Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 15/05/2008

1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL. ((

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma

1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. ))

In sintesi

  • L’art. 40 impone al medico competente di trasmettere entro il primo trimestre dell’anno successivo le informazioni aggregate sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ai servizi competenti per territorio (ASL/SPESAL).
  • Le informazioni devono essere elaborate evidenziando le differenze di genere e trasmesse esclusivamente per via telematica.
  • Le regioni aggregano i dati a livello di ASL e li trasmettono all’INAIL (ex ISPESL).
  • I contenuti e le modalità di trasmissione sono definiti con decreto ministeriale, secondo criteri di semplicità e certezza.
Indice dei contenuti

Il flusso informativo sanitario: dal medico competente al sistema pubblico

L’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 istituisce un flusso informativo periodico dal medico competente verso il sistema sanitario pubblico, con l’obiettivo di costruire una base epidemiologica affidabile sulle condizioni di salute dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. I dati trasmessi dal medico competente, relativi all’anno precedente e trasmessi entro il primo trimestre, alimentano il sistema informativo sanitario a livello territoriale (ASL) e nazionale (INAIL), contribuendo al monitoraggio delle malattie professionali, delle esposizioni a rischio e dell’efficacia delle misure preventive adottate.

Contenuto della trasmissione: dati aggregati e disaggregazione per genere

I dati trasmessi dal medico competente sono aggregati, non si tratta di informazioni nominative sui singoli lavoratori, tutelate dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003, ma di statistiche elaborate per il complesso dei lavoratori soggetti a sorveglianza. La norma prevede espressamente che i dati siano elaborati «evidenziando le differenze di genere»: una previsione di grande rilevanza epidemiologica, in quanto molte patologie professionali presentano andamenti diversi tra uomini e donne (si pensi ai disturbi muscoloscheletrici, all’esposizione a determinati agenti chimici o ai rischi psicosociali). La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, secondo il modello definito nell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008, aggiornato con il decreto ministeriale previsto dal comma 2-bis.

Il percorso dei dati: dal territorio al livello nazionale

I dati trasmessi dal medico competente ai servizi competenti per territorio vengono poi aggregati dalle ASL a livello regionale. Le regioni, a loro volta, trasmettono le informazioni all’INAIL (che ha assorbito le funzioni dell’ISPESL, originariamente citato dalla norma). A livello nazionale, questi dati contribuiscono alla costruzione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) ex art. 8 SIC e alle statistiche che l’INAIL pubblica annualmente sulle malattie professionali. La qualità di questa catena informativa dipende dalla puntualità e dall’accuratezza con cui ciascun medico competente assolve al proprio obbligo di trasmissione.

Profili pratici e responsabilità del medico competente

La violazione dell’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 40 è sanzionata dall’art. 58, comma 1, lett. e), SIC con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro. Questa sanzione si aggiunge alle conseguenze sul piano deontologico professionale che possono derivare dall’inadempimento. Per il medico competente, la trasmissione dei dati ex art. 40 deve essere inserita nel calendario delle scadenze annuali: entro il 31 marzo di ogni anno devono essere inviati telematicamente i dati relativi all’anno precedente, per tutti i datori di lavoro di cui si è stati medico competente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Interpello Min. Lavoro

Interpello n. 8/2019 del 2 dicembre 2019

La Commissione per gli interpelli chiarisce quale medico competente sia obbligato alla trasmissione telematica delle informazioni sanitarie ex art. 40, comma 1 D.Lgs. 81/2008 in caso di avvicendamento nel corso dell'anno: l'obbligo di comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio all'ASL compete al medico competente in carica al momento della scadenza, anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.

Domande frequenti

Entro quando il medico competente deve trasmettere i dati sanitari aggregati alle ASL?

Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, quindi entro il 31 marzo. I dati vanno trasmessi esclusivamente per via telematica ai servizi sanitari competenti per territorio (SPESAL delle ASL).

I dati trasmessi dal medico competente alle ASL includono le informazioni personali sui singoli lavoratori?

No. Si tratta di dati aggregati e anonimi relativi al complesso dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria dell’azienda. Le informazioni sanitarie individuali sono coperte dal segreto professionale e dalla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003).

Il medico competente che non trasmette i dati ex art. 40 rischia sanzioni?

Sì. L’art. 58, comma 1, lett. e), SIC prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione dell’art. 40, comma 1. La sanzione si cumula con eventuali conseguenze deontologiche e con la responsabilità per l’inadempimento degli obblighi professionali.

Perché la norma richiede che i dati sanitari siano elaborati evidenziando le differenze di genere?

Perché le malattie professionali e i rischi lavorativi presentano spesso andamenti diversi tra uomini e donne, per ragioni biologiche e occupazionali. La disaggregazione per genere permette di identificare differenze epidemiologiche rilevanti e di orientare più efficacemente le politiche di prevenzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.