- Nei lavori in pozzi, fogne, cunicoli e fosse devono essere adottate misure contro i pericoli di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
- In presenza di gas tossici o irrespirabilità dell’aria, i lavoratori devono usare DPI delle vie respiratorie e dispositivi collegati a sistemi di salvataggio gestiti da personale esterno.
- Le maschere respiratorie sostituiscono gli autorespiratori solo con garanzia di sicurezza confermata da analisi della natura e concentrazione dei gas e con aerazione efficace.
- In presenza di gas infiammabili o esplosivi è obbligatoria la bonifica con ventilazione; sono vietati apparecchi a fiamma o fonti di ignizione.
- I lavoratori devono sempre operare abbinati (a coppie) nelle situazioni di rischio gas.
Art. 121 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Presenza di gas negli scavi
In vigore dal 15/05/2008
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
Stesso numero, altri codici
- Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso
- Articolo 121 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili
- Articolo 121 Codice della Strada: Esame di idoneità
- Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme
- Articolo 121 Codice di Procedura Penale: Memorie e richieste delle parti
Il rischio gas negli spazi sotterranei confinati
L’articolo 121 del D.Lgs. 81/2008 affronta il rischio specifico della presenza di gas pericolosi negli spazi sotterranei confinati: pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse. Questo rischio è tra i più insidiosi in edilizia e nei lavori stradali perché i gas (metano, idrogeno solforato, anidride carbonica, monossido di carbonio) sono spesso inodori, incolori e agiscono in modo rapido prima che il lavoratore si renda conto del pericolo. L’art. 121 si integra con le disposizioni del D.P.R. 177/2011 sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, che disciplina le qualifiche delle imprese, le procedure e la formazione specifica richiesta per queste lavorazioni.
Valutazione preventiva del rischio gas
Il comma 1 elenca le fonti di rischio che devono essere considerate nella valutazione: natura geologica del terreno (strati di torba, discariche storiche, zone metanifera), vicinanza a industrie, depositi, raffinerie, stazioni di compressione, metanodotti e condutture di gas. Prima di qualsiasi lavoro in spazi sotterranei, il datore di lavoro deve effettuare o far effettuare una valutazione della probabilità di presenza di gas. Gli strumenti di rilevazione (multigas, O2, CO, H2S, CH4) devono essere calibrati e funzionanti; il primo utilizzo deve avvenire con strumenti inseriti dall’esterno prima che qualsiasi lavoratore scenda nello spazio.
DPI delle vie respiratorie e sistema di salvataggio
Il comma 2 disciplina la situazione in cui la presenza di gas tossici o asfissianti sia accertata o da temere e non sia possibile garantire un’efficiente aerazione. In questo caso è obbligatorio che: (a) i lavoratori siano dotati di autorespiratori (non maschere semplici, che non proteggono in ambienti ipossici) o di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; (b) i lavoratori siano collegati a sistemi di salvataggio (tipicamente cinture e corde di recupero) tenuti da personale all’esterno; (c) il personale esterno sia in continuo collegamento con gli operai all’interno e sia in grado di estrarli rapidamente in caso di incidente. Il personale di sorveglianza esterna non è un ruolo accessorio ma una componente essenziale del sistema di sicurezza.
Maschere vs. autorespiratori: la distinzione critica
Il comma 3 chiarisce quando è ammesso l’uso di maschere respiratorie (filtri) in luogo degli autorespiratori (apparecchi autosufficienti con bombola d'aria): solo se è stato accertato (con analisi strumentale) il tipo e la concentrazione dei gas e solo se la maschera offre garanzia di sicurezza per quel gas a quella concentrazione, e se è assicurata aerazione efficace e continua. Questa condizione è raramente verificata in assenza di analisi strumentale: usare una semplice maschera a filtro in un ambiente con carenza di ossigeno (ipossia) è fatale perché il filtro non aggiunge ossigeno.
Gas infiammabili ed esplosivi: bonifica e divieto di ignizione
Il comma 4 tratta il rischio di esplosione. In presenza di gas infiammabili (metano, GPL, idrogeno) è obbligatoria la bonifica con ventilazione adeguata prima di far accedere i lavoratori; anche dopo la bonifica, se permane il rischio di emanazioni, sono vietati apparecchi a fiamma (saldatori, cannelli, lampade a gas), corpi incandescenti e qualsiasi apparecchiatura suscettibile di produrre scintille o surriscaldamento. Questo vieta anche l’uso di apparecchi elettrici non ATEX in ambienti dove non sia esclusa la possibilità di riaccumulo di gas.
Caso pratico: manutenzione fognatura
Alfa S.r.l. manda Tizio e Caio a ispezionare un tratto di fognatura nel centro di una città industriale. Il capocantiere non effettua una rilevazione preventiva dei gas; i lavoratori scendono con una maschera a filtro per polveri (del tutto inadeguata). Tizio, sceso per primo, perde conoscenza per asfissia da H2S; Caio, tentando di soccorrerlo, è colpito a sua volta. La mancanza di personale esterno, sistemi di salvataggio e rilevazione gas costituisce una violazione multipla dell’art. 121 (commi 1, 2, 5) e del D.P.R. 177/2011, con responsabilità penale grave del datore di lavoro.
Domande frequenti
Quali gas sono più frequenti nelle fogne e nei pozzi?
I gas più comuni sono l’idrogeno solforato (H2S, odore di uova marce, letale a concentrazioni relativamente basse), il metano (inodore, esplosivo), l’anidride carbonica (CO2, asfissiante, più pesante dell’aria) e il monossido di carbonio (CO, inodore, tossico). In aree industriali sono possibili anche gas specifici del ciclo produttivo.
Un rilevatore multigas monouso è sufficiente prima di entrare in uno spazio confinato?
No: il rilevatore deve essere calibrato, funzionante e adatto ai gas attesi. La rilevazione deve essere eseguita inserendo il sensore dallo spazio esterno prima di qualsiasi accesso e mantenuta durante tutto il lavoro con monitoraggio continuo o periodico frequente.
Il D.P.R. 177/2011 sostituisce o integra l’art. 121?
Integra: il D.P.R. 177/2011 aggiunge requisiti specifici di qualificazione delle imprese (presenza di lavoratori con formazione specifica, sorveglianza sanitaria, procedure operative), mentre l’art. 121 definisce le misure di protezione tecniche.
Il lavoro abbinato (a coppie) è obbligatorio in tutti i casi o solo in presenza di gas?
L’art. 121, comma 5 prevede l’obbligo di abbinamento nei casi dei commi 2, 3 e 4, ossia in presenza di gas tossici, asfissianti o infiammabili. Il principio generale del lavoro abbinato negli spazi confinati è comunque raccomandato come buona prassi.
Cosa sono i dispositivi 'collegati a un idoneo sistema di salvataggio'?
Tipicamente cinture di recupero collegate a corde o paranchi gestiti dal personale di sorveglianza all’esterno, che permettono di recuperare meccanicamente il lavoratore incosciente senza che il soccorritore debba entrare nello spazio confinato. Il sistema deve avere portata adeguata al peso del lavoratore equipaggiato.