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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 6 istituisce presso il Ministero del lavoro la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, organismo tripartito con rappresentanti di governo, regioni, sindacati e datori di lavoro.
  • La Commissione elabora indicazioni pratiche, linee guida, codici di condotta e criteri tecnici applicativi delle norme di sicurezza.
  • Ha competenza sugli interpelli in materia di sicurezza e fornisce orientamenti interpretativi vincolanti per gli organi di vigilanza.
  • Approva le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole imprese (fino a 10 lavoratori).
  • Le risposte agli interpelli della Commissione costituiscono criteri direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

In vigore dal 15/05/2008

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell’interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; f-bis) ((un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro)) ; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell’ANMIL.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c). I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto. ((I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto)) .

3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. ((Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato)) .

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime. g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo

27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE , 91/383/CEE , 92/29/CEE e 94/33/CE , con le modalità previste dall’ articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio . (16) l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

La Commissione: organo tripartito al cuore del sistema

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è l’organo di concertazione tecnica che affianca l’azione di governo in materia di prevenzione. La sua composizione tripartita, rappresentanti governativi, delle regioni e province autonome, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, riflette il modello partecipativo che caratterizza il diritto della sicurezza sul lavoro italiano, mutuato dalla tradizione del dialogo sociale europeo. Siedono in Commissione anche tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica, nonché un rappresentante dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), a testimonianza dell’approccio multidisciplinare richiesto dalla materia.

Compiti operativi: dalla linee guida alle procedure standardizzate

I compiti della Commissione sono molteplici e di grande rilevanza pratica. In primo luogo, elabora linee guida e codici di buone prassi che, una volta validati, rappresentano riferimenti tecnici qualificati per le imprese. In secondo luogo, approva le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 lavoratori: si tratta di uno strumento fondamentale per le piccole imprese, che possono così adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi con modalità semplificate. La Commissione elabora inoltre i criteri per la qualificazione dei formatori e definisce le modalità di svolgimento della formazione obbligatoria dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.

Gli interpelli: orientamenti con efficacia erga omnes per la vigilanza

Una delle funzioni più rilevanti sul piano giuridico è la gestione degli interpelli ex art. 12 SIC. Le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le regioni e gli enti pubblici nazionali possono rivolgere alla Commissione quesiti di ordine generale sull’interpretazione delle norme di sicurezza. Le risposte della Commissione agli interpelli non sono semplici pareri: costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza da parte di tutti gli organi ispettivi. In pratica, un’impresa che si conformi a un interpello della Commissione non potrà essere sanzionata dagli organi di vigilanza per la condotta seguita in applicazione di quell’orientamento. Questo meccanismo fornisce certezza del diritto in un settore caratterizzato da una normativa complessa e stratificata.

La Commissione come produttore di «soft law» della sicurezza

Oltre alle funzioni formali, la Commissione svolge un ruolo di produzione di soft law, linee guida, FAQ interpretative, documenti tecnici, che nella pratica orientano i comportamenti delle imprese spesso più delle norme primarie. I datori di lavoro e i RSPP attenti alle evoluzioni della materia monitorano regolarmente i documenti emanati dalla Commissione, disponibili sul sito del Ministero del lavoro. Per i consulenti del lavoro, conoscere le indicazioni della Commissione è essenziale sia per costruire sistemi di sicurezza conformi, sia per contestare eventuali rilievi ispettivi che si discostino dall’orientamento ufficiale dell’organo di indirizzo tecnico.

Raccordo con la programmazione della vigilanza

La Commissione si raccorda con il Comitato ex art. 5 SIC per garantire la coerenza tra indirizzi strategici e strumenti tecnici attuativi. I comitati regionali ex art. 7 SIC recepiscono le linee guida e le procedure elaborate dalla Commissione e le declinano nelle specificità territoriali. Questo sistema di circolazione degli orientamenti assicura, almeno in teoria, un’applicazione uniforme della normativa di sicurezza su tutto il territorio nazionale, riducendo le difformità applicative tra regione e regione.

Domande frequenti

Le linee guida della Commissione consultiva permanente sono obbligatorie per le imprese?

No, le linee guida non sono fonti normative vincolanti. Tuttavia, rappresentano riferimenti tecnici qualificati e la loro adozione è considerata prova di conformità alle norme di sicurezza. Chi le segue opera con un margine di tutela significativo in caso di ispezione.

Un’azienda con meno di 10 dipendenti può utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi? Chi le approva?

Sì. Le procedure standardizzate sono approvate proprio dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC. Consentono alle piccole imprese di svolgere la valutazione dei rischi con modalità semplificate, senza l’obbligo di redigere un DVR analitico completo.

Cosa succede se un organo di vigilanza (es. ASL o INL) emette un verbale che contrasta con un interpello della Commissione?

L’impresa può far valere la risposta all’interpello come criterio interpretativo vincolante per la vigilanza. Poiché gli interpelli costituiscono indirizzi direttivi per gli organi ispettivi, una sanzione irrogata in contrasto con un interpello vigente è contestabile in sede di ricorso.

Chi può presentare un interpello alla Commissione consultiva permanente?

Possono presentare interpelli le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, gli ordini e collegi professionali nazionali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome. Non possono farlo i singoli datori di lavoro o lavoratori.

Dove si trovano i documenti e le risposte agli interpelli della Commissione consultiva permanente?

Sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro. Gli interpelli sono numerati progressivamente e rappresentano una fonte di consultazione essenziale per RSPP e consulenti del lavoro.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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