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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 22 impone ai progettisti di luoghi, posti di lavoro e impianti di rispettare i principi generali di prevenzione già nella fase progettuale.
  • I progettisti devono scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • La prevenzione integrata sin dalla progettazione, «safety by design», è il principio fondamentale che ispira la norma.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei progettisti

In vigore dal 15/05/2008

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Safety by design: la prevenzione inizia al tavolo da disegno

L’art. 22 del D.Lgs. 81/2008 traduce in obbligo giuridico il principio fondamentale della prevenzione integrata sin dalla progettazione, nel lessico internazionale della sicurezza, safety by design. Il legislatore ha compreso che molti rischi nei luoghi di lavoro non nascono dall’imprudenza degli operatori o dalla carenza di DPI, ma sono intrinsecamente legati alle scelte progettuali compiute a monte: la disposizione delle macchine in un impianto, l’altezza dei bancali in un magazzino, la larghezza dei corridoi in uno stabilimento, la tipologia di pavimentazione in un’area produttiva. Agire sul rischio in sede di progettazione è incomparabilmente più efficace e meno costoso che intervenire correttivamente su impianti già realizzati.

Gli obblighi dei progettisti

L’obbligo è formulato in modo sintetico ma denso: i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione «al momento delle scelte progettuali e tecniche» e scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari. Questo significa che il progettista non può ignorare le norme di sicurezza come se fossero un vincolo esterno al progetto da gestire in fase di costruzione: deve integrarle fin dall’inizio del processo progettuale. La scelta dei materiali, delle tecnologie produttive, dei sistemi di movimentazione, delle soluzioni architettoniche deve avvenire tenendo conto dei rischi per la salute e la sicurezza dei futuri lavoratori.

Responsabilità del progettista e rapporto con il datore di lavoro

L’art. 22 configura una responsabilità autonoma del progettista per le scelte progettuali che violino i principi di prevenzione. Questa responsabilità non sostituisce quella del datore di lavoro, che rimane il soggetto principale della catena preventiva, ma si aggiunge ad essa. In caso di infortunio riconducibile a un difetto progettuale, potrebbe essere chiamato a rispondere sia il datore di lavoro che ha accettato un progetto non conforme, sia il professionista che lo ha redatto. Per i progettisti, l’obbligo dell’art. 22 richiede una conoscenza aggiornata della normativa tecnica di sicurezza rilevante per il tipo di impianto o luogo di lavoro progettato: norme UNI, EN, ISO, nonché i decreti ministeriali di settore. Le violazioni degli obblighi dei progettisti sono sanzionate dall’art. 57, comma 1, SIC: arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Profili pratici: dalla norma alla progettazione reale

Per un ingegnere che progetta un capannone industriale o un architetto che disegna gli uffici di una nuova sede aziendale, l’art. 22 si traduce in obblighi concreti: rispettare le prescrizioni del D.M. Luoghi di lavoro per altezze minime, superfici, illuminazione, ventilazione e vie di esodo; prevedere spazi adeguati per la movimentazione sicura dei materiali; progettare i posti di lavoro nel rispetto dei principi ergonomici; garantire l’accessibilità degli impianti per la manutenzione in sicurezza. Per i progettisti di macchinari e attrezzature, il rispetto delle direttive europee applicabili (es. Direttiva Macchine, Direttiva Bassa Tensione, Direttiva ATEX) e delle correlate norme tecniche armonizzate è il presupposto per l’apposizione della marcatura CE.

Domande frequenti

Un architetto che progetta un ufficio aperto deve tenere conto delle norme di sicurezza sul lavoro?

Sì. L’art. 22 impone ai progettisti di rispettare i principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali. Questo include spazi adeguati, illuminazione, ventilazione, ergonomia delle postazioni, vie di esodo conformi alla normativa antincendio e accessibilità per persone con disabilità.

Il progettista di un impianto industriale risponde penalmente se il suo progetto causa un infortunio sul lavoro?

Potenzialmente sì. L’art. 57, comma 1, SIC punisce con arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro i progettisti che violano l’art. 22. In caso di infortuni gravi, può configurarsi anche responsabilità per lesioni colpose o omicidio colposo se il difetto progettuale è la causa determinante dell’evento.

Il principio di prevenzione integrata vale solo per le nuove costruzioni o anche per le ristrutturazioni?

Vale per tutti gli interventi progettuali, inclusi ristrutturazioni, ampliamenti e modifiche sostanziali di impianti esistenti. Ogni progettista incaricato di modificare luoghi o impianti di lavoro è tenuto al rispetto dei principi dell’art. 22 nelle scelte di propria competenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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