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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 269 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e

In vigore

maternità La paternità e la maternità […] (1) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità […] (1).

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In sintesi

  • La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è ammessa negli stessi casi in cui è possibile il riconoscimento volontario.
  • La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, inclusa la prova scientifica (test del DNA).
  • La maternità si prova dimostrando l'identità tra il presunto figlio e il bambino partorito dalla donna.
  • La sola dichiarazione della madre e la sola prova di rapporti sessuali all'epoca del concepimento non bastano a provare la paternità.
  • L'azione mira a costituire giudizialmente lo stato di filiazione in assenza di riconoscimento volontario.

La paternità e la maternità possono essere dichiarate giudizialmente con ogni mezzo di prova nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

Ratio

L'art. 269 c.c. garantisce che il figlio nato fuori del matrimonio possa ottenere il riconoscimento giuridico del proprio status filiale anche quando il genitore biologico non proceda volontariamente al riconoscimento. La norma attua il principio costituzionale di tutela dei figli nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.) e il diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria origine biologica, riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Analisi

Il primo comma delimita l'ambito applicativo per rinvio alla disciplina del riconoscimento volontario: la dichiarazione giudiziale è ammessa solo nei casi in cui il riconoscimento è consentito (art. 250 c.c.), con la conseguenza che i limiti soggettivi al riconoscimento operano anche per la via giudiziale. Il secondo comma introduce il principio della libertà dei mezzi di prova: la filiazione può essere dimostrata attraverso qualsiasi strumento probatorio ammesso dall'ordinamento, compresi i moderni test genetici, che oggi costituiscono il mezzo di prova più affidabile e frequentemente utilizzato. Il terzo comma specifica il contenuto della prova della maternità: occorre dimostrare l'identità tra il soggetto che si assume essere figlio e il bambino effettivamente partorito dalla donna indicata come madre. Il quarto comma introduce una limitazione probatoria specifica per la paternità: la sola dichiarazione della madre e la sola prova di rapporti sessuali tra la madre e il presunto padre all'epoca del concepimento non sono sufficienti, da sole, a costituire prova della paternità. Entrambi gli elementi possono concorrere con altri mezzi di prova, ma non bastano isolatamente.

Quando si applica

La norma si applica quando il figlio nato fuori del matrimonio intende ottenere il riconoscimento giudiziale della paternità o maternità in assenza di riconoscimento volontario. L'azione è proposta dal figlio (o dal genitore esercente la responsabilità per il figlio minore) nei confronti del presunto genitore o, se deceduto, dei suoi eredi. L'azione è imprescrittibile durante la vita del figlio (art. 270 c.c.).

Connessioni

L'art. 269 c.c. è la norma cardine della dichiarazione giudiziale di filiazione, completata dagli artt. 270-279 c.c. (legittimazione, rappresentanza del minore, effetti della dichiarazione, ecc.). Si coordina con l'art. 250 c.c. (riconoscimento volontario) e con l'art. 30 Cost. I limiti al riconoscimento nei confronti di figli nati da persone unite da vincolo di parentela, affinità o da matrimonio con terzi sono regolati dagli artt. 251 ss. c.c. Il diritto all'identità personale e all'accesso alle origini trova tutela anche nell'art. 8 CEDU.

Domande frequenti

Quali sono i limiti soggettivi alla dichiarazione giudiziale di paternità?

Gli stessi che operano per il riconoscimento volontario ex art. 250 c.c. Il figlio nato da persone legate da determinati vincoli di parentela o affinità può riconoscersi solo previa autorizzazione del giudice. Non possono essere riconosciuti i figli nati da incesto in assenza di autorizzazione ex art. 251 c.c.

Il test del DNA è ammissibile come prova?

Sì. Il secondo comma dell'art. 269 c.c. ammette ogni mezzo di prova. La prova genetica (test del DNA) è pienamente ammissibile e costituisce oggi il mezzo di prova più affidabile per accertare o escludere la filiazione biologica.

La dichiarazione della madre è sufficiente a provare la paternità?

No. Il quarto comma dell'art. 269 c.c. stabilisce espressamente che la sola dichiarazione della madre non costituisce prova della paternità. Deve essere integrata da altri elementi probatori.

Qual è la differenza tra riconoscimento volontario e dichiarazione giudiziale di paternità?

Il riconoscimento volontario è un atto unilaterale spontaneo del genitore. La dichiarazione giudiziale è invece ottenuta mediante sentenza del tribunale, su istanza del figlio o del genitore esercente la responsabilità, quando il genitore biologico si rifiuta di riconoscere volontariamente il figlio.

L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità si prescrive?

No. L'art. 270 c.c. stabilisce che l'azione è imprescrittibile durante la vita del figlio. Dopo la morte del figlio, possono agire i discendenti nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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