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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per proteggerlo da rischi che minacciano la sua sicurezza o salute durante il lavoro.
  • La definizione di DPI include ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo e si integra con le definizioni del Regolamento UE 2016/425.
  • Non sono DPI gli indumenti ordinari, le attrezzature dei servizi di soccorso, le dotazioni militari o di polizia, le attrezzature proprie dei mezzi di trasporto, i materiali sportivi e gli apparecchi per la rilevazione di rischi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Ai fini del presente decreto si intende)) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ((Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1 , 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425 .))

2. ((Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI)) : a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

La definizione di DPI nel contesto normativo
L’art. 74 D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo III, Capo II, dedicato ai dispositivi di protezione individuale, con la definizione fondamentale di DPI che delimita l’ambito di applicazione degli obblighi degli artt. 75-79 SIC. La norma si coordina con il Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la vecchia Direttiva 89/686/CEE), il quale disciplina i requisiti di produzione, marcatura CE e commercializzazione dei DPI. La distinzione tra «attrezzatura di lavoro» (Titolo III, Capo I) e «dispositivo di protezione individuale» (Titolo III, Capo II) è essenziale: i DPI sono strumenti di protezione dell’operatore, non strumenti per eseguire il lavoro. Un guanto antitaglio è un DPI; una sega circolare è un’attrezzatura di lavoro. La linea di confine non è sempre netta (es. scarpe antinfortunistiche usate anche come calzatura ordinaria), ma il criterio è quello della destinazione primaria a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore.
La nozione ampia di DPI
La definizione comprende «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore». Il requisito dell’indossabilità distingue i DPI dai dispositivi di protezione collettiva (DPC), che proteggono l’intera area di lavoro indipendentemente dall’individuo (es. reti di sicurezza, barriere, sistemi di aspirazione localizzata). Rientrano nella nozione: caschi protettivi, elmetti, guanti antitaglio e anticalore, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, schermi facciali, otoprotettori (tappi e cuffie antirumore), respiratori filtranti e autorespiratori, imbracature per il lavoro in quota, indumenti ignifughi e antistatici, giubbotti ad alta visibilità. La definizione include anche «ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo»: il cordino di trattenuta collegato all’imbracatura è quindi anch'esso un DPI.
Le esclusioni: cosa non è DPI
Il comma 2 elenca tassativamente le categorie escluse dalla definizione. La ratio di ciascuna esclusione è diversa. Gli indumenti ordinari e le uniformi non destinate alla protezione (divise aziendali, abbigliamento da lavoro generico) non sono DPI perché mancano della destinazione specifica alla protezione contro rischi per la salute e la sicurezza. Solo gli indumenti che proteggono contro rischi specifici, calore, sostanze chimiche, cariche elettrostatiche, rientrano nella definizione. Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio, delle forze armate e di polizia sono escluse perché soggette a discipline speciali; le dotazioni dei mezzi di trasporto perché inerenti alla sicurezza stradale o di bordo, non alla sicurezza sul lavoro in senso stretto. I materiali sportivi sono esclusi quando usati per attività sportive, ma non quando vengono usati in contesto lavorativo (es. imbracature da escalada usate da un operaio per lavori in quota diventano DPI). Gli apparecchi portatili per rilevare rischi (rilevatori di gas, dosimetri) sono esclusi perché non proteggono direttamente il corpo ma segnalano il pericolo.
Interazione con il Regolamento UE 2016/425
Il Regolamento UE 2016/425 ha introdotto una classificazione dei DPI in tre categorie in base al livello di rischio. La categoria I comprende i DPI per rischi minimi (guanti da giardinaggio, occhiali per sole ordinari); la categoria II quelli per rischi intermedi (la maggior parte dei DPI da lavoro); la categoria III quelli per rischi gravi o mortali (autorespiratori, imbracature per l’anticaduta, DPI per agenti chimici pericolosi). Per i DPI di categoria III è obbligatoria la valutazione di conformità da parte di un organismo notificato terzo.

Domande frequenti

Una giacca ad alta visibilità usata in cantiere è un DPI?

Sì, se è destinata a proteggere il lavoratore dal rischio di essere investito dai veicoli grazie alla segnalazione visiva. In questo caso rientra nella definizione di DPI (categoria II ai sensi del Regolamento UE 2016/425) e deve riportare la marcatura CE con il numero dell’organismo notificato.

I tappi antirumore monouso sono DPI?

Sì, i tappi auricolari (inserti) e le cuffie antirumore sono DPI di categoria II destinati a proteggere dall’esposizione al rumore (art. 193 D.Lgs. 81/2008). Devono recare la marcatura CE e rispettare i requisiti di attenuazione (SNR, H, M, L) adeguati al livello di rumore presente nell’ambiente di lavoro.

Un addetto alla sicurezza che indossa un giubbotto antiproiettile mentre lavora: è un DPI?

No, secondo il comma 2, lettera c): le attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia e del personale per il mantenimento dell’ordine pubblico sono espressamente escluse dalla definizione di DPI ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Rimangono soggette a discipline speciali di settore.

Il casco da moto indossato da un corriere per le consegne è un DPI?

No, rientra nell’esclusione delle «attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto» (comma 2, lettera d). La sicurezza stradale è disciplinata dal Codice della Strada, non dal D.Lgs. 81/2008. L’eventuale casco protettivo usato all’interno di un magazzino per rischi di caduta di oggetti sarebbe invece un DPI.

Gli occhiali protettivi da laboratorio possono essere equiparati a occhiali da vista con lenti graduate?

No. Gli occhiali da vista ordinari non soddisfano i requisiti di resistenza meccanica e protezione chimica dei DPI. In laboratorio, il lavoratore che porta occhiali da vista deve utilizzare comunque gli occhiali di protezione certificati CE sopra i propri, oppure optare per occhiali protettivi con correzione visiva su misura.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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