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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 283 c.c. [Effetti e decorrenza della legittimazione per

In vigore

susseguente matrimonio] (1) […]

In sintesi

  • Articolo il cui testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», privo di contenuto precettivo vigente.
  • La rubrica richiama gli «effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio».
  • L'istituto della legittimazione per susseguente matrimonio è stato abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013.
  • L'eliminazione della distinzione tra figli legittimi e naturali ha reso superflua ogni disciplina specifica.

L'art. 283 c.c. reca la rubrica relativa alla legittimazione per susseguente matrimonio, ma il testo normativo risulta soppresso.

Ratio
L'art. 283 c.c. disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, modalità attraverso la quale il figlio nato prima del matrimonio dei genitori acquisiva lo stato di figlio legittimo. La riforma organica della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e naturale, rendendo priva di senso sia la legittimazione sia la disciplina dei suoi effetti.
Analisi
Prima della riforma, la legittimazione per susseguente matrimonio era uno degli istituti più antichi del diritto di famiglia. Il testo dell'articolo è stato soppresso e sostituito con «[...]». Oggi, poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico fin dalla nascita (art. 315 c.c.), non vi è alcuna necessità di un meccanismo di legittimazione. Le norme transitorie del d.lgs. 154/2013 regolano le situazioni già costituite.
Quando si applica
La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni già costituite si rinvia al d.lgs. 154/2013.
Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 284 c.c. (norme affini sullo stesso istituto).

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 283 c.c.?

Disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, ossia l'acquisizione dello stato di figlio legittimo da parte del figlio nato prima del matrimonio dei genitori.

La legittimazione per susseguente matrimonio esiste ancora?

No. L'istituto è stato abolito dalla riforma del 2012-2013 che ha equiparato tutti i figli.

Un figlio legittimato per susseguente matrimonio prima della riforma mantiene i propri diritti?

Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.

Perché il testo dell'art. 283 è sostituito da «[...]»?

Indica la soppressione del contenuto normativo nell'ambito della riforma della filiazione, pur mantenendo la numerazione dell'articolo.

Qual è oggi la disciplina dello stato giuridico dei figli nati prima del matrimonio dei genitori?

Sono figli a tutti gli effetti sin dalla nascita: se riconosciuti o dichiarati giudizialmente, hanno lo stesso stato giuridico dei figli nati nel matrimonio, ai sensi dell'art. 315 c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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