- Prima dell’inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all’ASL, alla direzione provinciale del lavoro (e al prefetto per i lavori pubblici) la notifica preliminare, per i cantieri con più imprese esecutrici, per i cantieri che diventano tali per effetto di varianti, o per i cantieri con una sola impresa ma con entità presunta ≥ 200 uomini-giorno.
- La notifica alimenta una banca dati dell’INL e gli organismi paritetici dell’edilizia possono chiederne copia agli organi di vigilanza.
- Copia della notifica deve essere affissa in modo visibile nel cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza.
Art. 99 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Notifica preliminare
In vigore dal 15/05/2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. ((1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente)) .
1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio
- Articolo 99 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 99 Codice del Consumo: Assicurazione
- Articolo 99 Codice della Strada: Foglio di via
- Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda
- Articolo 99 Codice di Procedura Penale: Estensione al difensore dei diritti dell’imputato
La notifica preliminare: funzione e finalità
L’art. 99 D.Lgs. 81/2008 disciplina la notifica preliminare che il committente (o il responsabile dei lavori) deve inviare alle autorità di vigilanza prima dell’inizio dei lavori in determinati cantieri. La notifica è lo strumento attraverso cui l’autorità di vigilanza viene messa a conoscenza dell’esistenza del cantiere, delle sue caratteristiche e dei soggetti responsabili, in modo da poter pianificare le proprie attività di ispezione e controllo. La notifica non è un’autorizzazione preventiva e il suo invio non condiziona la legittimità dell’avvio dei lavori (salvo la sospensione del titolo abilitativo ex art. 90, comma 10 SIC in caso di inadempienza). È piuttosto un adempimento burocratico-informativo che attiva il sistema di controllo pubblico sulla sicurezza del cantiere.I cantieri soggetti all’obbligo di notifica
Il comma 1 individua tre categorie di cantieri soggetti all’obbligo: a) Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea): sono i cantieri più complessi e a maggior rischio di infortuni da interferenza tra lavorazioni; b) Cantieri che, inizialmente non soggetti alla notifica (perché con una sola impresa), vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute (es. subappalto aggiunto in corso d'opera); c) Cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini-giorno: anche i cantieri mono-impresa di dimensioni rilevanti sono soggetti a notifica.Contenuto della notifica (allegato XII)
La notifica deve contenere le informazioni previste dall’allegato XII: dati identificativi del committente, dell’eventuale responsabile dei lavori, del CSP e del CSE, localizzazione del cantiere, descrizione dell’opera, data di inizio dei lavori, durata prevista, numero massimo di lavoratori presenti, numero di imprese e di lavoratori autonomi previsti, dati identificativi delle imprese già selezionate. La notifica deve essere aggiornata ogni volta che cambiano i dati rilevanti (es. cambio del CSE, aggiunta di un’impresa non prevista inizialmente). La norma del 2024 (D.L. 19/2024) ha introdotto la trasmissione alla cassa edile territorialmente competente.Esposizione in cantiere e banca dati INL
Il comma 2 impone l’affissione in modo visibile nel cantiere della copia della notifica. Questa affissione assolve una funzione informativa verso i lavoratori e di controllo immediato per l’organo di vigilanza: un ispettore che entra in cantiere può verificare immediatamente se la notifica è stata effettuata e se i dati sono aggiornati. Il comma 1-bis prevede che le comunicazioni di notifica alimentino una banca dati istituita presso l’INL, interoperabile con le banche dati esistenti. Questo sistema centralizzato permette all’INL di monitorare l’attività dei cantieri su base nazionale e di pianificare le ispezioni in modo più efficiente.Domande frequenti
La notifica preliminare deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori o può essere inviata contestualmente all’inizio?
Deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori, come indicato dall’art. 99, comma 1. Non è previsto un termine minimo di anticipo, ma la notifica deve precedere l’avvio delle attività di cantiere. In mancanza, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90, comma 10 SIC).
Se durante i lavori l’impresa aggiunge un subappaltatore non previsto, deve essere aggiornata la notifica?
Sì. La norma prevede l’invio degli «eventuali aggiornamenti» ogni volta che cambiano i dati rilevanti. L’aggiunta di un’impresa esecutrice non prevista è una variazione che deve essere comunicata con una notifica aggiornata. Anche il cambio del CSE o del responsabile dei lavori richiedono l’aggiornamento della notifica.
Un cantiere condominiale per rifacimento facciate con un’unica impresa è soggetto a notifica?
Dipende dall’entità: se l’impresa prevede un’entità presunta di lavoro inferiore a 200 uomini-giorno, la notifica non è obbligatoria (se è una sola impresa). Se supera la soglia, è obbligatoria. In ogni caso, se vengono aggiunte imprese esecutrici durante i lavori (anche per l’installazione della piattaforma), scatta l’obbligo.
Chi deve ricevere la notifica preliminare?
La notifica deve essere trasmessa all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) e alla direzione provinciale del lavoro (ora ufficio territoriale dell’ITL), limitatamente ai lavori pubblici anche al prefetto territorialmente competente. Dal 2024, la notifica deve essere trasmessa anche alla cassa edile territorialmente competente (comma 1.1).
Gli organismi paritetici dell’edilizia possono accedere ai dati delle notifiche preliminari?
Sì, ma solo mediante richiesta agli organi di vigilanza (comma 3). Non hanno accesso diretto alla banca dati, ma possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari depositate presso gli organi di vigilanza. Questo accesso supporta le funzioni di monitoraggio del settore svolte dagli organismi paritetici.