- L’art. 4 stabilisce quali categorie di lavoratori non si computano ai fini della determinazione della soglia numerica che fa scattare obblighi specifici del D.Lgs. 81/2008.
- Sono esclusi dal computo, tra gli altri, i collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi in formazione, i lavoratori a tempo determinato in sostituzione, i lavoratori occasionali e i volontari.
- La corretta individuazione dell’organico effettivo rilevante è cruciale: superare certe soglie (5, 10, 15, 50 dipendenti) comporta obblighi aggiuntivi come il DVR documentato, il SPP interno, la riunione periodica.
- I lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione non si contano; quelli aggiuntivi rispetto all’organico ordinario invece sì.
- I collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto non sono computati, fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale.
Art. 4 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Computo dei lavoratori
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all’ articolo 230-bis del codice civile ; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ((…)) ; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto. f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 , i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni; i) i lavoratori autonomi di cui all’ articolo 2222 del codice civile , fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile , nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. (( l-bis) i lavoratori in prova. ))
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 , e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato. ((
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 4 Codice Civile: Commorienza
- Articolo 4 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 4 Codice del Consumo: Educazione del consumatore
- Articolo 4 Codice della Strada: Delimitazione del centro abitato
- Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 4 Codice di Procedura Penale: Regole per la determinazione della competenza
La funzione delle soglie numeriche nel D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 modula gli obblighi del datore di lavoro in funzione delle dimensioni dell’impresa. Alcune soglie sono decisive: con più di 10 lavoratori il DVR deve essere redatto per iscritto in forma piena (non è più ammessa la semplificazione per aziende fino a 10); con più di 15 lavoratori scatta l’obbligo di tenere la riunione periodica ex art. 35 SIC; con più di 50 lavoratori il SPP interno diventa obbligatorio in certi settori. Determinare correttamente quante persone rientrano nel computo è quindi un passaggio fondamentale nella compliance aziendale. L’art. 4 fornisce la lista tassativa delle esclusioni.
Le categorie escluse: analisi delle principali
La norma elenca in modo analitico le categorie non computabili. I collaboratori familiari ex art. 230-bis c.c., coniuge, parenti e affini entro il terzo grado che collaborano nell’impresa familiare, sono esclusi in ragione della loro natura non tipicamente subordinata. I tirocinanti e gli allievi di istituti di istruzione che usino laboratori o attrezzature non entrano nel computo, anche se sono destinatari di alcune tutele del decreto. I lavoratori a tempo determinato in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto (es. maternità, malattia) non si contano: la ratio è che non incrementano stabilmente l’organico. Diversamente, i lavoratori a tempo determinato assunti per esigenze aggiuntive, incremento produttivo stagionale, nuovo progetto, rientrano nel computo. I volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della protezione civile e del servizio civile sono esplicitamente esclusi.
Lavoratori autonomi e collaboratori: una distinzione critica
L’art. 4 esclude dal computo i lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. e i collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c. Tuttavia, questa esclusione non significa che tali soggetti siano del tutto irrilevanti ai fini della sicurezza: il D.Lgs. 81/2008 impone comunque obblighi di cooperazione e coordinamento quando lavoratori autonomi operano nei luoghi dell’impresa committente (si veda in particolare art. 26 SIC per appalti e contratti d'opera). La distinzione tra esclusione dal computo numerico e assenza di obblighi di sicurezza è fondamentale per evitare errori di compliance.
Caso pratico: Alfa S.r.l. tra soglie e organico effettivo
Alfa S.r.l. opera nel settore della ristorazione con 12 dipendenti a tempo indeterminato, 3 lavoratori a tempo determinato assunti per sostituire altrettanti dipendenti in maternità, 2 tirocinanti universitari e 1 collaboratore coordinato e continuativo. Ai fini dell’art. 4, il computo rilevante è: 12 (TI) + 0 (TD in sostituzione) + 0 (tirocinanti) + 0 (co.co.co.) = 12 lavoratori. Alfa S.r.l. supera la soglia dei 10, quindi deve redigere il DVR in forma documentata e non può avvalersi delle procedure standardizzate. Non supera però la soglia dei 15, quindi la riunione periodica ex art. 35 SIC rimane facoltativa (su richiesta dell’RLS). Se invece i 3 TD fossero stati assunti per esigenze aggiuntive (e non in sostituzione), l’organico salirebbe a 15 e scatterebbe l’obbligo di riunione periodica annuale.
Profili di attenzione per i consulenti del lavoro
Il consulente del lavoro che assiste datori di lavoro di piccole e medie imprese deve monitorare costantemente le variazioni dell’organico per verificare il superamento delle soglie critiche. Un errore frequente è non aggiornare il DVR, e le misure di prevenzione, quando l’azienda cresce e supera la soglia dei 10 o dei 15 dipendenti. Un secondo errore è computare erroneamente i lavoratori in sostituzione, gonfiando artificialmente l’organico e applicando obblighi più stringenti del necessario. Infine, va ricordato che le soglie numeriche vanno calcolate con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nell’anno, non alla situazione fotografata in un singolo giorno.
Domande frequenti
Un lavoratore a tempo determinato assunto per sostituire un dipendente in maternità si conta nell’organico ai fini del D.Lgs. 81/2008?
No. L’art. 4, lett. d), esclude dal computo i lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di prestatori assenti con diritto alla conservazione del posto. Se invece il TD è assunto per esigenze aggiuntive, rientra nel computo.
I tirocinanti universitari che lavorano in laboratorio devono essere contati tra i dipendenti ai fini delle soglie di sicurezza?
No, sono esclusi dall’art. 4, lett. c). Tuttavia rimangono destinatari di alcune tutele del D.Lgs. 81/2008 (es. formazione, DPI), anche se non fanno scattare gli obblighi connessi alle soglie numeriche.
Un co.co.co. che lavora prevalentemente nei locali aziendali rientra nel computo dei lavoratori?
No, ai sensi dell’art. 4, lett. l). Tuttavia, se opera stabilmente nell’azienda, il datore di lavoro ha obblighi di informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro ex art. 26 SIC.
Alfa S.r.l. ha 9 dipendenti fissi e 2 lavoratori occasionali stagionali. Deve redigere il DVR in forma documentata?
I lavoratori occasionali (art. 4, lett. e) non si computano. L’organico rilevante è quindi 9, sotto la soglia dei 10. Alfa S.r.l. può avvalersi delle procedure standardizzate ex art. 29 SIC e non è obbligata al DVR in forma documentata piena.
I volontari della protezione civile si contano tra i dipendenti aziendali per le soglie del D.Lgs. 81/2008?
No, sono esplicitamente esclusi dall’art. 4, lett. g). Lo stesso vale per i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli del servizio civile.