- La Consob esercita poteri ispettivi presso i soggetti vigilati e presso chiunque si presuma coinvolto in violazioni TUF.
- Gli ispettori della Consob hanno accesso ai locali, ai sistemi informatici e ai documenti; possono effettuare sequestri cautelari di beni e documenti.
- I soggetti ispezionati devono collaborare pienamente; l’ostruzione all’ispezione è sanzionata.
- La Consob può avvalersi della Guardia di Finanza per gli accertamenti ispettivi.
Art. 6 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ispettivi
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell’articolo
6-bis. 2. Al fine di verificare l’osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.
3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
6. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di ((gestori autorizzati)) e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d’Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell’Unione europea lo richiedono, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.
8. La Banca d’Italia e la Consob possono concordare, nell’ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l’ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori. (73)
La funzione degli accertamenti ispettivi
Mentre i poteri informativi dell’art. 6-bis TUF consistono principalmente nella richiesta documentale e nelle audizioni, i poteri ispettivi dell’art. 6-ter consentono alla Consob di accedere fisicamente alle sedi dei soggetti vigilati, ai loro sistemi informatici e archivi, con la conseguente possibilità di effettuare accertamenti «on site». Le ispezioni possono essere programmate (audit periodici di conformità) o straordinarie (in risposta a segnalazioni o anomalie di mercato).
Poteri degli ispettori durante l’accesso
Gli ispettori della Consob possono accedere ai locali del soggetto ispezionato (uffici, sale di negoziazione, data center), richiedere l’esibizione di documenti e registrazioni, accedere ai sistemi informatici e alle banche dati, effettuare copie di documenti digitali e cartacei. In presenza di rischi di distruzione delle prove, possono procedere al sequestro cautelare di beni e documenti. Le ispezioni si concludono tipicamente con un rapporto ispettivo che viene trasmesso al soggetto vigilato per eventuali controdeduzioni.
Obblighi di collaborazione dei soggetti ispezionati
I soggetti ispezionati hanno un obbligo attivo di collaborazione: devono fornire agli ispettori tutto quanto richiesto, garantire l’accesso ai locali e ai sistemi e mettere a disposizione il personale rilevante. L’ostruzione, il rifiuto ingiustificato di collaborare o il ritardo nell’esibizione di documenti costituisce violazione sanzionabile ai sensi delle disposizioni sanzionatorie del TUF. Per Alfa SIM, questo significa che il compliance officer e il management devono garantire piena cooperazione agli ispettori Consob presenti in sede.
Avvalimento della Guardia di Finanza
La Consob può avvalersi della Guardia di Finanza per l’esecuzione degli accertamenti ispettivi, delegando al Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV) il supporto materiale agli ispettori. Questo strumento è particolarmente utile quando la complessità dell’ispezione richiede poteri coercitivi che le autorità amministrative non possono esercitare autonomamente (es. accesso forzato a locali in caso di resistenza).
Domande frequenti
Con quale preavviso la Consob avvisa di un’ispezione?
Il TUF non prevede un termine minimo di preavviso. Le ispezioni ordinarie sono generalmente preannunciate, mentre quelle straordinarie o d'urgenza (es. su segnalazione di abuso di mercato) possono essere effettuate senza preavviso.
Cosa succede se una SIM ostacola un’ispezione Consob?
L’ostruzione all’ispezione è una violazione sanzionabile ai sensi del TUF. Il responsabile e la società possono essere soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie significative, oltre all’eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria se l’ostruzione integra fattispecie penali.
Gli ispettori Consob possono sequestrare documenti durante un’ispezione?
Sì, art. 6-ter TUF prevede la possibilità di sequestro cautelare di beni e documenti in presenza di rischi di distruzione o alterazione delle prove, come misura conservativa nell’ambito dell’accertamento ispettivo.
La Consob può ispezionare anche soggetti non autorizzati (es. abusivi)?
Sì, i poteri ispettivi si estendono anche a soggetti non vigilati nei confronti dei quali si presuma l’esercizio abusivo di attività riservate (es. gestione non autorizzata di portafogli), in coordinamento con l’art. 7-octies TUF sui poteri di contrasto all’abusivismo.
I risultati di un’ispezione Consob possono essere usati in un processo penale?
Sì, le evidenze raccolte durante le ispezioni possono essere trasmesse all’autorità giudiziaria e utilizzate come prova nei procedimenti penali per insider trading, manipolazione di mercato e altre violazioni penali previste dalla Parte V TUF.