← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob ha ampi poteri informativi e di indagine: può richiedere dati, documenti e convocazioni a soggetti vigilati, emittenti e a chiunque si presuma coinvolto in violazioni TUF.
  • La Consob può avvalersi della Guardia di Finanza per l’esecuzione degli accertamenti e può delegare l’AESFEM o autorità estere per indagini all’estero.
  • I poteri informativi si estendono anche a soggetti non vigilati, telefonici, informatici e telematici, con specifiche garanzie procedurali.
  • Le informazioni raccolte possono essere utilizzate come prova in procedimenti giudiziari e trasmesse ad altre autorità nazionali e UE.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri informativi e di indagine

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia può chiedere, nell’ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.

2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ((da parte dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna)) .

4. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, può: a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.

5. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, può altresì, nei confronti dei soggetti abilitati: a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall’ articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dall’ articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato; c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato; d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212 ; e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’ articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , nonché acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell’archivio indicato all’ articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 ; g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia; h) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ; i) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’articolo 187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 187-octies del presente decreto.

6. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 199 , 200 , 201 , 202 e 203 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.

7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob può avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

11. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati ((e degli Oicr societari in gestione esterna)) . In tale caso si applica il comma 8.0 (73)

La portata dei poteri informativi della Consob

L’art. 6-bis TUF attribuisce alla Consob un arsenale investigativo particolarmente esteso, concepito per fronteggiare la complessità e la transnazionalità delle violazioni finanziarie moderne. I poteri informativi non si limitano ai soggetti autorizzati (SIM, SGR, emittenti quotati come Delta Quotata S.p.A.) ma si estendono a chiunque, persona fisica o giuridica, possa detenere informazioni rilevanti per un’indagine su abusi di mercato, insider trading o violazioni degli obblighi di trasparenza.

Tipologie di poteri esercitabili

La Consob può: richiedere la comunicazione di dati, notizie e documenti; convocare chiunque a fornire informazioni; procedere all’audizione di soggetti; accedere ai registri telefonici e telematici previa autorizzazione; richiedere registrazioni di conversazioni telefoniche detenute da intermediari; chiedere informazioni a operatori di telecomunicazioni nel rispetto del Codice Privacy. L’ampiezza dei poteri rispecchia il modello europeo imposto dalla direttiva MAR e dalla direttiva MIFID II (artt. 69 e ss.) in materia di poteri minimi delle autorità nazionali di vigilanza.

Uso della Guardia di Finanza

La Consob può avvalersi della Guardia di Finanza per l’esecuzione degli accertamenti nei confronti di soggetti vigilati e non, con accesso agli uffici e ai sistemi informatici. Questo strumento è particolarmente rilevante nelle indagini su insider trading e manipolazione di mercato, dove la rapidità e l’efficacia degli accertamenti è cruciale per preservare le prove.

Cooperazione internazionale e AESFEM

Per le violazioni che coinvolgono soggetti o operazioni estere, la Consob può delegare le indagini all’AESFEM o richiedere assistenza alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Le informazioni raccolte all’estero possono essere utilizzate nei procedimenti italiani, purché nel rispetto dei protocolli di cooperazione stabiliti dai Reg. UE e dagli accordi bilaterali (MOU). Simmetricamente, la Consob può essere delegata da AESFEM o da autorità estere per accertamenti in Italia.

Garanzie procedurali e utilizzo delle informazioni

Le informazioni raccolte dalla Consob nell’esercizio dei poteri informativi sono coperte da segreto d'ufficio, ma possono essere trasmesse ad altre Autorità (Banca d'Italia, UIF, autorità giudiziaria) nelle ipotesi previste dal TUF. Le registrazioni e i documenti acquisiti possono essere utilizzati come prova nei procedimenti sanzionatori e giudiziari, nel rispetto delle garanzie del giusto processo.

Domande frequenti

La Consob può richiedere informazioni a soggetti che non sono banche né SIM?

Sì, i poteri informativi della Consob ex art. 6-bis TUF si estendono a chiunque si presuma coinvolto in una violazione o detenga informazioni rilevanti, inclusi soggetti non vigilati e privati cittadini, nell’ambito delle indagini su abusi di mercato.

La Consob può accedere ai tabulati telefonici in un’indagine per insider trading?

Sì, previa autorizzazione e nel rispetto del Codice Privacy, la Consob può richiedere registrazioni di conversazioni telefoniche agli intermediari che hanno l’obbligo di conservarle, e dati di traffico agli operatori di telecomunicazioni, per le finalità di vigilanza.

Come viene garantita la riservatezza delle informazioni acquisite dalla Consob?

Le informazioni sono coperte da segreto d'ufficio e possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali di vigilanza. Possono essere trasmesse ad altre autorità (Banca d'Italia, autorità giudiziaria, AESFEM) solo nelle ipotesi espressamente previste dal TUF.

La Consob può delegare le indagini a ESMA o ad autorità straniere?

Sì, per violazioni transfrontaliere la Consob può delegare le indagini all’AESFEM o richiedere assistenza alle autorità di vigilanza degli altri Stati UE e di paesi terzi convenzionati, nel rispetto dei protocolli di cooperazione internazionale.

I documenti acquisiti dalla Consob possono essere usati in un processo penale per insider trading?

Sì, le informazioni e i documenti acquisiti dalla Consob nell’esercizio dei poteri ex art. 6-bis TUF possono essere trasmessi all’autorità giudiziaria e utilizzati come prova nei procedimenti penali, nel rispetto delle garanzie del giusto processo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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