In sintesi
- La Consob e la Banca d'Italia possono adottare misure di contrasto all’esercizio abusivo di attività finanziarie riservate (SIM, SGR, mercati non autorizzati).
- Le misure includono diffide, ordini di cessazione dell’attività, sequestro di beni e siti internet, pubblicazione dei provvedimenti.
- Le Autorità possono chiedere all’AGCOM di oscurare i siti internet abusivi e segnalare all’autorità giudiziaria per i profili penali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di contrasto all’abusivismo
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione. ((1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto))
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il contrasto all’abusivismo finanziario
L’art. 7-octies TUF attribuisce a Consob e Banca d'Italia poteri specifici per contrastare l’esercizio abusivo di attività finanziarie riservate dalla legge. Si tratta di situazioni in cui soggetti privi di autorizzazione svolgono attività come la gestione di portafogli, la negoziazione per conto terzi o la raccolta di risparmio, esponendo il pubblico a rischi di frode e perdita del capitale.
Le misure di contrasto disponibili
L’arsenale a disposizione delle Autorità per contrastare l’abusivismo comprende: diffide a cessare l’attività; ordini di cessazione con pubblicazione; sequestro delle disponibilità finanziarie e dei beni; richiesta all’AGCOM di oscuramento dei siti internet che svolgono attività abusive. La pubblicazione del provvedimento ha una forte valenza deterrente e di avviso al pubblico.
Oscuramento dei siti internet abusivi
Uno strumento particolarmente rilevante nell’era digitale è la possibilità per la Consob di richiedere all’AGCOM l’oscuramento dei siti web di soggetti che svolgono abusivamente servizi di investimento, consulenza finanziaria non autorizzata o raccolta fondi illecita. Questo strumento è stato attivamente utilizzato dalla Consob contro le piattaforme di trading online non autorizzate, proteggendo i risparmiatori italiani dall’esposizione a schemi fraudolenti.
Segnalazione all’autorità giudiziaria
Le Autorità hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i fatti che integrano fattispecie penali, come l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione (art. 166 TUF) o la raccolta abusiva del risparmio. La segnalazione Consob o Banca d'Italia è tipicamente il punto di partenza per le indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica.
Domande frequenti
La Consob può bloccare un sito di trading online non autorizzato?
Sì, art. 7-octies TUF consente alla Consob di richiedere all’AGCOM l’oscuramento dei siti internet che svolgono abusivamente attività finanziarie riservate. La Consob pubblica regolarmente liste di siti non autorizzati.
Cosa si rischia a svolgere attività di gestione di portafogli senza autorizzazione?
Sanzioni penali per esercizio abusivo di attività di intermediazione (art. 166 TUF, fino a 8 anni di reclusione per le ipotesi aggravate), oltre alle misure amministrative della Consob o Banca d'Italia (diffida, cessazione, sequestro) ex art. 7-octies TUF.
Come faccio a verificare se una piattaforma di investimento è autorizzata?
Consultare l’albo delle SIM e dei soggetti abilitati pubblicato dalla Consob sul proprio sito istituzionale, aggiornato in tempo reale. La Consob pubblica anche la lista nera dei soggetti abusivi e dei siti oscurati.
Le misure di contrasto all’abusivismo possono colpire anche persone fisiche?
Sì, le diffide e gli ordini di cessazione possono essere indirizzati sia a persone giuridiche che a persone fisiche. Parallelamente, i profili penali (art. 166 TUF) riguardano la responsabilità personale degli autori dell’illecito.