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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve includere nella valutazione dei rischi ex art. 17 SIC la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie trasmissibili da ferite e contatto con sangue o liquidi organici, coprendo tutte le situazioni a rischio.
  • La valutazione deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre i rischi, tenendo conto delle condizioni lavorative, delle qualificazioni, dei fattori psicosociali e dell’ambiente di lavoro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286 quinquies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

In vigore dal 15/05/2008

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1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati. ))

La valutazione del rischio da ferite da taglio: specificità e integrazione nel DVR

L’art. 286-quinquies D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione dei rischi specifici per le ferite da taglio e da punta nelle strutture sanitarie. Come per il rischio biologico generale (art. 271 SIC), la valutazione si integra nel DVR ex art. 17 D.Lgs. 81/2008, ma con contenuti e approcci specifici che tengono conto delle peculiarità delle strutture sanitarie.

Il comma 1 impone che la valutazione del rischio includa «la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative». Questo criterio è più specifico di quello generale del rischio biologico: si focalizza sull’esposizione al sangue e ai liquidi organici tramite ferite o contatto, non sulla classificazione astratta degli agenti biologici presenti. In pratica, il datore di lavoro deve identificare: (a) quali procedure cliniche comportano il rischio di ferita da taglio (prelievi venosi, iniezioni, suture, procedure chirurgiche, manipolazione di rifiuti sanitari taglienti); (b) quale personale è coinvolto in tali procedure; (c) con quale frequenza si svolgono tali procedure; (d) quali sono i patogeni trasmissibili per via ematica presenti nella popolazione dei pazienti trattati (HIV, HBV, HCV); (e) qual è il tasso storico di incidenti da puntura nella struttura.

La copertura di «tutte le situazioni di rischio»

Il comma 1 precisa che la valutazione deve coprire «tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue od altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse». Questa previsione impedisce una valutazione parziale che consideri solo le procedure ad alto rischio «ovvio» (es. prelievi ematici) e trascuri le situazioni di rischio meno evidenti: la raccolta della biancheria ospedaliera che può contenere aghi dimenticati, lo smaltimento dei contenitori per rifiuti taglienti quando non correttamente posizionati, la manipolazione delle attrezzature per la rielaborazione degli strumenti chirurgici.

I fattori della valutazione ex comma 2

Il comma 2 richiede che la valutazione individui le misure necessarie tenendo conto di: condizioni lavorative (es. posture scomode durante le suture che aumentano il rischio di scivolamento del bisturi), livello delle qualificazioni professionali (un neo-assunto ha un rischio maggiore rispetto a un lavoratore esperto), fattori psicosociali legati al lavoro (stress, stanchezza, pressione temporale), influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro (illuminazione inadeguata, spazi ristretti). Questi quattro fattori devono essere considerati congiuntamente: una valutazione del rischio da ferite da taglio che ignori i fattori psicosociali o le condizioni dell’ambiente di lavoro è incompleta e non soddisfa i requisiti dell’art. 286-quinquies.

La valutazione come base per le misure dell’art. 286-sexies

La valutazione del rischio ex art. 286-quinquies è il fondamento delle misure di prevenzione specifiche dell’art. 286-sexies SIC. Senza una valutazione adeguata, il datore di lavoro non può determinare quali safety devices siano necessari, quali procedure debbano essere eliminate o modificate, quale formazione specifica debba essere erogata. La sanzione dell’art. 286-septies, comma 1, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro, si applica precisamente alla mancata o inadeguata valutazione del rischio ex art. 286-quinquies.

Domande frequenti

Un ospedale che ha già un DVR generale deve fare una valutazione separata ex art. 286-quinquies?

No, una valutazione separata non è obbligatoria: l’art. 286-quinquies prevede che la valutazione sia inclusa nel DVR ex art. 17 SIC. È però necessario che il DVR contenga una sezione specifica dedicata al rischio da ferite da taglio, con i contenuti richiesti dall’art. 286-quinquies (livello di rischio espositivo, procedure a rischio, misure correttive). Un DVR che liquidi il tema con un generico riferimento al 'rischio biologico' non soddisfa i requisiti.

La valutazione del rischio da ferite da taglio deve essere aggiornata con la stessa periodicità di quella per il rischio biologico generale (3 anni)?

L’art. 286-quinquies non stabilisce una periodicità specifica diversa da quella prevista dall’art. 29, comma 3 D.Lgs. 81/2008 per il DVR in generale (aggiornamento in caso di modifiche significative). Tuttavia, la best practice raccomandata dagli organi di vigilanza è aggiornare la sezione del DVR relativa alle ferite da taglio almeno annualmente o ogni volta che cambiano le procedure cliniche, si introducono nuovi dispositivi medici o si verificano incidenti significativi.

Tizio, RSPP di una clinica odontoiatrica, deve valutare il rischio di ferite da taglio anche per il personale amministrativo?

Solo se il personale amministrativo potenzialmente viene a contatto con dispositivi medici taglienti (es. se gestisce i rifiuti sanitari o accede alle aree di trattamento). Per il personale puramente amministrativo che non accede alle aree cliniche, il rischio da ferite da taglio è generalmente assente e non necessita di valutazione specifica.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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