In sintesi
- L’art. 24 impone agli installatori e montatori di impianti, attrezzature e altri mezzi tecnici di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni.
- Gli installatori devono rispettare le istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
- La norma responsabilizza chi materialmente realizza l’installazione, complementando la responsabilità del fabbricante (art. 23 SIC) e del datore di lavoro committente.
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Art. 24 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi degli installatori
In vigore dal 15/05/2008
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati
- Articolo 24 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 24 Codice del Consumo: Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
- Articolo 24 Codice della Strada: Pertinenze delle strade
- Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
- Articolo 24 Codice di Procedura Penale: Decisioni del giudice di appello sulla competenza
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il ruolo dell’installatore nella catena della sicurezza
L’art. 24 del D.Lgs. 81/2008 chiude il sistema di responsabilità nella catena di fornitura e installazione delle attrezzature di lavoro, identificando nell’installatore un soggetto autonomamente responsabile del corretto montaggio. Un macchinario conforme alla Direttiva Macchine può diventare pericoloso se installato in modo errato: fondamenta inadeguate che trasmettono vibrazioni eccessive, cablaggio elettrico non conforme, sistemi di aspirazione collegati in modo da non funzionare correttamente, protezioni rimontate in posizione sbagliata. L’art. 24 serve a presidiare questa fase critica del ciclo di vita dei mezzi tecnici nei luoghi di lavoro.
Il doppio riferimento: norme di sicurezza e istruzioni del fabbricante
L’obbligo dell’installatore si articola su due livelli complementari. Il primo è il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro applicabili all’attività di installazione in quanto tale: le regole di sicurezza che l’installatore deve rispettare come lavoratore o come imprenditore nella realizzazione del proprio lavoro (uso dei DPI adeguati, rispetto delle misure di sicurezza del cantiere in cui opera, ecc.). Il secondo è il rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti: ogni apparecchiatura viene accompagnata da un manuale d'installazione che specifica le procedure corrette di montaggio, i requisiti del sito di installazione, le verifiche da effettuare prima della messa in esercizio. Discostarsi da queste istruzioni senza giustificazione tecnica fondata espone l’installatore a responsabilità.
Profili di responsabilità e sanzioni
Le violazioni degli obblighi degli installatori sono sanzionate dall’art. 57, comma 3, SIC: arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro. In caso di infortuni causati da un’installazione non conforme, l’installatore può rispondere anche penalmente per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme di sicurezza. Nella pratica, la responsabilità dell’installatore si intreccia spesso con quella del datore di lavoro committente, che è tenuto a verificare la corretta installazione prima dell’avvio delle attrezzature, e con quella del fabbricante, qualora il difetto di installazione sia riconducibile a istruzioni inadeguate o incomplete nel manuale d'uso.
Profili pratici per datori di lavoro e RSPP
Per un datore di lavoro che acquisti e faccia installare nuove attrezzature, l’art. 24 suggerisce alcune cautele pratiche: richiedere all’installatore la documentazione attestante la conformità dell’installazione alle istruzioni del fabbricante; conservare il verbale di collaudo; far effettuare la verifica finale da parte del fabbricante o di un tecnico qualificato prima dell’avvio della produzione. Per un RSPP, verificare che le nuove installazioni siano accompagnate da questa documentazione è parte integrante dell’attività di gestione del DVR: ogni nuovo macchinario installato modifica il profilo di rischio dell’unità produttiva e richiede un aggiornamento della valutazione dei rischi.
Domande frequenti
Chi è responsabile se un macchinario installato non rispetta le istruzioni del fabbricante e causa un infortunio?
L’installatore che si è discostato dalle istruzioni del fabbricante può rispondere per violazione dell’art. 24 SIC (sanzione ex art. 57, comma 3) e potenzialmente per lesioni o omicidio colposo. Anche il datore di lavoro committente che non ha verificato la corretta installazione prima dell’avvio può essere chiamato a rispondere.
L’installatore deve rispettare anche le norme di sicurezza del luogo in cui opera durante il montaggio?
Sì. L’art. 24 richiama le «norme di salute e sicurezza sul lavoro» nell’esercizio delle funzioni dell’installatore. Questo include il rispetto delle misure di sicurezza del cantiere o dello stabilimento in cui opera, l’uso dei DPI adeguati ai rischi presenti e il coordinamento con il datore di lavoro committente.
È consigliabile far sottoscrivere all’installatore una dichiarazione di conformità dell’installazione?
Sì, è una buona pratica. Una dichiarazione scritta da parte dell’installatore, attestante che il montaggio è stato effettuato in conformità alle istruzioni del fabbricante e alle norme di sicurezza applicabili, tutela il datore di lavoro committente e costituisce documentazione utile in caso di ispezioni o contenziosi.