e le chiede di intervenire. Solo se le misure adottate sono inadeguate o in caso di urgenza la Consob interviene direttamente.
Cosa succede se una banca tedesca con succursale a Milano viola le regole di condotta MiFID?
La Consob, come autorità ospitante, può adottare misure ingiuntive per garantire il rispetto delle regole di condotta italiane, previa comunicazione a BaFin e all’AESFEM. In caso di urgenza, può agire immediatamente e comunicare in contemporanea.
La Consob può vietare a una SIM europea di operare in Italia?
Sì, come ultima misura (art. 7-quater TUF), la Consob può vietare l’operatività in Italia a un intermediario UE se le irregolarità persistono e le misure meno invasive si rivelano insufficienti. Il divieto è comunicato all’AESFEM.
L’AESFEM (ESMA) ha un ruolo nelle misure della Consob su intermediari UE?
Sì, la Consob deve comunicare all’AESFEM le misure adottate ex art. 7-quater TUF. L’AESFEM può avviare la procedura di peer review o mediazione vincolante tra la Consob e l’autorità d'origine se sorgono controversie sulla competenza.