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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 284 c.c. [Legittimazione per provvedimento del

In vigore

giudice] (1) […]

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In sintesi

  • Articolo il cui testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», privo di contenuto precettivo vigente.
  • La rubrica richiama la «legittimazione per provvedimento del giudice», modalità alternativa di legittimazione dei figli naturali.
  • L'istituto è stato abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013.
  • L'art. 315 c.c. sancisce oggi l'unicità dello stato giuridico di figlio, rendendo superflua ogni forma di legittimazione.

L'art. 284 c.c. reca la rubrica sulla legittimazione per provvedimento del giudice, ma il testo normativo risulta soppresso.

Ratio
L'art. 284 c.c. disciplinava la legittimazione per provvedimento del giudice, modalità attraverso la quale il figlio naturale poteva acquisire lo stato di figlio legittimo per decisione giudiziale, nei casi in cui il matrimonio tra i genitori non fosse possibile. Con la riforma del 2012-2013, l'intero istituto è stato abolito per effetto dell'equiparazione di tutti i figli.
Analisi
Prima della riforma, la legittimazione per provvedimento del giudice operava come strumento residuale e discrezionale su istanza del genitore o del figlio. La soppressione del testo riflette la scelta del legislatore del 2013 di eliminare tutto il corpus normativo sulla legittimazione, incompatibile con il principio di unicità della filiazione. Oggi tutti i figli sono semplicemente «figli», con identici diritti e doveri (art. 315 c.c.).
Quando si applica
La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni pregresse si rinvia al d.lgs. 154/2013.
Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; art. 283 c.c. (legittimazione per susseguente matrimonio, anch'essa soppressa); artt. 269 ss. c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione, tuttora vigente).

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 284 c.c.?

Disciplinava la legittimazione per provvedimento del giudice, ossia la possibilità di acquisire lo stato di figlio legittimo attraverso una decisione del tribunale.

Qual è la differenza tra legittimazione per provvedimento del giudice e dichiarazione giudiziale di filiazione?

La legittimazione convertiva lo status di figlio naturale già riconosciuto in quello di figlio legittimo; la dichiarazione giudiziale accerta il rapporto di filiazione in mancanza di riconoscimento. La prima è abolita, la seconda è tuttora vigente.

L'art. 284 c.c. è stato formalmente abrogato o solo svuotato?

Il testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», senza abrogazione formale: la disposizione è comunque priva di contenuto normativo applicabile.

Un figlio legittimato per provvedimento del giudice prima del 2014 mantiene i suoi diritti?

Sì. Le legittimazioni già pronunciate producono i loro effetti, regolati dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013.

È ancora possibile chiedere al giudice di «legittimare» un figlio?

No. L'istituto della legittimazione è stato abolito. Per accertare la filiazione si ricorre alle azioni di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (artt. 269 ss. c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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