In sintesi
- Il Titolo X-bis (artt. 286-bis ss.) si applica a tutti i lavoratori che operano in strutture sanitarie pubbliche e private, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
- Sono inclusi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti di corsi di formazione sanitaria e sub-fornitori.
- Il perimetro è ampio: conta la dipendenza da un datore di lavoro nell’ambito delle attività sanitarie, non la qualifica professionale specifica.
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Art. 286 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ambito di applicazione
In vigore dal 15/05/2008
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1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il Titolo X-bis: la tutela specifica contro le ferite da taglio in ambito sanitario
L’art. 286-bis D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo X-bis, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 in attuazione della direttiva 2010/32/UE, che ha recepito il «quadro generale in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario». Il Titolo X-bis si affianca al Titolo X (agenti biologici in generale) con una disciplina specifica per il rischio più diffuso tra gli operatori sanitari: le ferite da aghi, bisturi, lancette e altri dispositivi medici taglienti che espongono al sangue e ai liquidi biologici del paziente.
L’art. 286-bis fissa il campo di applicazione soggettivo: tutti i lavoratori dipendenti che operano in strutture sanitarie pubbliche o private. La formula è volutamente ampia, «indipendentemente dalla tipologia contrattuale», per includere le categorie di lavoratori atipici particolarmente diffuse nel settore sanitario: contratti a termine (es. medici con contratto libero-professionale temporaneo), lavoratori in somministrazione (infermieri tramite agenzia interinale), stagisti e studenti dei corsi di laurea in medicina, infermieristica, fisioterapia che svolgono tirocinio clinico, e i sub-fornitori (es. personale delle imprese di pulizia o sterilizzazione che opera nelle sale operatorie).
La ratio di questa ampiezza applicativa risiede nel fatto che il rischio di ferita da taglio non discrimina tra le tipologie contrattuali: un infermiere a tempo determinato si punge con un ago con la stessa probabilità di un infermiere di ruolo. La direttiva 2010/32/UE e il D.Lgs. 19/2014 hanno quindi scelto di tutelare tutti coloro che operano nell’ambiente sanitario a prescindere dal loro status contrattuale.
La struttura del Titolo X-bis
Il Titolo X-bis si compone degli articoli 286-bis (ambito applicativo), 286-ter (definizioni), 286-quater (misure generali di tutela), 286-quinquies (valutazione dei rischi), 286-sexies (misure di prevenzione specifiche) e 286-septies (sanzioni). Questa struttura rispecchia quella degli altri titoli del D.Lgs. 81/2008: si apre con le definizioni, passa agli obblighi del datore di lavoro (valutazione del rischio, misure di prevenzione) e si chiude con il regime sanzionatorio.
Domande frequenti
Un medico di guardia notturna con contratto di collaborazione occasionale è tutelato dal Titolo X-bis?
Dipende dalla natura del rapporto. Se il medico è un lavoratore dipendente in senso lato (con vincolo di subordinazione nei confronti della struttura sanitaria), rientra nell’ambito dell’art. 286-bis. Se opera come libero professionista genuino senza vincoli di subordinazione, il D.Lgs. 81/2008 non si applica direttamente, ma la struttura sanitaria ospitante mantiene obblighi di sicurezza derivanti dall’art. 26 SIC (interferenze con ditte esterne).
Un’impresa di pulizie che opera in un ospedale deve rispettare il Titolo X-bis per i propri lavoratori?
Sì. I lavoratori dell’impresa di pulizie (sub-fornitori ai sensi della definizione dell’art. 286-ter, lettera d) che operano in aree sanitarie dove possono venire a contatto con dispositivi medici taglienti sono inclusi nel campo di applicazione dell’art. 286-bis. Il datore di lavoro (l’impresa di pulizie) deve valutare il rischio e adottare le misure del Titolo X-bis, in coordinamento con la struttura sanitaria.
Uno studente di medicina al primo anno che partecipa a una sessione di laboratorio con prelievi su simulatore (non su pazienti) è tutelato dall’art. 286-bis?
L’art. 286-bis include gli 'studenti che seguono corsi di formazione sanitaria' nelle strutture sanitarie. Se l’attività si svolge in un’autentica struttura sanitaria (ospedale universitario), lo studente è tutelato. Per le attività che si svolgono esclusivamente nelle strutture universitarie senza accesso a pazienti o materiale biologico reale, l’applicazione può essere più limitata.