In sintesi
- È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
- Se il deposito è necessario per le esigenze di lavoro, devono essere predisposte apposite puntellature a sostegno delle pareti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deposito di materiali in prossimità degli scavi
In vigore dal 15/05/2008
1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 120 Codice del Consumo: Prova
- Articolo 120 Codice della Strada: Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
- Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza
- Articolo 120 Codice di Procedura Penale: Testimoni ad atti del procedimento
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il rischio del sovraccarico al ciglio: ratio della norma
L’articolo 120 del D.Lgs. 81/2008 affronta un pericolo apparentemente banale ma responsabile di numerosi infortuni gravi: il deposito di materiali (terra di riporto, pietrame, tubazioni, mattoni) sul bordo degli scavi. Il peso del deposito genera un sovraccarico laterale sul terreno che aumenta la pressione sulle pareti dello scavo, riducendo il margine di sicurezza contro il franamento. In terreni già al limite della stabilità, anche un deposito modesto può innescare un cedimento progressivo o improvviso che travolge i lavoratori all’interno della trincea o del pozzo.
Il divieto generale e la sua portata
La norma è lapidaria: «è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi». Non esiste una distanza minima fissa codificata per legge; la distanza di sicurezza dal ciglio dipende dalla profondità dello scavo, dalla natura del terreno e dal peso del deposito, e deve essere determinata caso per caso nella valutazione del rischio. In pratica, molti PSC e POS riportano una distanza convenzionale di almeno 1 metro dal ciglio per depositi leggeri e maggiori distanze per carichi pesanti, ma si tratta di indicazioni operative non di soglie normative. Il materiale estratto dallo scavo (terra di scavo) deve essere allontanato dall’area immediatamente o depositato in zone lontane dal ciglio.
Deroga per necessità: la puntellatura
La norma ammette una deroga quando il deposito in prossimità del ciglio sia «necessario per le condizioni del lavoro», situazione che può verificarsi in cantieri con spazi ristretti o in presenza di vincoli logistici che impediscono l’allontanamento immediato del materiale. In questo caso è obbligatorio provvedere alle «necessarie puntellature», ossia sistemi di armatura o sostegno delle pareti dello scavo capaci di controbilanciare il sovraccarico aggiuntivo. La puntellatura deve essere progettata (o almeno verificata da persona competente) per il carico effettivo del deposito; non è sufficiente una puntellatura generica già presente per altri motivi.
Coordinamento con l’art. 119 SIC e il PSC
L’art. 120 si applica in coordinamento con l’art. 119 SIC (pozzi, scavi e cunicoli) e con l’art. 118 SIC (splateamento e sbancamento). Il PSC deve prevedere le modalità di gestione del materiale di scavo, inclusa la destinazione (deposito temporaneo, allontanamento con autocarro) e i percorsi interni al cantiere. Il POS delle imprese esecutrici deve specificare le procedure operative per ogni fase di scavo. La violazione dell’art. 120 è punita dall’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Caso pratico: deposito di terra a bordo trincea
Durante lo scavo di una trincea per fognatura, Alfa S.r.l. accumula sistematicamente la terra estratta sul ciglio destro della trincea, a meno di 50 cm dal bordo, per praticità di movimentazione. Il capocantiere Tizio non installa alcuna puntellatura aggiuntiva. Dopo tre giorni di lavoro, il peso accumulato innesca un cedimento della parete destra che seppellisce parzialmente il lavoratore Caio. L’ispezione dell’organo di vigilanza accerta la mancata osservanza dell’art. 120 e la totale assenza di misure di gestione del materiale di scavo nel POS.
Domande frequenti
Esiste una distanza minima per legge tra il ciglio dello scavo e il deposito?
No, la legge non fissa una distanza minima numerica. Il divieto è generale; dove la necessità impone il deposito in prossimità, occorre valutare caso per caso la distanza di sicurezza in funzione della profondità, del terreno e del peso del materiale.
Il materiale di scavo (terra) deve essere smaltito subito?
Deve comunque essere allontanato dal ciglio. In cantieri con spazio sufficiente può essere depositato temporaneamente lontano dallo scavo; nei cantieri ristretti va caricato e asportato dal cantiere progressivamente man mano che procede l’escavazione.
Cosa si intende per 'puntellatura' ai fini dell’art. 120?
Sistemi di armatura delle pareti dello scavo (tavole, palancole, sbadacchi) dimensionati anche per il carico aggiuntivo del deposito in prossimità del ciglio. Non è sufficiente la puntellatura già presente per la stabilità ordinaria dello scavo.
L’art. 120 si applica anche ai depositi di materiali in ingresso (mattoni, tubi)?
Sì: il divieto riguarda qualsiasi deposito di materiali, sia il materiale estratto dallo scavo sia i materiali portati in cantiere per la costruzione (tubazioni, cls, mattoni, ecc.).
Il RSPP deve verificare il rispetto dell’art. 120 durante i sopralluoghi?
Sì: il sopralluogo periodico del RSPP deve includere la verifica della corretta gestione del materiale di scavo e l’assenza di depositi pericolosi al ciglio. Le non conformità rilevate devono essere segnalate al datore di lavoro con obbligo di immediata correzione.