← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Negli scavi di pozzi e trincee oltre 1,50 m di profondità (terreni non stabili) è obbligatoria l’armatura di sostegno man mano che procede lo scavo.
  • Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere almeno 30 cm dai bordi degli scavi.
  • Nei cunicoli (salvo roccia stabile) devono essere predisposte armature di volta e pareti, rimosse solo a mano a mano che avanza il rivestimento in muratura.
  • Nei pozzi profondi oltre 3 m va installato un impalcato protettivo con apertura per la benna; il sollevamento del materiale scavato segue l’allegato XVIII, punto 3.4.
  • Pozzi e cunicoli devono avere dimensioni che consentano il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi, con assistenza esterna continua.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Pozzi, scavi e cunicoli

In vigore dal 15/05/2008

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. ((

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII. ))

Ambito e ratio: gli scavi confinati

L’articolo 119 del D.Lgs. 81/2008 regolamenta le lavorazioni in spazi confinati sotterranei, pozzi, trincee e cunicoli, che presentano un profilo di rischio ben più grave degli scavi a cielo aperto disciplinati dall’art. 118 SIC. Il confinamento amplifica i pericoli di franamento (la pressione laterale del terreno è maggiore rispetto agli scavi aperti), aggiunge il rischio di presenza di gas o vapori tossici (art. 121 SIC) e rende più difficile il soccorso in caso di infortunio. La norma è costruita su un principio progressivo: le misure si applicano man mano che lo scavo avanza, perché la stabilità del terreno può mutare a ogni metro di profondità.

Armatura di sostegno nelle trincee e nei pozzi

Il comma 1 impone l’armatura di sostegno negli scavi di pozzi e trincee più profondi di 1,50 m «quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità». La soglia di 1,50 m non è una soglia di sicurezza assoluta: è il punto oltre il quale il rischio di seppellimento per franamento diventa potenzialmente letale. L’armatura deve essere installata in modo progressivo, «man mano che procede lo scavo»: è vietato scavare il tratto completo e poi tentare di installare le armature (operazione pericolosissima perché espone i lavoratori al terreno nudo mentre installan i presidi). Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere almeno 30 cm dai bordi degli scavi (comma 2), per evitare che il materiale giacente sul bordo scivoli all’interno dello scavo o comprometta il corrimano.

Cunicoli: armatura di volta e coordinamento con la muratura

Il comma 3 disciplina lo scavo di cunicoli, gallerie orizzontali di piccola sezione, che presentano il rischio specifico del distacco della volta. L’armatura deve essere applicata progressivamente all’avanzamento del fronte di scavo; può essere rimossa solo nella misura in cui il rivestimento in muratura o cemento avanza e sostituisce la funzione portante dell’armatura provvisoria. La deroga per la roccia «che non presenti pericolo di distacchi» richiede una valutazione professionale: non è sufficiente la valutazione empirica del capocantiere, ma è opportuna (e spesso necessaria) una relazione geologica.

Pozzi profondi: impalcato protettivo e sollevamento materiali

Il comma 6 introduce l’obbligo di un «robusto impalcato» con apertura per il passaggio della benna nei pozzi di fondazione profondi oltre 3 m. L’impalcato protegge gli operai nello scavo dalla caduta di materiale durante l’asportazione del materiale scavato. Il comma 7-bis, aggiunto dal D.Lgs. 106/2009, rimanda al punto 3.4 dell’allegato XVIII per le modalità di sollevamento del materiale: questo allegato fissa i requisiti tecnici delle attrezzature di sollevamento, i limiti di carico e le procedure operative.

Assistenza esterna e dimensioni di sicurezza

Il comma 7 stabilisce due requisiti collegati: (a) una «adeguata assistenza all’esterno», ossia almeno un lavoratore costantemente presente fuori dallo spazio confinato, in grado di attivare il soccorso o intervenire in caso di emergenza; (b) dimensioni del pozzo o cunicolo sufficienti a permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi, il che implica sezioni minime che variano in funzione del peso corporeo e delle attrezzature di soccorso disponibili. Questo requisito è strettamente collegato con le norme specifiche sugli spazi confinati (D.P.R. 177/2011) che regolamentano qualifiche, procedure e attrezzature per le lavorazioni in ambienti classificati come confinati.

Caso pratico: trincea idraulica

Alfa S.r.l. esegue lo scavo di una trincea per la posa di una condotta fognaria, profondità 2,80 m, in terreno misto sabbia-ghiaia. Il capocantiere Tizio valuta empiricamente il terreno come «abbastanza compatto» e non installa le armature laterali. Caio, che lavora in fondo alla trincea, viene travolto da un cedimento laterale. Il soccorso è reso difficile dalla sezione ristretta. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) (arresto 2-4 mesi o ammenda 1.000-4.800 euro) per violazione dell’art. 119, comma 1. Poiché non vi era nemmeno un assistente esterno, scatta anche la violazione del comma 7.

Domande frequenti

La soglia di 1,50 m si applica sempre o solo in terreni instabili?

Si applica quando la consistenza del terreno non dà sufficiente garanzia di stabilità. In terreni molto compatti o rocciosi la soglia può essere superata senza armatura, ma la valutazione deve essere documentata e motivata nel POS.

Le tavole di rivestimento devono sporgere di 30 cm dal bordo: su tutti i lati?

Sì, su tutti i lati aperti dello scavo dove è installato il rivestimento. La sporgenza serve a contenere il materiale che potrebbe scivolare dai bordi verso l’interno della trincea.

Cosa si intende per 'adeguata assistenza all’esterno' nei pozzi?

Almeno un lavoratore formato e attrezzato che rimanga all’esterno del pozzo per tutta la durata della lavorazione interna, in grado di dare l’allarme e partecipare alle operazioni di soccorso senza entrare nello spazio confinato.

Il D.P.R. 177/2011 sugli spazi confinati si applica ai pozzi di fondazione?

Sì, se il pozzo presenta i requisiti dello spazio confinato (accesso limitato, ventilazione naturale insufficiente, rischio di accumulo di gas o vapori). Il D.P.R. 177/2011 aggiunge ulteriori requisiti di qualificazione delle imprese e delle procedure operatorie.

Chi autorizza la rimozione dell’armatura di un cunicolo?

Il capo cantiere o il preposto designato, sulla base del progresso del rivestimento in muratura o cemento. La rimozione deve avvenire in modo progressivo e coordinato con l’avanzamento del rivestimento definitivo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.