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Art. 294 c.c. Pluralità di adottati o di adottanti
In vigore
È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Un adottante può adottare più persone anche con atti successivi, ma nessuno può essere adottato contemporaneamente da più persone, eccetto il caso in cui i due adottanti siano marito e moglie.
Ratio della norma
L'articolo 294 c.c. risponde a due esigenze speculari. La prima parte — che ammette l'adozione di più persone — riconosce che un singolo adottante possa avere un progetto di cura o continuità familiare che coinvolge più soggetti nel tempo: questa apertura è funzionale e coerente con la natura dell'adozione ordinaria. La seconda parte — che vieta di essere adottati da più soggetti, salvo l'adozione coniugale — tutela la certezza dello status personale dell'adottato e la univocità del vincolo parentale: se una persona potesse avere due adottanti tra loro non legati da matrimonio, si creerebbero conflitti insolubili nella determinazione del cognome, dei diritti successori e della responsabilità genitoriale.
Analisi del testo
Il primo comma è permissivo: un adottante può adottare «più persone, anche con atti successivi», il che significa che le adozioni possono avvenire in momenti distinti senza che la prima precluda le successive. Non è richiesta alcuna limitazione numerica. Il secondo comma pone il divieto: «nessuno può essere adottato da più di una persona», ma introduce immediatamente l'eccezione dei coniugi. L'adozione coniugale è ammessa perché l'unità della coppia sposata garantisce la coerenza del vincolo: l'adottato acquisisce lo status di figlio di entrambi, con un unico nucleo familiare di riferimento. È rilevante notare che la norma parla di «marito e moglie», formula che — in senso evolutivo e alla luce del principio di non discriminazione — è stata estesa dalla dottrina e dalla prassi anche alle unioni civili ex L. 76/2016, sebbene la questione presenti ancora profili di dibattito interpretativo.
Quando si applica
La norma si applica nell'adozione ordinaria ex art. 291 ss. c.c. Non si pone lo stesso problema nell'adozione legittimante ex L. 184/1983, dove l'adozione da parte di una coppia coniugata è già strutturalmente prevista come modalità principale. La norma assume rilievo pratico nei casi in cui un adottante — già separato o divorziato da un precedente coniuge — intenda procedere a una nuova adozione: in tal caso, occorre verificare che l'adottando non sia già stato adottato da un terzo.
Connessioni con altre norme
L'art. 294 va letto in connessione con l'art. 291 c.c. (condizioni soggettive dell'adozione), con l'art. 299 c.c. (cognome dell'adottato) e con l'art. 300 c.c. (effetti dell'adozione sui vincoli di parentela). Per le implicazioni in materia di stato civile, rileva il d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile).
Domande frequenti
Un single può adottare più persone con l'adozione ordinaria?
Sì. L'art. 294 c.c. ammette esplicitamente che una persona adotti più soggetti, anche con atti successivi nel tempo. Non c'è un limite numerico.
Una persona già adottata può essere adottata di nuovo da un'altra persona?
No, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. Il secondo comma dell'art. 294 vieta di essere adottati da più soggetti non coniugati tra loro, per preservare la chiarezza dello stato personale dell'adottato.
I partner in unione civile possono adottare insieme come i coniugi?
La norma letterale parla di 'marito e moglie'. La questione dell'estensione alle unioni civili ex L. 76/2016 è dibattuta: alcune pronunce hanno riconosciuto il diritto all'adozione del figlio del partner, ma la disciplina organica sull'adozione coniugale per le unioni civili non è ancora pienamente armonizzata.
Cosa succede se un atto di adozione viola il divieto di plurima adozione?
L'atto adottivo compiuto in violazione dell'art. 294 è annullabile. L'azione di annullamento spetta alle persone indicate dall'art. 297 ss. c.c. (adottante, adottando, loro eredi e aventi causa), nel rispetto dei termini previsti.